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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 16.4
D.D. 24 dicembre 2001, n. 320

L.R. 22 novembre 1979 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” e ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento della cava in località Provana e Garettino dei Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) esercita dalla Società Cave Provana S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società Cave Provana S.p.A. con sede legale in Torino Via De Sonnaz n. 19, è autorizzata ai sensi delle ll.rr. 69/1978, 38/1998 e dell’articolo 151 D.lgs. 490/1999, alla prosecuzione ed ampliamento dell’attività estrattiva in località Provana del Comune di Carmagnola per 24 mesi, a far data dal 1º gennaio 2001, limitatamente al primo lotto biennale che fa parte del progetto di riassetto definitivo dell’area della cava operante nella località citata.

2. Contestualmente ai lavori di coltivazione e di recupero relativi alla cava in località Provana, devono essere attuati anche i lavori di qualificazione ambientale previsti, dal “Progetto definitivo di sistemazione ambientale mediante attività estrattiva - Ambito 14 del Piano d’Area”, per le aree relative alla cava esaurita in località Garettino.

3. La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che ricomprende le prescrizioni approvate nella Conferenza di Servizi del 18 dicembre 2001 e nell’allegato B che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

4. La Società esercente è tenuta, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 1.581.907,48 (unmilione cinquecentoottantunomila novecentosette/48) pari a L. 3.063.000.000 ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La scadenza della fidejussione deve essere posticipata di 24 mesi rispetto al termine temporale previsto al punto 1. La suddetta fidejussione non potrà comunque essere estinta senza assenso scritto da parte del beneficiario e pertanto alla stessa non deve essere applicato quanto previsto dall’art. 1957 del Codice Civile. La fideiussione di cui sopra è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata in ottemperanza alla determinazione Direzione Industria n. 36 del 3 marzo 2000.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra il responsabile della Direzione Industria e le Società Cave Provana S.p.A. e Cava Carignano S.r.l., secondo il testo allegato (All. C) che fa parte integrante della presente determinazione.

6. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al punto 5 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di Carignano e Carmagnola (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

8. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

9. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania