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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Comunicato della Direzione Commercio e Artigianato 18 febbraio 2002, Prot. n. 2022/17.1

Commercio su area pubblica - Regime di esercizio dell’attività nelle “sagre e fiere” - Art. 52 c. 17 della legge finanziaria 2002

Ai Signori Sindaci
dei Comuni del Piemonte
LORO SEDI

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”, nella formulazione riportata sul “Supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2001 n. 301" contiene una disposizione (cfr. art. 52, c. 17) sulla quale si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo.

Detto comma recita testualmente: “a decorrere dal 1º gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico”.

Da parte di taluno si è sostenuta la tesi interpretativa secondo la quale detta disposizione andrebbe a modificare il d.lgs. 114/98, escludendone l’applicabilità, nella sua parte (titolo X) relativa al commercio su area pubblica, nel caso delle sagre e fiere nonchè dei mercatini mensili (es. mercatini dell’antiquariato).

Tutte le manifestazioni predette sarebbero pertanto escluse dalla disciplina del 114/98, in aggiunta ai casi di esclusione già previsti dall’art. 4 del decreto medesimo.

Questa soluzione interpretativa comporterebbe evidentemente, quale ulteriore conseguenza, anche uno svuotamento delle normative regionali legittimamente adottate in attuazione del decreto 114/98, in una fase, tra l’altro, come quella attuale, in cui la materia del commercio su area pubblica, all’interno del più vasto ambito del commercio, è stata attribuita alla competenza esclusiva regionale per effetto della riforma del titolo V della Costituzione.

Inoltre l’esclusione dall’applicazione del d.lgs. 114/98 produrrebbe, vanificate le norme regionali, una situazione di totale vuoto normativo, che renderebbe del tutto ingestibile la materia fino all’adozione  di apposite norme di attuazione.

L’interpretazione appena accennata non è, ad avviso della scrivente Direzione, sostenibile.

Occorre infatti considerare che il legislatore non ha fatto riferimento alcuno al decreto legislativo 114, ma ha espressamente citato, quale legge di riferimento la 426/71 (disciplina del commercio) con le successive modificazioni.

Se l’intento del legislatore fosse stato quello di modificare il d.lgs. 114/98, lo avrebbe fatto espressamente.

Citando invece la legge 426/71, il legislatore ha evidentemente voluto incidere in qualche modo proprio sull’applicazione di questa fonte normativa, nella parte in cui la stessa è rimasta in vigore dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 114/98.

Occorre considerare in proposito che la legge 426/71 ed il suo regolamento di attuazione, D.M. 375/88, sono stati quasi totalmente abrogati dal d.lgs. 114/98, con eccezione:

[] dal c. 9 dell’art. 56 e dell’allegato 9;

[] delle disposizioni concernenti il registro degli esercenti il commercio, relativamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91 ed all’attività ricettiva di cui alla legge 217/83.

Il probabile intento del legislatore della finanziaria potrebbe essere stato quello di sottrarre all’obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio - sezione pubblici esercizi - l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nelle manifestazioni del tipo fiere o sagre.

Ma per fare ciò il legislatore avrebbe dovuto anzitutto modificare la legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), presupposto normativo di base dell’obbligo di iscrizione al registro degli esercenti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e fonte di rinvio alle disposizioni delle legge 426/71.

Modificando invece soltanto le norme della legge 426/71, con le quali viene disciplinato il regime del registro degli esercenti in forza del rinvio operato dalla legge 287/91, il legislatore non ha certamente sortito l’effetto di eliminare l’obbligo giuridico di iscrizione, sancito, giova ripeterlo, dalla stessa legge 287/91.

Inoltre, al di la dell’osservazione di cui sopra, il tenore del comma appare, ad avviso della scrivente, troppo generico per essere suscettibile di applicazione immediata, senza l’ausilio di apposite norme di attuazione.

A conclusione delle considerazioni suesposte, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sulla piena vigenza, nella materia delle fiere e sagre (nonchè, evidentemente, anche dei mercatini mensili) che si svolgono su area pubblica, di tutta la disciplina regionale del commercio su area pubblica, adottata, in attuazione del d.lgs. 114/98, con i seguenti atti normativi:

[] L.R. 12.11.1999 n. 28 “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte”;

[] D.C.R. n. 626-3799 del 1/3/2000 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica”;

[] D.G.R. n. 32-2642 del 2/4/2001 “commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”, successivamente modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni:

1. D.G.R. n. 47-2981 del 14/5/2001;

2. D.G.R. n. 50-3471 del 9/7/2001;

3. D.G.R. n. 85-4869 del 17/12/2001;

[] D.G.R. n. 86-4861 del 17/12/2001 “Indicazioni attuative della D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001".

Il Direttore regionale
Marco Cavaletto