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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 18.3
D.D. 6 dicembre 2001, n. 216

Ripartizione delle risorse del fondo sociale per gli assegnatari di edilizia sovvenzionata, relative all’anno 2001, e autorizzazione all’erogazione alle Agenzie Territoriali per la Casa del relativo anticipo

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) Di ripartire tra le Agenzie Territoriali per la Casa, che svolgono anche funzioni per gli altri Enti gestori dell’ambito territoriale di competenza, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti modalità di funzionamento del “fondo sociale” di cui all’art. 21 della L.R. n. 46/95, la somma di Lire 5.835.976.802, pari allo stanziamento per il 2001 del fondo stesso ridotto dell’importo impegnato dalla Direzione Bilanci, già impegnata con determinazione di questa Direzione n. 185 del 6.11.2001 (Imp. 6726), come segue:


Tabella




2) di autorizzare l’erogazione a favore delle Agenzie Territoriali per la Casa, delle seguenti somme, pari all’80% per cento del sopra citato stanziamento per il “fondo sociale” 2001:


Tabella




3) di escludere dalla suddivisione del fondo sociale 2001, limitatamente agli alloggi gestiti direttamente, i Comuni di Benna (Bi), Villa del Bosco (Bi), Loreglia (Vb), Quarna Sopra (Vb), Ghislarengo (Vc), Guardabosone (Vc) e Ronsecco (Vc), in quanto, nonostante i solleciti agli stessi inviati, non risultano aver provveduto a fornire a questa Amministrazione Regionale i dati necessari per la suddivisione stessa;

4) di specificare che, a seguito delle modificazioni introdotte alla L.R. n. 46/95 dalla L.R. n. 22/2001, che superano le vigenti modalità di funzionamento del fondo sociale:

a) la quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a, delle forme di costituzione e funzionamento del fondo sociale, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 18-22035 dell’1 settembre 1997, successivamente modificate con D.G.R. n. 3-347 del 4 luglio 2000, è da destinarsi alla corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell’abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della L.R. n. 46/95 e s.m.i., il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS;

b) la quota del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, delle forme di costituzione e funzionamento del fondo sociale, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 18-22035 dell’1 settembre 1997, successivamente modificate con D.G.R. n. 3-347 del 4 luglio 2000, è da destinarsi a sanare le situazioni di morosità incolpevole dovute a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario o di altro componente il nucleo familiare, qualora ne siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone sociale. Sono da ritenersi canoni sociali quelli dei nuclei familiari che fruiscono di un reddito annuo complessivo, come definito dal comma 1 dell’articolo 3 della L.R. n. 46/1995, come sostituito dall’articolo 3 della L.R. n. 22/2001, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, inferiore al limite di assegnazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al direttore della Direzione Regionale Edilizia, nonchè ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente responsabile
Alessandra Semini