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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

Codice 12.3
D.D. 23 novembre 2001, n. 221

L.R. 63/78, artt. 47 e 48. Attività agrometeorologiche del Settore Fitosanitario regionale. Lire 37.040.000. Cap. 12990/01

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di individuare nelle stazioni agrometeorologiche elencate nell’allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante, quelle più significative e più idonee per rappresentare la rete agrometeorologica primaria di tipo meccanico;

- di individuare nei seguenti Enti riportati a fianco di ogni stazione di cui all’allegato A) alla presente determinazione i soggetti ai quali è stato richiesto il servizio di conferimento dei dati meteorologici al Settore Fitosanitario regionale, competente per l’agrometeorologia, secondo le indicazioni del disciplinare già approvato con determinazione n. 00246 del 19.11.1998 del dirigente del Settore Fitosanitario regionale;



Agripiemonte Cereali    Via Trotti, 118    15100 Alessandria
AS.PRO.COR    Corso Europa, 43    12051 Alba
AS.PRO.FRUT    Via Caraglio, 16    12100 Cuneo
CIPA-AT    Via S. Francesco da Paola 22    10123 Torino
Vignaioli Piemontesi    Via Roero 3    14100 Asti
Ass.ne Gruppi Coltivatori Sviluppo    P.zza S. Carlo 197    10123 Torino



- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punto 1, lettera g) della L.R. 23 gennaio 1984 nº 8, e successive modificazioni ed integrazioni, ai succitati enti il conferimento dei dati meteorologici;

- di ritenere congruo il compenso, per l’anno 2001, di Lire 400.000 (esenti da oneri fiscali) per stazione per il CIPA-AT e Associazione Gruppi Coltivatori Sviluppo e di Lire 480.000 (oneri fiscali compresi) per i soggetti rimanenti;

- di esonerare i sopracitati Enti dal versamento della cauzione in considerazione della particolarità della fornitura e della notoria solidità degli stessi;

- di liquidare le competenze agli Enti sopracitati dietro presentazione di regolare documentazione debitamente vistata dal Dirigente del Settore Fitosanitario regionale e previa verifica del rispetto delle indicazioni fornite nel disciplinare e validazione dei dati;

- di applicare nei confronti degli Enti fornitori, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84, e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1%, sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono d’ordine.

La spesa complessiva di Lire 37.040.000 (oneri fiscali compresi) è impegnata sul Cap. 12990 del bilancio per l’anno 2001.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin