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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 16.4
D.D. 6 dicembre 2001, n. 307

Conferimento alla Soc. Luzenac Val Chisone p. Az. del permesso ad eseguire ricerche di minerali di piombo, zinco, argento, rame ed oro nella località denominata “Panda Project - Area1” in territorio dei Comuni di Garessio e Priola (CN)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1 - Alla Società Luzenac Val Chisone p. Az., con sede legale in Porte (TO) - Via Nazionale n. 121 - in persona del suo Amministratore Delegato Ing. Cesare Salina, è conferito il permesso ad eseguire ricerche di minerali di piombo, zinco, argento, rame ed oro nella località denominata “Panda Project - Area1” in territorio dei Comuni di Garessio e Priola (CN) per anni 2 (due) a decorrere dalla presente determinazione.

Art. 2 - L’area del permesso di ricerca, avente l’estensione di ettari 2313 (ettari duemilatrecentotredici), è delimitata con linea rossa continua sul piano topografico alla scala 1:25.000 allegato alla presente determinazione perchè ne formi parte integrante.

Art. 3 - Di fissare il canone annuo anticipato in Euro 9174,26 (Euro novemilacentosettantaquattro/26) corrispondenti a L. 17.763.840 pari a Euro 3,97 (Euro tre/97) corrispondenti a L. 7.680 (lire settemila seicentoottanta) per ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del Permesso, quale canone dovuto per l’anno 2001, che sarà introitato sul Capitolo 2120 del bilancio 2001 (Accertamento n. 971/01). L’importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 4 - Il titolare del permesso minerario è tenuto a:

a) iniziare i lavori di ricerca entro due mesi dalla data di notifica della presente Determina;

b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Verifica e Pianificazione Attività Estrattive sull’andamento dei lavori di ricerca e sui risultati ottenuti;

c) conservare i campioni geologici dei terreni attraversati dalle ricerche;

d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Amministrazione competente ai fini del controllo delle lavorazioni e della regolare esecuzione delle ricerche e della tutela dei pubblici interessi;

f) corrispondere sul Conto Corrente Postale n. 10364107 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120" per l’anno 2001, causale ”permesso di ricerca Panda Project - Area1, Comuni di Garessio e Priola, provincia di Cuneo" il canone annuo anticipato di Euro 9174,26 (Euro novemilacentosettantaquattro/96) corrispondenti ad Euro 3.97 (tre/97) pari a L. 7.680 (lire settemila seicentottanta) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area del permesso e l’imposta di bollo di Euro 10,33 pari a lire 20.000 ai sensi dell’art. 6 della D.L. 565/1995;

g) è fatto obbligo di provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del permesso di ricerca, come previsto dall’art. 9 della Legge n. 221/1990 e nei modi previsti nella documentazione allegata all’istanza;

h) i lavori di ricerca devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e nei termini previsti dalla Determina n. 219 del 17 ottobre 2001, della Direzione Industria, ex art. 10 L.R. n. 40/1998, con la quale il progetto è stato escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 5 - La Ditta è tenuta a presentare istanza ai sensi della L.R. 45/1989.

Art. 6 - Le Amministrazioni comunali interessate sono tenute, ai sensi della L.R. 20/1989, a valutare se occorra autorizzazione, ex D.Lgs. 490/1999, per realizzare i lavori di ricerca previsti.

Art. 7 - Alla scadenza del Permesso di ricerca il titolare, qualora richiesta una ulteriore proroga, è tenuto a richiedere l’avvio della fase di verifica della compatibilità ambientale nel caso sia prevista una variante del programma di ricerca approvato con la presente determinazione.

Art. 8 - Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di ricerca, il titolare del permesso potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.

Art. 9 - Il permesso è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 10 - La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania