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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Estratto della Determinazione dirigenziale n. 485 del 23 febbraio 2001 e della Determinazione dirigenziale di rettifica n. 2024 del 5 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 18 ottobre 2000 dal sig. Pier Carlo Buscaglia, in qualità di Amministratore Delegato della ditta “Pettinatura di Verrone S.p.A.” relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in deroga, ai sensi del 2º comma, dell’art. 4 della legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Pettinatura di Verrone S.p.A. (omissis), la concessione in sanatoria di derivare da false sotterranee in pressione, per mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Verrone (Fg. n. 1 - mappale n. 68), la portata di moduli continui 0,025 (lt/sec. 2,5) d’acqua da utilizzarsi per scopi industriali fino al 13 aprile 2000 e di moduli max 0,11 (lt/sec. 11) e medi 0,06 (lt/sec. 6) d’acqua a decorrere dal 14 aprile 2000, data di presentazione della domanda di deroga ed aumento della portata derivabile, da utilizzarsi per scopi prevalentemente industriali ed, in misura non apprezzabile, per alimentazione impianti di condizionamento d’aria ed antincendio.

Di accordare la concessione in sanatoria di che trattasi a decorrere dal 1º agosto 1994, data dell’originaria domanda di concessione, in forma precaria, ai sensi dell’art. 11 comma 4 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e per un ulteriore periodo di anni dieci, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 3 febbraio 1997, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della L.R. 30 aprile 1999 n. 136, dell’annuo canone di L. 3.075.000= (euro 1.588,10), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1998 dell’annuo canone di L. 3.130.350= (euro 1.616,69), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 1999 dell’annuo canone di L. 3.177.305 (euro 1.640,94), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1º gennaio 2000 dell’annuo canone di L. 3.2154.433 (euro 1.660,63), pari al minimo ammesso dovuto ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 14 aprile 2000, data della domanda di deroga nonchè di aumento della portata derivabile, dell’annuo canone di L. 4.244.371 (euro 2.192,03), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell’art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258; dal 1º gennaio 2001 dell’annuo canone di L. 4.316.526 (euro 2.229,30), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell’art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di L. 4.368.324 (euro 2.256,05), pari al triplo del canone annuo ammesso, ai sensi dell’art. 23, comma 3, punto 1, del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, fatti salvi ogni adeguamento e conguaglio successivi, ai sensi della stessa normativa;

(omissis)

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 855 di Rep. in data 18 ottobre 2000

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 14 febbraio 2002

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano