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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 2001, n. 8/R

Regolamento per la concessione e l’erogazione dell’incentivo di cui all’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i. (rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) alle imprese artigiane

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l’art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 3018 del 21 maggio 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 3136 del 4 giugno 2001;

Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 4 QUINQUIES DELLA LEGGE 16 LUGLIO 1997, N. 228 E S.M.I. (RILOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO DI ESONDAZIONE) ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1.

1. Gli indirizzi del presente regolamento integrano la precedente disciplina attuativa statale di cui al decreto ministeriale 24 aprile 1998, ferme restando le disposizioni introdotte con norme di Legge relative alla durata dei finanziamenti, al tasso a carico delle imprese e alla tipologia delle spese ammissibili.

Art. 2.

1. Qualora gli strumenti urbanistici vigenti o la deliberazione comunale di adeguamento al P.S.F.F. prevedano per le aree della fascia C misure restrittive analoghe a quelle della fascia B, dette misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alle Banche ovvero alla data di avvio degli investimenti di rilocalizzazione se anteriore a quella di presentazione della domanda. In specifico nel caso di rilocalizzazione realizzata in data anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento, le misure restrittive potranno sussistere o alla data di avvio degli investimenti ovvero a quella di presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 3.

1. Possono accedere alle agevolazioni le imprese proprietarie di insediamenti adibiti ad attività produttive e lasciati liberi dai locatari.

Art.4.

1. Il finanziamento agevolato può ricomprendere anche gli oneri di acquisizione e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti in aree idonee, comprese spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi quelli per i quali l’impresa è legittimata ad esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 5.

1. L’intervento di rilocalizzazione può riguardare anche porzioni degli insediamenti del beneficiario ricadenti nelle zone individuate dall’articolo 1 del d.m. 24 aprile 1998.

Art. 6.

1. Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua, ecc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita perizia giurata risulti l’impossibilità di trasferirli dalla vecchia alla nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, ovvero la non convenienza economica al trasferimento. Il finanziamento coprirà, anche in questi casi, il costo del nuovo impianto nei limiti della pari capacità produttiva rispetto al precedente.

Art. 7.

1. Non è ammissibile, all’interno del piano di finanziamento, l’onere inerente il ripristino delle aree dismesse per i siti lasciati liberi da coltivazioni di cave, in quanto già inclusi nelle concessioni delle coltivazioni delle cave stesse.

Art.8.

1. Sono ammissibili all’interno del piano di finanziamento le spese sostenute a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 228 (20 luglio 1997) e per le quali il beneficiario non abbia usufruito di altre agevolazioni pubbliche.

Art. 9.

1. L’estinzione del finanziamento agevolato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, da effettuarsi a carico del Fondo contributi, copre la quota capitale residua del precedente finanziamento calcolata alla data di presentazione alla Banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della l. 228/1997 e gli interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico dell’Artigiancassa, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato nel limite del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Nei casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata in data anteriore alla scadenza della rata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125 qualora sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dall’articolo 3 quinquies della legge 13 luglio 1999, n. 226, l’estinzione copre il valore complessivo della rinegoziazione.

2. L’importo dovuto verrà erogato con valuta pari alla data di presentazione alla Banca della domanda di estinzione. Qualora la domanda di estinzione sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni sul finanziamento ai sensi della l. 228/1997, sarà riconosciuta una valuta pari a quest’ultima data.

3. Qualora l’intervento di rilocalizzazione riguardi porzioni degli insediamenti, l’estinzione del finanziamento ai sensi della l. 35/1995 sarà effettuata limitatamente alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino di tali porzioni.

4. Inoltre, qualora la ricostruzione progettata oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della l. 35/1995 risulti incompleta per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, non si ritiene necessaria l’acquisizione della documentazione di spesa per l’importo eccedente l’ammontare del finanziamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torino, addì 11 giugno 2001

Enzo Ghigo

Regolamento regionale pubblicato sul  Bollettino Ufficiale n. 24 del 13 giugno 2001 (ndr)