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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 09
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 4/R
Regolamento regionale recante: Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 40-2342 del 26 febbraio 2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
emana
il seguente regolamento:
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE
E DI RICONOSCIMENTO
DELLE UTILIZZAZIONI
DI ACQUE CHE HANNO ASSUNTO NATURA PUBBLICA
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque), i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui allarticolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per lattuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).
2. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata e con esclusione di qualunque concorrente, coloro che, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.
3. Entro il 30 giugno 2001 possono richiedere il riconoscimento di antico diritto, con esclusione di qualunque concorrente:
a) coloro che possiedono un titolo di derivazione attribuito da atti o fatti validi secondo le leggi del tempo e del luogo in cui erano stati posti in essere prima dellentrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche;
b) gli aventi causa di coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644 (Legge concernente le derivazioni di acque pubbliche), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il predetto trentennio.
4. Sono esclusi dallobbligo di richiedere la concessione preferenziale o il riconoscimento di antico diritto coloro che effettuano un utilizzo di acque che la legge e gli atti attuativi della medesima consentono di usare liberamente ed in particolare coloro che ai sensi dellarticolo 28, commi 3 e 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) effettuano la raccolta delle acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici ovvero luso domestico delle acque sotterranee.
Art. 2.
(Concessione preferenziale di acque superficiali,
di sorgente, di fontanili
o di trincee drenanti)
1. Le istanze di concessione preferenziale di cui al presente articolo, in regola con limposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute allautorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui allAllegato A, Parte I.
2. Qualora listanza risulti incompleta, lufficio istruttore invita il richiedente a integrare le informazioni mancanti, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora listanza non sia integrata entro il termine stabilito, lamministrazione dichiara improcedibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. Con analogo atto, adottato anche per più istanze, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori termine.
3. Lamministrazione procedente predispone un elenco informatizzato delle istanze pervenute e risultate procedibili, suddiviso su base comunale e contenente le informazioni di cui allAllegato A, Parte II relative a ciascuna istanza, la quantificazione provvisoria del canone di concessione ed il codice identificativo univoco previsto dalla legge regionale 9 agosto 1999 n. 22 (Norme per la standardizzazione delle informazioni sulle opere connesse alluso dellacqua e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di rinnovo delle utenze di acqua pubblica prorogate dalla legge regionale 29 novembre 1996, n. 88). Qualora dallindicazione del solo numero del foglio di mappa e della particella catastale su cui insiste la derivazione emerga la coincidenza con altri punti di prelievo, lautorità procedente, prima di attribuire il codice, richiede la localizzazione delle opere di presa sulla Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, assegnando a tal fine un termine perentorio di sessanta giorni. Qualora listanza non sia integrata entro il termine stabilito, lamministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente.
4. Espletate le attività di cui ai commi 2 e 3, lautorità procedente, con unico provvedimento, autorizza in via provvisoria la continuazione delle derivazioni dacqua comprese nellelenco di cui al comma 3 nei limiti e secondo le modalità dichiarate dagli istanti e ne dà comunicazione ai medesimi tramite la pubblicazione di detto atto e relativo elenco sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Detta pubblicazione, corredata degli elementi di cui allarticolo 8, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione preferenziale ai sensi e per gli effetti dellarticolo 8, comma 3 della l. 241/1990.
5. Al fine della riscossione del canone demaniale provvisorio, decorrente dal 10 agosto 1999, il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è trasmesso alla Regione, entro trenta giorni dalla sua adozione, sia in forma cartacea, sia su supporto informatizzato secondo le specifiche tecniche stabilite dalla Amministrazione regionale.
6. Il provvedimento di cui al comma 4, comprensivo del relativo elenco, è quindi inviato allAutorità di Bacino del fiume Po per il parere inerente lequilibrio del bilancio idrico e, per le derivazioni che insistono in comuni inclusi nelle aree protette, al relativo ente gestore per il parere previsto dallarticolo 25, comma 2 della l. 36/1994 e sue successive modifiche e integrazioni. Lente gestore dellarea protetta esprime il parere richiesto nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione dellelenco; decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.
7. Richiesti i pareri di cui al comma 6, lamministrazione procedente ordina la pubblicazione per trenta giorni consecutivi dellelenco allegato al provvedimento di cui al comma 4 allalbo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le opere di presa. Alla scadenza del termine di affissione i Comuni trasmettono allamministrazione procedente il relativo referto di pubblicazione.
8. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione allalbo pretorio possono essere presentate allautorità procedente, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, opposizioni e osservazioni in ordine alle singole istanze di concessione preferenziale.
9. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 3 in caso di istanze concernenti anche prelievi da acque sotterranee tramite pozzo al servizio di ununica utenza, lautorità procedente redige il disciplinare di concessione sulla base dei disciplinari-tipo di cui allAllegato B e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorità di bacino del fiume Po e dallente gestore dellarea protetta, ove richiesto.
10. In presenza di osservazioni o opposizioni allistanza di concessione preferenziale, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, lamministrazione procede secondo le disposizioni di cui al comma 9, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni delluso richiesto, lamministrazione, con atto espresso, rigetta listanza di concessione preferenziale, liquida le spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui allAllegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati e notifica il provvedimento al richiedente.
11. Il disciplinare di concessione preferenziale è trasmesso per la sottoscrizione al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno. Contestualmente lamministrazione procedente chiede allistante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in ununica soluzione delle spese di procedimento, costituite dalle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui allAllegato C e dagli oneri di pubblicazione, di imposta di bollo e di registrazione del disciplinare, nonché il versamento della cauzione, incamerata dallamministrazione stessa, pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.
12. Il disciplinare firmato dal richiedente per laccettazione delle condizioni duso dellacqua e la copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituiti allautorità procedente, tramite raccomandata con avviso di ritorno o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancato rispetto del termine, lamministrazione procedente rigetta la domanda di concessione preferenziale con atto espresso notificato al richiedente. La firma del disciplinare deve essere autenticata ovvero apposta davanti al funzionario ricevente ovvero ancora accompagnata da una copia fotostatica di un documento didentità del richiedente.
13. Acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge ed accertato lavvenuto pagamento dei canoni dovuti, lautorità procedente adotta il provvedimento di concessione preferenziale e provvede:
a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal disciplinare;
b) alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze;
c) alla comunicazione al concessionario dellavvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso lamministrazione procedente;
d) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dellindicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per limpugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;
e) allaggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.
Art. 3.
(Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo)
1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo è regolato dalle disposizioni di cui allarticolo 2, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. A seguito della pubblicazione di cui allarticolo 2, comma 7, lamministrazione procedente individua dufficio le istanze che contemplano prelievi da pozzi potenzialmente intercettanti le falde in pressione.
3. In tali casi lamministrazione procedente richiede le integrazioni tecniche, effettua le verifiche e adotta i provvedimenti del caso in conformità allAllegato D. Riconosciuti conformi o correttamente ricondizionati i pozzi di cui al comma 2, si procede secondo le modalità descritte allarticolo 2, commi 9, 10, 11, 12 e 13, redigendo un unico disciplinare per tutti i prelievi al servizio di ununica utenza.
4. Ferma restando lapplicazione delle sanzioni previste dalla legge, la concessione preferenziale e la regolarizzazione dei pozzi costruiti in territori soggetti alla tutela della pubblica amministrazione e sprovvisti di regolare autorizzazione alla ricerca avvengono contestualmente secondo le modalità del presente articolo e, in caso di interferenza, nel rispetto delle utenze regolarmente autorizzate.
Art. 4.
(Riconoscimenti di antico diritto)
1. Le istanze di concessione riconoscimento di cui al presente articolo, in regola con limposta di bollo, sono procedibili solo se pervenute allautorità competente entro il termine stabilito dalla legge e se corredate dalle informazioni minime di cui allAllegato A, nonché dal titolo legittimo o dai documenti atti a provare luso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della l. 2644/1884.
2. Espletate le attività di cui allarticolo 2, commi da 2 a 8, eventualmente disponendo che si omettano le formalità di pubblicazione nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione di lieve entità, lautorità competente richiede allistante, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, il versamento in ununica soluzione delle spese di istruttoria quantificate in conformità ai criteri di cui allAllegato C e degli oneri di pubblicazione, nonché il versamento della cauzione pari al 50 per cento del canone annuo e comunque non inferiore a lire 100 mila, allegando a tal fine i relativi moduli di pagamento.
3. Copia delle ricevute di versamento delle spese di procedimento e della cauzione devono essere restituite allautorità procedente, tramite raccomandata o consegna diretta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine, lamministrazione procedente rigetta la domanda di riconoscimento di antico diritto con atto espresso notificato al richiedente.
4. Accertato lavvenuto pagamento dei canoni dovuti, acquisita la certificazione antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e tenuto conto dei pareri formulati dalla Autorità di bacino del fiume Po e dallente gestore dellarea protetta, ove richiesto, lautorità procedente adotta il provvedimento di riconoscimento di antico diritto contenente gli elementi essenziali e le modalità di esercizio della derivazione e provvede:
a) alla trasmissione del provvedimento alla Regione per la riscossione del canone determinato in via definitiva dal provvedimento stesso;
b) alla comunicazione al concessionario dellavvenuto rilascio del provvedimento con invito a ritirarne copia presso lamministrazione procedente;
c) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi e dellindicazione che dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di sessanta giorni per limpugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze;
d) allaggiornamento del Catasto delle Utenze idriche.
5. In presenza di osservazioni o opposizioni allistanza di riconoscimento di antico diritto lamministrazione, ove non riscontri la lesione di diritti di terzi, procede secondo le disposizioni di cui al comma 4, motivando il rigetto delle opposizioni e delle osservazioni. Allorquando riscontri la lesione di diritti di terzi non superabili tramite prescrizioni o limitazioni delluso richiesto lamministrazione, con atto espresso, rigetta listanza, liquida le spese di istruttoria, quantificate in conformità ai criteri di cui allAllegato C e tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, notifica il provvedimento al richiedente.
Art. 5.
(Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati)
1. Lamministrazione procedente, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa datto della rinuncia dellistante alla concessione preferenziale o al riconoscimento di antico diritto, dispone la cessazione del prelievo e lesecuzione degli adempimenti di cui allAllegato E nei tempi stabiliti dallamministrazione stessa.
2. Nei provvedimenti di dichiarazione di improcedibilità della domanda o di rigetto della medesima di cui allarticolo 2, comma 3 ovvero di presa datto della rinuncia dellistante alla concessione o al riconoscimento di antico diritto intervenuta prima dellautorizzazione provvisoria di cui allarticolo 2, comma 4 sono altresì definiti i canoni demaniali arretrati da versare allAmministrazione statale per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 ed i canoni demaniali arretrati da corrispondere alla Regione per il periodo successivo fino alla cessazione del prelievo.
Art. 6.
(Disposizione finale)
1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 2 della l.r. 61/2000, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nellordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto.
2. Larticolo 11 della l.r. 22/1996 è abrogato.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 marzo 2001
Enzo Ghigo
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