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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 7-5295

Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Priocca (CN). Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente interessante unicamente il Comune di Priocca, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente modificata con deliberazioni consiliari n. 9 in data 26.2.1998, n. 30 in data 28.6.1999, n. 20 in data 13.9.2000, n. 19 in data 20.6.2001 e n. 32 in data 27.9.2001, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 22.1.2002, che costituisce parte integrante al presente provvedimento, fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

La documentazione relativa alla Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, adottata dal Comune di Priocca, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 9 in data 26.2.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa.

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni sul Progetto Preliminare.

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione.

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle nuove aree di

variante.

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sull’area di

variante “AH”.

- Tav.3 - Localizzazione delle osservazioni al progetto preliminare, in scala 1:5.000.

- Tav.1 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Capoluogo e Frazioni, in scala 1:2.000.

- Tav.2 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Delimitazione del nucleo storico, in scala 1:1.000.

- Tav.3 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Intero territorio comunale, in scala 1:5.000.

- Deliberazione consiliare n. 30 in data 28.6.1999, successivamente integrata con deliberazioni consiliari n. 20 in data 13.9.2000, n. 19 in data 20.6.2001 e n. 32 in data 27.9.2001, tutte esecutive ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte.

- Elab. - Controdeduzioni alle osservazioni formulate dalla Regione Piemonte. Integrazioni.

- Elab. - Relazione illustrativa.

- Elab. - Norme Tecniche di Attuazione.

- Tav.1 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Capoluogo e Frazioni, in scala 1:2.000.

- Tav.2 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Delimitazione del nucleo storico, in scala 1:1.000.

- Tav.3 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. Intero territorio comunale, in scala 1:5.000.

- Tav.3 - Planimetria delle aree del P.R.G.I. e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in relazione alla pericolosità geomorfologica, in scala 1:5.000.

- Elab. - Relazione geologico-tecnica sulle aree di

variante.

- Elab. - Relazione geologico-tecnica.

- Tav.1 - Carta geolotologica, in scala 1:10.000.

- Tav.2 - Carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, in scala 1:10.000.

- Tav.3 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, in scala 1:10.000.

(omissis)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche

- Sulla “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” e, conseguentemente anche sulla tav. n. 3a di variante in scala 1:5.000 si operano le seguenti modifiche:

- in corrispondenza del rio Bieggio, l’area ricadente entro la Classe III A1 viene estesa a monte sino all’apice del corso d’acqua per una distanza di m. 30 dalle sponde sia in destra che in sinistra idrografica;

- in corrispondenza del rio Mora (o Valle Priocca), la Classe III A1 viene estesa  a monte sino all’apice del corso d’acqua per una distanza di m. 20 dalle sponde sia in destra che in sinistra idrografica;

- in corrispondenza del ramo laterale Est del Rio Valle di Priocca, al confine con il comune di Govone, l’area di classe III A1 viene ampliata sino a coincidere con il limite della classe II adiacente;

- nella legenda della tavola la definizione: “Classe III B3" viene rettificata in ”Classe III B2".

- Sulla tavola n. 3a

- la perimetrazione delle aree di classe III A individuate entro l’ambito di territorio situato lungo il confine con il Comune di Govone, presso la S.P. per Magliano Alfieri, poco a NE della località Roagna è da intendersi rettificata per quanto necessario a renderla coerente con la delimitazione prevista dalla “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”.

- Sulle tavole n. 1 - 3 e 3a:

- i “lotti di completamento art. 91 quinquies L.R. 56/77" individuati con le lettere: AG-E-F-G, sono da intendersi stralciati;

- l’area AC è da intendersi ridefinita, secondo il perimetro originariamente previsto dalla Variante in oggetto ovvero escludendo il settore inserito in fase controdeduttiva;

- l’area IC5 è da intendersi riperimetrata con esclusione del settore a forma triangolare che si sviluppa verso valle a confine col lotto R;

- l’ampia perimetrazione proposta per il “nucleo frazionale rurale” di Roagna è da intendersi ridefinita mediante lo stralcio dei settori inedificati ed a rischio gravitativo situati a valle della omonima strada comunale e della strada vicinale del Pometto e conferma dell’area a verde pubblico (area naturalistica di fontana Lesca);

- il perimetro del “nucleo frazionale rurale” di località Borbore è da intendersi ridotto al solo settore in destra idrografica del rio Bieggio già previsto dal vigente P.R.G.I. ed ai restanti ambiti individuati a valle della strada provinciale; questo anche al fine di escludere ulteriori addensamenti urbanisticamente ingiustificabili a ridosso dell’infrastruttura;

- l"Area con colture specializzate a vigneto" individuata in località Castellero ed i relativi riferimenti di legenda sono da intendersi stralciati;

- le definizioni delle fasce di rispetto stradale di mt. 20 riportate dalle tavole n. 1 e 3 sono da intendersi integrate per quanto necessario ad estenderle a tutti i fronti delle aree agricole ed A.S.A. posti in fregio alla viabilità comunale;

- per tutte le superfici corrispondenti alle predette aree o parti di aree stralciate o comunque escluse “ex officio” dalle perimetrazioni proposte dalla Variante n. 2 sono da intendersi ripristinate le originarie destinazioni d’uso e vincoli di P.R.G.I.;

- sulla legenda delle tavole n. 1-2-3 e 3a il testo che segue la simbologia relativa agli “Edifici di valore ambientale” viene integrato con la reintroduzione della precisazione: “Ai sensi dell’art. 24 L.R. 56/77 e s.m.”.

Modifiche alle relazioni geologico tecniche

- la “Relazione Geologico Tecnica” datata 12 giugno 2000 viene modificata mediante:

- la rettifica di tutte le classificazioni: “Classe III-B-3" in: ”Classe III-B-2";

- lo stralcio, dal testo di pag. 40 relativo alle “Deroghe ex art. 29 L.R. 56/77", del disposto che recita: ”Ulteriori e motivate deroghe ____ omissis ____ sulle tavole di piano."; in quanto inammissibile senza ricorso alle prescritte procedure di variante;

- la “Relazione Geologico Tecnica sulle aree di Variante” datata 12 agosto 2000 è da intendersi modificata mediante:

- l’inserimento, a conclusione della premessa di pag. 2, della precisazione: “Le predette tavole 1-2-3 e 3a sono poi state sostituite con D.C. n. 19 del 20.6.2001 con altre sempre datate ‘Giugno 2000’ ma corrette nei contenuti”;

- la rettifica di tutte le classificazioni: “Classe III-B-3" in ”Classe II-B-2";

- la correzione del frontespizio della “Scheda n. 23" con rettifica delle parole ”Classe II di idoneità urbanistica", in “Classe II-IIIA e III-B-2";

- l’adeguamento della classificazione e delle prescrizioni progettuali previste dalla predetta scheda n. 23 per l’attività individuata come “Lotto IC9" a quanto stabilito per le attività ora ricadenti in ambiti di classe III-B-2 (aree IC12-IC13-IC28).

Modifiche normative

- l’articolo 1.2 è da intendersi modificato mediante lo stralcio del comma finale che recita: “Le colture ____ omissis ____ Agricolo Comunale”.;

- a conclusione dell’articolo 2.6 viene inserita la seguente precisazione: “Per quanto attiene le prescrizioni e limitazioni d’uso gravanti sul territorio e sulle aree perimetrale si precisa che i contenuti della Relazione Geologico Tecnica di piano, dei relativi allegati cartografici, e della tavola n. 3a sono da intendersi in ogni caso prevalenti e vincolanti rispetto alle restanti previsioni cartografiche e normativa di P.R.G.I.”;

- dopo il primo comma dell’art. 3.4, ovvero dopo le parole “mt. 5 da piccoli rii e balere”, si inseriscono le seguenti precisazioni richieste dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico: “La predetta distanza di mt. 5 dovrà essere applicata unicamente per i corsi d’acqua a sedime non demaniale e pertanto non sottoposti alla regolamentazione del R.D. 523/04. Al fine della loro individuazione cartografica si impiegherà pertanto la ”Carta geomorfologia, dei dissesti della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore", che definisce tali corsi d’acqua minori nel modo seguente:

- ‘evidenze di erosione dovute allo scorrimento incanalato delle acque superficiali’;

- ‘settori di impluvio intracollinare dove si concentra maggiormente il drenaggio delle acque superficiali e sotterranee’.

Si richiama l’applicazione del R.D. 523/04 per tutti i corsi d’acqua con sedime demaniale".

- al secondo comma dell’art. 3.4 il riferimento: “L.R. 28/2/1989" viene sostituito con ”L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m.";

- il terzo comma dell’articolo 3.4, relativo alle fasce di rispetto ex L. 431/85, è da intendersi modificato mediante lo stralcio e sostituzione del testo che segue la prima virgola con la seguente precisazione: “con l’avvertenza che nelle zone perimetrale si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le esclusioni previste dalla vigente normativa”;

- a conclusione dello stesso art. 3.4 viene inserita la seguente precisazione richiesta dal Settore Prevenzione Territoriale:

“In merito alla possibilità di deroghe alle distanze previste dall’articolo 29 ex L.R. 56/77 si precisa quanto segue:

- su tutto il territorio, le deroghe alle distanze dai corsi d’acqua previste dall’articolo 29 L.R. 56/77 devono seguire la procedura prevista dalla vigente normativa

- le distanze dai corsi d’acqua entro le perimetrazioni del centro abitato sono regolamentate dal comma 4 dell’art. 29 L.R. 56/77 e dalla Circolare P.G.R. n. 14/LAP/PET dell’8.10.98

- nuovi edifici devono in ogni caso essere esclusi entro la classe di pericolosità IIIA1 della “Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica’.”

- il testo dell’art. 4.4 è integrato con la seguente prescrizione: “L’A.C. definirà gli accessi e la specifica funzione dell’area a parcheggio pubblico n. 6 considerando la prevalente esigenza di non attivare flussi pedonali e veicolari con l’area D.C.R. tali da creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità provinciale”;

- all’articolo 6, relativamente alle distanze da osservarsi per nuove costruzioni ed ampliamenti, dopo la prescrizione: “- distanze da rii e balere 5 mt.”, viene inserita la precisazione: “(nel rispetto di quanto meglio precisato dall’art. 3.4 e dalla relazione geologico-tecnica di piano).”;

- a conclusione dell’articolo 6 è inserita la seguente prescrizione: “Il Comune adotterà tutti i provvedimenti necessari per garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli edifici già realizzati su aree previste dalla Variante n. 2 al P.R.G.I. e risultate inidonee all’utilizzazione urbanistica a seguito di ulteriori indagini geologiche.”;

- all’articolo 6.1 il testo che può essere individuato come terzo comma (relativo alle altezze massime delle aziende IC) è da intendersi modificato, per motivazioni di carattere paesaggistico-ambientale, mediante la sostituzione del testo di variante che recita: “non potrà superare i mt. 10.00,”, con: “non potrà superare i mt. 7.50 fatte salve le maggiori altezze per sovrastrutture tecniche documentatamene necessarie alle attività insediate e”;

- dopo il predetto 3’ c. dell’art. 6.1 è da intendersi inserita, per le stesse motivazioni, la seguente precisazione: “Nel caso di interventi in aree localizzate sulle dorsali collinari o in aderenza a contesti residenziali caratterizzati da edifici di altezza limitata l’A.C. potrà comunque imporre il rispetto delle altezze in atto o di altezze che non si discostino in modo significativo da quelle circostanti, al fine di escludere fratture ambientali.”;

- a conclusione del più volte citato art. 6.1 si inserisce la seguente prescrizione: “Per quanto attiene gli interventi consentiti nell’area IC5 si precisa che l’attuazione degli interventi di ampliamento ammessi dalla Variante n. 2 al P.R.G.C. è subordinata alla realizzazione di una idonea schermatura vegetale, con essenze ad alto fusto e cespugliame, lungo tutti i lati che prospettano verso valle ed all’adozione di tutti gli accorgimenti progettuali necessari a favorire un corretto inserimento ambientale del’intervento inteso come insieme delle preesistenze e delle previsioni di variante.”; - nell’art. 8.1 il disposto di pag. 40 che definisce le dimensioni massime dei piccoli locali per il ricovero di attrezzature agricole in: “mq. 5 - _ da intendersi rettificato in: ”mq. 25.00", come previsto dal vigente P.R.G.I.;

- a conclusione della scheda tecnica n. 1 dell’articolo 11.6 sono inserite le seguenti prescrizioni:

“La realizzazione degli interventi previsti sui lotti di completamento contraddistinti con le lettere A-B-C- è subordinata alla contemporanea realizzazione di un idoneo collegamento con la viabilità comunale che garantisca le necessarie condizioni di visibilità;

Relativamente al lotto di completamente R si stabilisce che potrà essere consentita la realizzazione di un unico edificio a corpi sfalsati con le seguenti caratteristiche:

- sviluppo parallelo alla strada provinciale;

- larghezza di manica non superiore a mt. 6.00;

- altezza massima mt. 4.50;

- tetto a capanna;

- utilizzo di materiali, particolari costruttivi e colori tradizionali atti a favorire un corretto inserimento ambientale dell’intervento;

è inoltre prescritto il ricorso a recinzioni ‘a giorno’ o con siepi ed il divieto di realizzazione di nuovi accessi sulla predetta viabilità provinciale."

- nel capoverso della successiva “scheda tecnica” n. 3 la sigla “(Drc)”, viene rettificata in: “(DCR)”;

- ad integrazione della “predetta scheda tecnica n. 3" conclusiva dell’art. 11.6, si inseriscono inoltre le seguenti prescrizioni richieste dal Settore Prevenzione del Rischio Geologico: ”Poiché la strada prevista tra le vie Berca e la viabilità provinciale risulta attraversare un corso d’acqua, peraltro ricadente nella classe IIIa della “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” dovrà essere allestita una specifica scheda tecnica, mediante la quale si illustri la tipologia di attraversamento più idonea al fine di evitare eventuali allagamenti entro le aree circostanti. E’ escluso a priori l’impiego di manufatti tubolari. Per quanto riguarda la realizzazione delle aree per servizi n. 5 (parcheggio) e n. 13 (verde pubblico), interne all’area DRC in oggetto, si richiamano gli obblighi di legge ed in particolare le distanze previste dal R.D. 523/04 per i corsi d’acqua con sedime demaniale e si impone in ogni caso il divieto di realizzazione di fabbricati e di ricoprimento del corso d’acqua interposto, il cui equilibrio risulta già peraltro compromesso dal posizionamento di un manufatto tubolare”.