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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Circolare. del presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2002, n. 2/DOP

Criteri esplicativi in materia di varianti inerenti l’applicazione dei disposti contenuti nell’art. 25 della legge 11.02.1994, n.109 e s.m.i. Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 l.r. 18/84 e s.m.i. Modifica ed integrazioni alla circolare del Presidente della Giunta Regionale prot.n.2/LAP del 03.03.1998

Agli Enti e ai soggetti attuatori di lavori pubblici

e p.c.

Al Presidente del Consiglio Regionale della Regione Piemonte

Agli Assessorati regionali del Piemonte

LORO SEDI

La circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n.2/LAP del 03.03.1998 forniva criteri esplicativi in materia di varianti inerenti l’applicazione dei disposti contenuti nell’Art. 25 della legge 11.02.1994, n.109 e s.m.i. nelle more dell’approvazione delle disposizioni dettate dal Regolamento di cui all’art. 3 della stessa l. 109/94

Successivamente la legge 18 novembre 1998 n.415 ha apportato alcune sostanziali modifiche ed integrazioni alla l.109/94 anche per quanto riguarda l’art.25.

Negli ultimi anni, tra l’altro, il quadro normativo in materia di lavori pubblici è stato completato con il D.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, e con il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145 recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’art.3. comma 5, della l.109/94 e s.m.i.

Per quanto sopra, al fine di consentire agli operatori interessati di svolgere correttamente le attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche in conformità alle norme dettate dall’art.25 della l.109/94 e s.m.i., dall’art.134 del D.P.R.554/99 e dal Decreto del Ministero del Lavori Pubblici 19.04.2000 n.145, si forniscono alcuni criteri esplicativi inerenti le varianti ai progetti da sottoporre a parere ex art. 18 della l.r. 21.03.1984, n. 18 e s.m.i.

I soggetti di cui all’art. 3 della l.r. 18/84, così come modificata dalla l.r. 2 febbraio 2000, n.12, tenuti a sottoporre i progetti di cui al comma 2 dell’art.18 della stessa legge regionale al parere delle competenti sezioni del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione Opere Pubbliche competenti per territorio, devono attenersi, in materia di varianti, agli ambiti e ai limiti definiti così di seguito.

Ai fini di una corretta applicazione dei criteri di cui alla presente circolare, sembra opportuno ricordare il regime transitorio previsto dall’art.1 della legge 02.06.1995, n. 216, in base al quale:

a) le varianti relative a progetti per i quali l’affidamento dell’incarico di progettazione sia stato conferito prima del 03.06.1995 e il bando di gara sia stato pubblicato entro il 31.01.1997, sono soggette alla normativa vigente prima della l.109/94 e s.m.i. (l..2248/1865; R.D.350/1895; D.P.R.1063/62; l..584/77; ecc.....).

b) le varianti relative a progetti in cui l’affidamento dell’incarico di progettazione risulta conferito dopo il 03.06.1995 e/o il bando di gara sia stato pubblicato dopo il 31.01.97, devono essere redatte in conformità ai disposti dell’art. 25 della l.109/94 e s.m.i..

L’art. 25 della l. 109/94 e s.m.i. individua i casi in cui è possibile, durante l’esecuzione dei lavori, apportare variazioni al progetto nell’ambito del rapporto contrattuale già in essere.

La precisa individuazione delle situazioni in cui sono ammesse le varianti è coerente con la più rigorosa disciplina della progettazione richiesta dalla l. 109/94 e s.m.i., art.16 comma 5, e dal D.P.R. 554/99 art.35 che, prevedendo la redazione di progetti realmente esecutivi (di fatto “il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni”) e il successivo affidamento dell’appalto essenzialmente a corpo, considera la variante in corso d’opera una ipotesi del tutto eccezionale.

Si richiama in proposito quanto espresso dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con la determinazione n. 1/2001 del 11.01.2001: “In definitiva la variante deve avere carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modifica del progetto, ma di un nuovo contratto”.

1 - PROCEDURE

Il direttore dei lavori, qualora ravvisi la necessità di una variante ai sensi dell’art.25 l.109/94 e s.m.i, “sentiti il responsabile del procedimento e il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante indicandone i motivi in un’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante”. (comma 3 art. 134 D.P.R.554/99)

Il responsabile del procedimento provvede all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre le varianti in corso d’opera in conformità ai disposti dell’art.25 comma 1 della l.109/94 e s.m.i., con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Nel caso in cui le opere oggetto della variante interferiscano in modo significativo sul normale andamento in corso dei lavori e qualora non vi sia possibilità di variazione dell’andamento stesso in funzione dei tempi per la redazione e per l’approvazione della variante, il direttore dei lavori sospende i lavori attivando le necessarie procedure. Spetta al responsabile del procedimento accertare queste circostanze.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, fa redigere la variante.

La perizia di variante viene approvata dopo l’acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni.

Il direttore dei lavori impartisce in forma scritta gli ordini di variazione all’Impresa appaltatrice.

2 - APPROVAZIONI

Sono da distinguersi due casi:

a) nei casi di varianti ai sensi dell’art.25 comma 1 l’approvazione della perizia è di competenza del responsabile del procedimento quando le variazioni non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, così come rideterminato a seguito della gara, sempre che le stesse non alterino la sostanza del progetto e non modifichino le voci di quadro economico necessarie per la completezza dell’opera così come prevista; in caso contrario la variante deve essere approvata dall’organo decisionale della stazione appaltante previo parere dell’organo che ha approvato il progetto originario (D.P.R.554/99 art.134 comma 9);

b) nei casi di varianti migliorative di modesta entità in aumento o in diminuzione (art. 25 comma 3 secondo periodo) l’approvazione della perizia è di competenza del responsabile del procedimento quando si può provvedere alla copertura dell’aumento di spesa attraverso l’accantonamento per imprevisti o utilizzando, ove consentito, le economie derivanti dai ribassi conseguiti in sede di gara; nel caso in cui non si possa provvedere alla copertura finanziaria nei modi sopra descritti, la variante deve essere approvata dall’organo decisionale della stazione appaltante previo parere dell’organo che ha approvato il progetto originario (D.P.R.554/99 art.134 comma 10).

Qualora le opere rientrino tra quelle previste dall’art.18 della l.r.18/84 così come modificato dalla l.r.12/2000, la perizia di variante dovrà essere sottoposta all’esame delle competenti sezioni del Comitato regionale per le opere pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione Opere Pubbliche competenti per territorio per acquisire il parere di competenza.

3 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

3.1). Non si intendono varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio (Art. 25 comma 3).

- caratteristiche -

* tali interventi non devono modificare qualitativamente le opere; le modifiche riguardano aspetti di dettaglio e sono ammesse nell’eventualità si rendesse necessaria qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di lavori dichiarate nel contratto, senza alterare la sostanza del progetto; è da intendersi, pertanto, che non possono essere introdotte nuove categorie di lavori e somministrazioni, nè tanto meno concordati nuovi prezzi;

* l’aumento delle quantità delle singole categorie dei lavori non può essere superiore al 10% delle categorie stesse per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% delle categorie stesse per tutti gli altri lavori;

- limiti economici -

Le modifiche alle quantità non possono comportare un aumento dell’importo contrattuale e comunque una variazione dello stesso; questo significa che, dovendo rimanere comunque invariato l’importo contrattuale, ad aumenti in alcune categorie di lavori, sempre al di sotto delle percentuali suddette, devono corrispondere riduzioni in altre al fine di creare una compensazione globale dell’importo contrattuale.

- procedure -

Le modifiche sono disposte dal direttore dei lavori, preferibilmente in forma scritta, senza richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione e senza avere neanche l’obbligo di avvertire preventivamente il responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori risponde in caso di eventuali danni derivanti alla stazione appaltante dalla inosservanza delle norme contenute nell’art. 25.

3.2.1) Varianti migliorative di modesta entità in aumento o in diminuzione (Art. 25 comma 3 secondo periodo “Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse ...”).

- caratteristiche -

* devono essere apportate nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua finalità ;

* non devono comportare modifiche sostanziali al progetto originario;

* devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

* possono modificare quantitativamente e/o qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi.

- limiti economici -

L’importo in aumento non può superare il 5% dell’importo contrattuale originario e deve trovare copertura nelle somme a disposizione dell’Amministrazione attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti in sede di gara.

- procedure -

Si veda il punto 1.

3.2.2) Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore (D.M. 145/2000 Art.11).

- caratteristiche -

* non possono essere proposte nel caso di contratti affidati a seguito di appalto concorso;

* non devono comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori;

* devono essere apportate nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione;

* sono dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto;

* non possono comportare riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite ne progetto;

* devono mantenere inalterate sia il tempo di esecuzione dei lavori sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

* non devono comportare modifiche sostanziali al progetto originario;

* possono modificare quantitativamente e/o qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi.

- limiti economici -

L’importo della variante deve essere in diminuzione rispetto all’importo contrattuale originario.

- procedure -

L’appaltatore redige la sua proposta sotto forma di perizia tecnica, corredata anche dagli elementi di valutazione economica, e la presenta al direttore dei lavori che, entro 10 giorni, li trasmette, unitamente al proprio parere, al responsabile del procedimento.

Quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le sue motivate determinazioni e, se positive, procede alla stipula dell’apposito atto aggiuntivo.

Le economie risultanti da tale proposta migliorativa vengono ripartite in parti uguali tra stazione appaltante e appaltatore.

3.3) Varianti in corso d’opera per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari (Art.25 comma 1 lettera a).

- caratteristiche -

* devono essere strettamente necessarie per adeguare le opere, così come previste nel progetto di cui al contratto, alle disposizioni di nuovi dettati legislativi e regolamentari successivi alla data di pubblicazione del bando di gara, al fine di rendere l’opera utilizzabile allo scopo prefissato. Non rientrano in questa categoria varianti sopravvenute per esigenze dell’Amministrazione Appaltante;

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi;

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Superato il quinto l’Appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati. Se non recede si intende che i maggiori lavori verranno eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, con la sola eccezione del tempo disponibile.

- procedure -

Si veda il punto 1.

3.4) Varianti in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili (Art.25 comma 1 lettera b).

- caratteristiche -

* la Stazione Appaltante deve risultare totalmente estranea alle cause che determinano la necessità della variante;

* le cause che determinano la necessità della variante non dovevano potersi considerare, e quindi tenere in conto, né al momento della predisposizione progettuale né al momento della consegna dei lavori;

* devono essere finalizzate ad esclusivo interesse dell’Amministrazione;

* non devono alterare l’impostazione progettuale;

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi.

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Superato il quinto l’Appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati. Se non recede si intende che i maggiori lavori verranno eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, con la sola eccezione del tempo disponibile.

- procedure -

Si veda il punto 1.

Nella fattispecie il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, nella relazione descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

Qualora i lavori non possono eseguirsi secondo le originarie previsioni a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento dovrà riferire alla stazione appaltante. (D.P.R.554/99 art.134 comma 8)

3.5) Varianti in corso d’opera per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale (Art.25 comma 1 lettera b seconda parte del periodo “.. o per l’intervenuta...”).

- caratteristiche -

* devono introdurre l’utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti sul mercato al momento della progettazione.

* devono migliorare significativamente la qualità dell’opera o di sue parti;

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi;

* devono essere finalizzate ad esclusivo interesse dell’Amministrazione;

* non devono alterare l’impostazione progettuale;

- limiti economici -

Non è possibile aumentare l’importo contrattuale, è possibile invece diminuirlo nell’ambito del quinto (20%) alle stesse condizioni contrattuali.

- procedure -

Si veda il punto 1.

Nella fattispecie il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, nella relazione descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione (D.P.R.554/99 art.134 comma 8)

3.6) Varianti in corso d’opera per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (Art.25 comma 1 lettera b-bis e art.219 del D.P.R.554/99).

- caratteristiche -

* la Stazione Appaltante deve risultare totalmente estranea alle cause che determinano la necessità della variante;

* le cause che determinano la necessità della variante non dovevano potersi considerare, e quindi tenere in conto, né al momento della predisposizione progettuale né al momento della consegna dei lavori; in tali cause rientra anche “il caso frequente in cui durante l’esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per la loro salvaguardia, l’utilizzo di tecniche o di interventi particolari” (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, determinazione n. 1/2001 del 11.01.2001).

* devono essere finalizzate ad esclusivo interesse dell’Amministrazione;

* non devono alterare l’impostazione progettuale (ad esclusione delle opere di cui al titolo XIII del D.P.R. 554/99);

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi.

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Superato il quinto l’Appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati. Se non recede si intende che i maggiori lavori verranno eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, con la sola eccezione del tempo disponibile.

- procedure -

Si veda il paragrafo 1.

Nella fattispecie il responsabile del procedimento verifica le caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene o della prevedibilità o meno del rinvenimento (D.P.R.554/99 art.134 comma 8).

- Varianti ai lavori riguardanti i beni culturali (Adeguamento del progetto art.219 del D.P.R.554/99).

Si considerano varianti in corso d’opera per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art.25 comma 1 lettera b-bis), anche quelle necessarie per adeguare, nel corso dei lavori, gli elaborati progettuali esecutivi relativi ai lavori riguardanti i beni culturali (Titolo XIII del D.P.R.554/99).

- caratteristiche -

* la Stazione Appaltante deve risultare totalmente estranea alle cause che determinano la necessità della variante;

* le cause che determinano la necessità della variante non dovevano potersi considerare, e quindi tenere in conto, né al momento della predisposizione progettuale né al momento della consegna dei lavori;

* devono essere finalizzate ad esclusivo interesse della salvaguardia del bene oggetto dell’intervento e dei rinvenimenti effettuati in corso d’opera;

* possono alterare l’impostazione progettuale qualora necessario per la salvaguardia del bene, sia per quanto riguarda gli obiettivi generali da perseguire e le esigenze e i bisogni da soddisfare, sia per quanto riguarda le funzioni che dovrà svolgere l’intervento e i requisiti tecnici previsti da rispettare;

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi;

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Superato il quinto l’Appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei soli lavori eseguiti e regolarmente ordinati. Se non recede si intende che i maggiori lavori verranno eseguiti alle stesse condizioni contrattuali, con la sola eccezione del tempo disponibile.

- procedure -

Sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti in corso d’opera il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori predispone gli adeguamenti agli elaborati progettuali e li propone al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento si assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera e, con apposita relazione, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, descrive la situazione di fatto, verifica le caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene o della prevedibilità o meno del rinvenimento, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione.

Nel caso in cui, nell’interesse esclusivo della salvaguardia del bene oggetto dell’intervento e dei rinvenimenti effettuati in corso d’opera, si renda necessario rideterminare anche soltanto uno degli obiettivi generali da perseguire, delle esigenze e dei bisogni da soddisfare, delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento e dei requisiti tecnici da rispettare, così come definiti nel progetto sia preliminare, che definitivo ed esecutivo, il responsabile del procedimento dovrà redigere idonea relazione che definisca i nuovi obiettivi, le nuove esigenze e i bisogni da soddisfare, le nuove funzioni che dovrà svolgere l’intervento e i nuovi requisiti tecnici da rispettare, sulla scorta anche delle indicazioni impartite dagli organismi preposti alla tutela del bene e, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, acquisisce l’approvazione della stessa dall’organo decisionale della stazione appaltante.

Nel caso in cui le opere oggetto della variante interferiscano in modo significativo sul normale andamento in corso dei lavori e qualora non vi sia possibilità di variazione dell’andamento stesso in funzione dei tempi per la redazione e per l’approvazione della variante, il direttore dei lavori sospende i lavori attivando le necessarie procedure. Spetta al responsabile del procedimento accertare queste circostanze.

Il responsabile del procedimento, sentito il progettista e il direttore dei lavori, fa redigere la variante.

La perizia di variante viene approvata dopo l’acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni.

Il direttore dei lavori impartisce in forma scritta gli ordini di variazione all’Impresa appaltatrice. L’Appaltatore è tenuto alla esecuzione delle variazioni alle stesse condizioni contrattuali.

3.7) Varianti in corso d’opera rientranti nei casi previsti dall’Art. 1664 secondo comma del codice civile (Art.25 comma 1 lettera c).

- caratteristiche -

* in corso d’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause naturali (geologiche idriche e simili), non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’Appaltatore;

* non devono rientrare tra quanto era prevedibile nell’ambito della corretta redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 16, comma 5, della Legge.

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi;

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Se le modifiche eccedono il quinto dell’importo contrattuale ed entrambe le parti intendono proseguire con il contratto, all’Appaltatore spetta un equo compenso sulla parte di lavori eccedente il quinto.

Si precisa inoltre che non rientra nelle condizioni di cui al paragrafo 3.7 (“caratteristiche”) il ritrovamento nel sottosuolo di infrastrutture di servizi che potevano e/o dovevano essere rilevate con ricerche ed indagini appropriate sia presso i titolari delle stesse che con indagini non distruttive in fase di progettazione esecutiva.

- procedure -

Si veda il punto 1.

3.8) Varianti in corso d’opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione (Art.25 comma 1 lettera d).

Dette varianti sono quelle derivanti da “inadeguata valutazione dello stato di fatto, mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali” (art.25 comma 5-bis).

- caratteristiche -

* in corso d’opera si manifestano, sia per quanto riguarda il soprassuolo che il sottosuolo, situazioni dei luoghi diverse da quanto previsto negli elaborati progettuali esecutivi, non rientranti nei casi previsti ai precedenti punti 3.6) e 3.7);

* in corso d’opera si manifestano errori di progettazione esecutiva delle strutture e/o degli impianti tecnologici tali da non rendere l’opera idonea alla collaudazione tecnica in ottemperanza alle normative specifiche delle rispettive materie;

* in corso d’opera si manifestano inidoneità dei materiali previsti nel progetto esecutivo per le specifiche finalità e necessità della natura delle opere da eseguire;

* in corso d’opera si manifestano carenze di previsioni progettuali di singole categorie di lavori tali da compromettere la funzionalità delle opere da realizzare;

* devono essere finalizzate esclusivamente ad eliminare le deficienze riscontrate;

* non devono alterare o modificare gli obiettivi fissati dall’Amministrazione nell’ambito della programmazione annuale e pluriennale dei lavori pubblici.

* possono modificare quantitativamente e qualitativamente le opere; pertanto possono essere predisposti concordamenti nuovi prezzi.

- limiti economici -

E’ possibile modificare l’importo contrattuale in più o in meno fino alla eccedenza del quinto (20%) dell’importo contrattuale senza che l’appaltatore abbia diritto ad alcuna indennità o ad una modifica delle pattuizioni contrattuali (fatta salva l’eventualità di nuovi prezzi).

Qualora le opere debbano variare in diminuzione oltre il quinto, l’Appaltatore può recedere dal contratto con il diritto al pagamento dei lavori eseguiti e regolarmente ordinati e del mancato utile (10%) per i lavori non ancora eseguiti fino al raggiungimento dei quattro quinti dell’importo contrattuale.

Nel caso in cui le variazioni che la Stazione Appaltante abbia ritenuto attribuibili ad errori od omissioni del progetto esecutivo comportino una maggior spesa eccedente il quinto dell’importo originario del contratto, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto indicendo una nuova gara alla quale deve essere comunque invitata l’impresa aggiudicataria iniziale. Tale risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, più il 10% dei lavori contrattualmente previsti e non eseguibili per effetto dell’errore progettuale, fino ai quattro quinti dell’importo contrattuale.

Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’appaltatore, nel caso di errori o di omissioni progettuali rispetto alle prescrizioni contrattuali, sono a totale carico dell’appaltatore stesso l’onere della riprogettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

- procedure -

Si veda il punto 1.

Contestualmente alla redazione della relazione di cui al punto 1, il responsabile del procedimento deve verificare se il proseguio dei lavori può ostacolare la regolarizzazione degli stessi al fine dell’utilizzazione dell’opera così come prevista. Qualora le opere che si reputa necessario variare interferiscano con il normale andamento del corso dei lavori, e qualora non vi siano possibilità di variazione dell’andamento dello stesso in funzione dei tempi per la redazione e per l’approvazione degli ulteriori provvedimenti necessari, il direttore dei lavori sospende i lavori.

Al responsabile del procedimento è attribuita la funzione di vigilanza e controllo in materia di varianti e, pertanto, nel caso di errore progettuale, immediatamente egli deve informare l’osservatorio e il progettista delle variazioni da apportare in corso d’opera causate dal manifestarsi di errori od omissioni progettuali.

L’attività che il responsabile è tenuto a svolgere non è di mera comunicazione, ma consiste in ragione delle funzioni attribuitegli, nella verifica in contraddittorio con il progettista dell’effettiva esistenza (di fronte al dato “tecnico” della impossibilità di proseguire utilmente una esecuzione dei lavori fornito dal direttore dei lavori) di errori od omissioni del progetto e se tali errori siano imputabili al progettista. In esito egli ha il dovere di promuovere il meccanismo di responsabilità del progettista previsto dalle norme.

In considerazione della eccezionalità dell’ammissione di varianti in corso d’opera e della funzione di direzione e controllo delle fasi di progettazione, il responsabile del procedimento si assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera e con apposita relazione, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, descrive la situazione di fatto e accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione; ravvisata tale necessità reale, procede, quindi, ad individuare le responsabilità e l’esistenza di nuove spese di progettazione e di maggiori costi a carico dell’Amministrazione.

Si intendono per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare a causa dell’errore od omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto che fosse stato redatto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di riprogettazione sostenuti dai Soggetti, di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) della Legge, per rimediare a errori od omissioni del progetto esecutivo qualora, per motivate ragioni, con le procedure di cui alla l. 109/94 e s.m.i. i medesimi soggetti non richiedano al progettista di riprogettare, senza oneri, i lavori e affidino la riprogettazione ad altri progettisti. L’obbligo di riprogettare i lavori a carico del progettista deve essere previsto nel contratto stipulato con i soggetti di cui sopra.

Fatta redigere la variante il responsabile del procedimento valuta la situazione in ordine ai rapporti contrattuali in essere e al verificarsi o meno dei presupposti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 25 della Legge (risoluzione del contratto). Nell’ipotesi che ricorrano tali presupposti il responsabile del procedimento, qualora non fossero stati sospesi i lavori, ordina al direttore dei lavori di predisporre l’immediata sospensione e di redigere lo stato di consistenza dei lavori eseguiti e delle forniture impiegate e fa redigere un nuovo progetto per l’affidamento delle opere di completamento. Diversamente, nell’ipotesi in cui non venga superato il quinto dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvede a dare disposizioni al direttore dei lavori al fine di porre in essere le varianti, riavviando i lavori eventualmente sospesi.

4. Conclusioni

Alla luce della normativa vigente, le varianti in corso d’opera, di cui ai punti 3.2), 3.3), 3.4), 3.5), 3.6), 3.7), 3.8) della presente circolare, relative alle opere di cui all’art.18 della l.r. 18/84 così come modificato dalla l.r.12/2000, devono essere sottoposte all’esame di competenza del Comitato regionale per le Opere Pubbliche o delle strutture tecniche decentrate della Direzione Opere Pubbliche competenti per territorio.

Nei casi, previsti dalla normativa vigente, in cui è consentito modificare l’importo contrattuale dei lavori, si ricorda che non deve comunque essere alterato l’equilibrio economico dell’appalto, aumentando (o diminuendo) quantità delle categorie di lavoro compensate con prezzi poco remunerati e diminuendo (o aumentando) quelle compensate con prezzi ben remunerati.

Ad integrazione della Circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 5/FOP/LAP del 17.04.1996, nella quale, tra l’altro, si dettavano le modalità di presentazione delle richieste di esame dei progetti e delle varianti nell’ambito delle materie di competenza, si precisa che nell’oggetto dell’istanza e, comunque nei titoli posti sugli elaborati a corredo della stessa, dovrà essere riportata la tipologia della variazione, così come individuata dall’art. 25 della L. 109/94 e s.m.i. e, più dettagliatamente, nella presente Circolare.

La relazione a cura del responsabile del procedimento dovrà motivare puntualmente le ragioni addotte a giustificazione della variazione, richiamando nel contempo anche gli aspetti economici e le singole categorie delle opere variate nell’ambito del progetto così come approvato e posto in gara.

Nell’ipotesi di variazioni comprendenti diverse tipologie ammissibili, oltre che richiamarle in oggetto, la relazione dovrà individuare quali sono ascrivibili ad ogni singola situazione sia in termini descrittivi che economici.

Resta comunque inteso che gli elaborati progettuali e amministrativi a corredo della richiesta dovranno necessariamente essere completi in ordine all’intera opera e non limitati alle sole opere oggetto di variazione.

Il Presidente della Giunta Regionale
Enzo Ghigo

Visto L’Assessore
Caterina Ferrero