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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Legge regionale 26 marzo 2001, n. 6.
Proroga dellautorizzazione allesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2001 per la Regione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Proroga dellesercizio provvisorio)
1. Il termine del 31 marzo, previsto dallarticolo 1, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3 (Autorizzazione dellesercizio provvisorio del bilancio per lanno finanziario 2001 per la Regione), è prorogato al 30 aprile 2001.
Art. 2.
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 marzo 2001.
Enzo Ghigo
Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 28 marzo 2001 (ndr)