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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R.
Regolamento regionale recante: Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto larticolo 29 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-1714 del 14 dicembre 2000;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DUSO DEL MARCHIO
PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA
Art. 1.
(Finalità)
1. La stesura del presente regolamento si inserisce nel quadro normativo del capo IV della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) predisposto dalla Regione Piemonte per la valorizzazione, la tutela, la promozione e lo sviluppo delle lavorazioni artigiane che presentano elevati requisiti di carattere artistico o che estrinsecano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione, dei luoghi di origine o alla cultura anche di derivazione locale.
Art. 2.
(Azioni)
1. Tra le azioni e gli strumenti che la legge regionale indica per perseguire le finalità di cui sopra, allarticolo 28 si individua come fondamentale il riconoscimento, da parte delle Commissioni provinciali per lArtigianato, di quelle imprese che, avendo i requisiti definiti dai Disciplinari di Produzione dei settori individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 27-24980 del 6 luglio 1998, ottengono idonea annotazione nellAlbo delle imprese artigiane.
Art. 3.
(Interventi)
1. Tra gli interventi, di cui allarticolo 29 della l.r. 21/1997, è prevista la realizzazione di un marchio di qualità.
Art. 4.
(Denominazione)
1. Con la denominazione Eccellenza Artigiana si intende indicare limpresa che ha ottenuto il riconoscimento e lannotazione, ai sensi dellarticolo 28 della l.r. 21/1997
Art. 5.
(Soggetti autorizzati allutilizzo della denominazione)
1. Ottengono tale denominazione quelle imprese e quei consorzi che, previo accertamento da parte delle Commissioni provinciali per lartigianato, competenti per territorio, della rispondenza dei requisiti con i relativi disciplinari di produzione, avendo avuto lapprovazione, sono state annotate allAlbo delle imprese artigiane, quali imprese di eccellenza artigiana.
Art. 6.
(Marchio)
1. Il marchio è stato realizzato per rappresentare ed esaltare lo storico ed imprescindibile intreccio tra lartigianato e la cultura, le tradizioni e lo sviluppo del Piemonte.
2. Il marchio (in bianco e nero e a colori) che si allega come parte integrante del presente regolamento risulta costituito da un rettangolo a bordo nero contenente a sinistra lo stemma della Regione Piemonte, a destra il simbolo specifico dellartigianato artistico, con al centro il logo Piemonte Eccellenza Artigiana, accompagnato dalla base-line Perché la qualità riconosciuta sia riconoscibile.
3. Ferma restando limmagine grafica come sopra descritta, limpresa è autorizzata ad utilizzare il marchio nella versione a colori o in bianco e nero nelle dimensioni più confacenti alle diverse esigenze.
Art. 7.
(Registrazione marchio)
1. La registrazione del marchio avviene ai sensi della normativa vigente.
Art. 8.
(Soggetti autorizzati allutilizzo del marchio)
1. Lutilizzo del marchio è riservato in via esclusiva alle imprese che ottengono il riconoscimento di Eccellenza artigiana ai sensi dellarticolo 28 della l.r. 21/1997.
2. Limpresa è autorizzata a utilizzare il marchio dal momento dellannotazione effettuata ai sensi dellarticolo 28 della l.r. 21/1997 e delle relative procedure di attuazione.
3. Le modalità di utilizzazione del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Limpresa di eccellenza artigiana deve utilizzare il marchio nella forma e con le modalità anche grafiche previste, senza modificazione di sorta, esclusivamente per la propria impresa, essendo esclusa la facoltà di autorizzare terzi, compresi eventuali subfornitori ad utilizzare il marchio in qualunque modo o forma.
Art. 9.
(Modalità di utilizzo del marchio)
1. Luso e la pubblicizzazione del marchio può avvenire unicamente:
a) in ogni documento di presentazione dellimpresa (quali ad esempio, carta intestata, biglietto da visita e fatture);
b) in ogni iniziativa commerciale o pubblicitaria;
c) negli stand presso fiere ed esposizioni;
d) nel contesto dellinsegna dei propri laboratori.
Art. 10.
(Controlli e vigilanza)
1. Le Commissioni provinciali per lArtigianato, nellambito delle proprie competenze attinenti alla corretta tenuta dellAlbo delle imprese artigiane, possono in ogni momento verificare il permanere in capo allimpresa che abbia ottenuto il riconoscimento di eccellenza artigiana dei requisiti richiesti dai rispettivi disciplinari di produzione.
2. In caso di perdita dei requisiti richiesti dai disciplinari, la Commissione provinciale per lArtigianato competente territorialmente, provvede ai sensi dellarticolo 45 della l.r. 21/1997 alla cancellazione dellannotazione dellimpresa dallAlbo, sentito in ogni caso linteressato.
3. Le Commissioni provinciali per lArtigianato vigilano inoltre sullosservanza del presente regolamento, sullutilizzo del marchio da parte delle imprese.
4. Qualora si riscontri la non conformità dellutilizzazione del marchio al regolamento duso ed alle prescrizioni dei disciplinari, la Commissione competente territorialmente diffida limpresa dallutilizzo in maniera irregolare del marchio invitandola ad adeguarsi al presente regolamento.
Art. 11.
(Parere UE)
1. Ogni utilizzo del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana rilevante ai fini commerciali è sospeso fino al conseguimento del parere favorevole dellUnione europea.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 15 gennaio 2001
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
Art. 6
Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 17 gennaio 2001 (ndr)