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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 12.3
D.D. 29 novembre 2001, n. 247

L.R. 63/78, art. 47. Spese per l’acquisto di attrezzature ed apparecchiature per la sperimentazione agraria, la ricerca, i servizi di analisi e di agrometeorologia del Settore Fitosanitario regionale. Lire 78.841.000 (Cap. 13470/2001)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Montepaone & C. s.a.s., C.so Lombardia, 75 - Autoporto Pescarito - 10099 S. Mauro (TO), per lire 19.571.100, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dello 0,5% in sostituzione del deposito cauzionale: centrifughe per laboratorio nematologia;

b) Laiss S.r.l., Via Belfiore, 84/a - 10126 Torino, per lire 24.717.700, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di 162,00 euro praticato in sostituzione del deposito cauzionale: forni a muffola per laboratori agrochimici Alessandria e Torino;

c) De Lama, Via Piemonte, 21 - 27028 San Martino Siccomario (PV) - per lire 26.010.000, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di lire 925.000 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: autoclave per laboratorio patologia;

d) Montepaone & C. s.a.s., C.so Lombardia, 75 - Autoporto Pescarito - 10099 S. Mauro (TO), per lire 8.542.000, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto di lire 31.750 praticato in sostituzione del deposito cauzionale: stufa per laboratorio patologia;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa complessiva di Lire 78.841.000, oneri fiscali compresi, è impegnata sul cap. 13470del bilancio per l’anno 2001 (accantonamento n. 100250).

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin