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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 16.4
D.D. 24 dicembre 2001, n. 321

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto di sistemazione definitiva con rinnovo degli scavi relativi alla cava in località Fontanone in Comune di Rivalta di Torino da non sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo all’istanza della Società Cave Sangone S.r.l. con sede in Rivalta di Torino - Via S. Luigi n. 130

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto di sistemazione definitiva dell’area di cava in località Fontanone del Comune di Rivalta di Torino, presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società Cave Sangone S.r.l. con sede in Via S. Luigi 130 del Comune di Rivalta di Torino non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. L’eventuale progetto esecutivo, relativo all’istanza in oggetto, presentato ai sensi delle l.r. 69/1978 e D.Lgs. 490/1999 deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni citate in premessa, e qui di seguito richiamate:

- la profondità massima di scavo deve prevedere un franco di 50 cm dalla quota di massima escursione della falda;

- il materiale utilizzato per il reimpimento dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dal D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi dell’art. 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22);

- dovranno essere previste modalità di ritombamento tali da garantire un buon drenaggio del materiale stoccato al di sotto dello strato di suolo agrario. Il drenaggio dovrà essere ottenuto alternando strati di materiale a granulometria più fine con strati di materiale maggiormente drenante; i materiali più grossolani dovranno essere posati sul fondo, coperti da materiali via via di granulometria inferiore per non alterare la struttura pedologica del suolo;

- dovranno essere realizzate opportune canalette per la regimazione delle acque superficiali nell’area di cava al fine di impedirne il ruscellamento all’interno, dove lo strato di terreno filtrante risulterà notevolmente ridotto;

- la fattibilità dell’intervento sotto il profilo della sicurezza idraulica sia sviluppato verificando le seguenti condizioni:

a) analisi idraulica in condizioni di moto permanente dei livelli idrici per tempi di ritorno compresi tra 10 e 200 anni (art. 15.2 del D.P.A.E.). In particolare, dalle risultanze della simulazione effettuata per tempi di ritorno duecentennale, è opportuno approfondire l’analisi del corso d’acqua nel tratto interessato dai due risalti idraulici indicati in relazione. Si richiede inoltre di approfondire l’influenza sul regime idraulico del rilevato arginale a ridosso dello specchio d’acqua artificiale (che ricade nelle fasce A e B del PAI) tenuto conto che l’assetto definitivo di sistemazione dell’area deve essere compatibile con quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del PAI;

b) approfondimento conoscitivo, concernente l’analisi granulometrica, mediante l’ottenimento di curve granulometriche, relative alle aree in fascia B ritenute sufficientemente rappresentative, e caratterizzazione granulometrica dell’alveo inciso - fondo e sponde - (art. 15.2, p. 8 del D.P.A.E.);

c) analisi delle condizioni critiche di incipiente movimento del materiale solido costituente il fondo alveo. L’indagine sul trasporto solido deve evidenziarne gli effetti “in alveo e nei terreni costituenti le fasce fluviali, interessati dalle esondazioni considerando la situazione morfologica originaria, quella in corso di coltivazione e la sistemazione finale”. Ciò anche ai fini di operare una descrizione della tendenza geomorfologica del corso d’acqua (art. 7, art. 15.2), a conferma delle osservazioni riportare in relazione (p. 41);

d) descrizione qualitativa e quantitativa dell’evento di piena del Sangone dell’ottobre 2000, attraverso: analisi delle modificazioni morfologiche indotte nel tratto d’alveo in corrispondenza dell’attività estrattiva estesa in uno intorno sufficientemente rappresentativo adiacente ad esso e analisi idraulica con indicazione dei livelli idrici massimi raggiunti in funzione della caratterizzazione della portata al colmo di piena;

e) proposta di monitoraggio annuale e taratura finalizzata al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico nonchè aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche (art. 15.2, e art. 15.4, del D.P.A.E.). L’attività di monitoraggio dovrà, altresì, essere effettuata dopo ogni evento superiore alla piena ordinaria;

- qualora la realizzazione del raccordo stradale S.P. 6, 174, 175, sia incompatibile con il ciclo estrattivo e con la sistemazione finale dell’area, la Società è tenuta a presentare le modifiche necessarie.

3. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania