Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Comunicato della Direzione Commercio e Artigianato 8 febbraio 2002, Prot. n. 1628/17.1

Disciplina delle rivendite di giornali e riviste

Ai Signori Sindaci
dei Comuni del Piemonte
LORO SEDI

La materia delle rivendite di giornali e riviste è come noto disciplinata, allo stato attuale, dalle seguenti fonti normative:

1. legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle leggi:

a) 13 aprile 1999, n. 109, legge delega con la quale è stata demandata al Governo la competenza ad emanare un decreto legislativo di riordino del comparto;

b) d.lgs 24 aprile 2001 n. 170 con il quale il Governo ha provveduto, in attuazione della predetta legge delega, al riordino del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Nel quadro delle fonti sinteticamente delineato, si inserisce inoltre la recente riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 18 dicembre 2001, n. 3. Alla luce della riforma e del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, la disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta essere attribuita alla competenza legislativa esclusiva regionale, all’interno della più vasta materia del commercio interno.

In proposito è appena il caso di evidenziare che le competenze regionali troveranno concreta attuazione a partire da nuove leggi regionali che, rinormando integralmente la materia, andranno a far cessare l’applicabilità della legislazione statale previgente.

In questo contesto, il Ministero delle attività produttive, che pur non aveva ritenuto opportuno fornire alcun tipo di precisazione sui contenuti del d.lgs. 170 quando ne avrebbe avuto la piena competenza, in data 28/12/2001, successivamente pertanto all’entrata in vigore della legge costituzione 3/2001, ha emanato la circolare n. 3538/c, esplicativa del d.lgs. 170/2001.

Poichè il documento ministeriale, oltre ad evidenti riserve in merito alla sua opportunità, induce alcune perplessità sotto il profilo della legittimità, si ritiene opportuno segnalarne gli aspetti che appaiono più problematici.

Definizione di “punto di vendita non esclusivo”. Il d.lgs. recita testualmente (art. 1, c. 2 lett. b) “sono punti di vendita non esclusivi gli esercizi previsti dal presente decreto che, in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici”. Nella circolare si afferma invece che “i punti non esclusivi sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale (quotidiani e periodici) o solo una delle due tipologie di prodotto”. Le rivendite non esclusive potrebbero, in sostanza, vendere l’intera gamma delle pubblicazioni, esattamente come le esclusive.

Obbligo di garantire parità alle testate. Dopo che nel d.lgs. è sancito, per tutti i tipi di rivendite (esclusive e non) l’obbligo di garantire parità di trattamento alle testate, nell’ambito della tipologia prescelta, la circolare ammette invece a chiare lettere che “sembra abbastanza difficile che un punto non esclusivo proceda alla vendita di tutti i quotidiani e periodici assicurando loro parità di trattamento”. Le rivendite non esclusive pertanto avrebbero, a fronte delle stesse possibilità di vendita delle esclusive, minori obblighi contrattuali, oltre che di legge;

Rilascio dell’autorizzazione di diritto a seguito di sperimentazione. Il d.lgs. prevede (art. 2 c. 4) “per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione l’autorizzazione è rilasciata di diritto”. La circolare arriva ad interpretare la legge nel senso che la locuzione “hanno effettuato” debba essere intesa come se fosse semplicemente “hanno comunicato di voler sperimentale”.

Applicabilità dei piani comunali previgenti. Il d.lgs. 170 non contiene alcuna norma transitoria ed abroga espressamente l’art. 14 della l. 416/81, disposizione nella quale trovavano legittimazione le normative regionali previgenti e, a discendere, i piani comunali delle edicole. Nella circolare si afferma che “i piani comunali possono ancora essere applicati, se prevedono possibilità di nuovi rilasci. Invece le disposizioni regionali non possono  più aver efficacia stante l’abrogazione dell’art. 14 della L. 416/81”. L’illogicità e la controdditorietà delle argomentazioni sono del tutto manifeste.

Come è agevole rilevare, sui punti segnalati, la circolare specifica, modificandone il contenuto letterale, la portata di alcune disposizioni normative che peraltro, essendo già dotate di un inequivocabile significato lessicale, non avrebbero avuto bisogno di alcun chiarimento.

Alla luce di quanto evidenziato si richiama l’attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sull’opportunità di procedere con le dovute cautele nell’applicazione della circolare ministeriale atto non pienamente idoneo a garantire la legittimità dell’azione amministrativa nella misura in cui appare palesemente difforme dall’atto legislativo di riferimento.

Si rammenta infatti che una circolare, pur potendosi annoverare tra le fonti del diritto amministrativo in senso lato (come del resto la stessa prassi amministrativa), deve trovare fondamento nel sistema legislativo vigente e può essere considerata legittima solo in quanto non si discosti da esso.

Il Direttore Regionale
Marco Cavaletto