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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Tortona (Alessandria)

Modifica statutaria

Ai fini del necessario adeguamento dello Statuto Comunale dell’Ente al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 in data 29/11/2001, sono state approvate le seguenti undici nuove formulazioni di articoli dello Statuto medesimo.

Art. 6

Pari opportunità

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni, garantisce attivamente le pari opportunità di vita e di lavoro alle donne e agli uomini finalizzando a tale obiettivo la propria azione nel campo dei servizi, della tutela del lavoro, dell’iniziativa economica e politico-amministrativa, dell’uso del territorio, della regolazione dei tempi e degli orari.

Art. 19

Gruppi di Maggioranza e di Minoranza

1. Ai fini del presente Statuto per maggioranza si intendono i Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari i cui capigruppo abbiano pubblicamente espresso in seduta consiliare l’appoggio organico e continuativo alla Giunta in carica, purché tale appoggio venga confermato dal Sindaco e fino a quando, eventualmente, dallo stesso non venga motivatamente revocato.

2. I Consiglieri non considerati maggioranza, ai sensi del comma precedente, fanno parte della minoranza.

Art. 20

Prima seduta d’insediamento

1. La prima seduta del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. E’ presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Il Consiglio comunale nella sua prima seduta:

a. convalida gli eletti, dichiara la ineleggibilità e la incompatibilità, ed assume i provvedimenti conseguenti;

b. elegge il proprio Presidente ed il vicepresidente, che entrano immediatamente nell’esercizio delle loro funzioni;

c. riceve il giuramento del Sindaco;

d. riceve la comunicazione del Sindaco sulla nomina della giunta e del Vice Sindaco;

e. approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni;

f. elegge i componenti della Commissione Elettorale Comunale.

L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è esplicitamente enunciata, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 25

Sessioni e convocazione

1. L’attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione e alle verifiche annuali delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio con allegato l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto deve prevedere anche una seconda seduta, nel caso andasse deserta o venisse sciolta per mancanza del numero legale la prima, da potersi tenere anche entro 24 ore della prima seduta, purché in giorno diverso.

6. La convocazione perla seconda seduta, successiva alla prima andata deserta o sciolta per mancanza del numero legale, è effettuata dal Presidente con avvisi scritti da notificarsi ai soli consiglieri assenti nella prima seduta al momento dello scioglimento, anche entro un termine inferiore rispetto a quelli di cui al precedente comma 3.

7. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

10. Nel caso di sedute urgenti insieme all’ordine del giorno verranno notificate anche le proposte di deliberazione.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 28

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti. La deliberazione che istituisce la commissione ne definisce l’oggetto ed il numero dei componenti, assicurando lo stesso rapporto tra maggioranza e minoranza consiliare.

2. Qualora, durante la legislatura, all’interno della Commissione venisse meno il rapporto numerico iniziale tra maggioranza e minoranza, di cui al comma precedente, la Commissione decade e il Consiglio provvede al rinnovo dell’intera Commissione.

3. Qualora, durante la legislatura, all’interno della Commissione venisse a mancare per qualsiasi motivo e in modo permanente la maggioranza della stessa, l’intera Commissione decade e il Consiglio provvede al rinnovo dell’intera Commissione.

4. Le commissioni svolgono attività preparatoria e di approfondimento degli atti fondamentali di competenza dei Consiglio e di ogni altro argomento loro demandato.

5. Le modalità di voto ed il funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

6. Il Sindaco, gli Assessori e gli altri Consiglieri, possono partecipare ai lavori delle commissioni, con diritto di parola e senza diritto di voto.

7. Le commissioni, per l’esame di specifici argomenti, possono consultare in pubblica seduta:

- i rappresentanti delle aziende, delle istituzioni e degli enti dipendenti per verificare la congruenza dell’attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

- gli organi di governo del Comune, Dirigenti comunali,

- i rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche.

8. Le commissioni, qualora ravvisassero la necessità di un approfondimento istruttorio tecnico-giuridico, richiedono al Dirigente istruttore l’approfondimento della stessa anche attraverso l’acquisizione di pareri tecnico-giuridici esterni.

9. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle sue istituzioni tutte le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 39

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette Assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. La composizione della Giunta Comunale favorisce di norma la contemporanea presenza di entrambi i sessi.

3. Gli Assessori ed il Vice Sindaco sono nominati, con decreto, dal Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile. Gli Assessori devono essere nominati al di fuori del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Non possono far parte della giunta ascendenti e discendenti, adottante e adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado e così pure il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e figli affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta, in caso di assenza temporanea o di impedimento del Sindaco, è presieduta dal Vice Sindaco e, in caso di impedimento anche di questi, dall’Assessore più anziano di età.

6. Uno o più Assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne da motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

7. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Il Consigliere Comunale che assume la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, e gli subentra il primo dei non eletti.

8. l componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi, durante il loro mandato, dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 62

Diritti del contribuente

1. In materia di tributi comunali, l’amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

2. Il Comune, in materia tributaria, ispira la sua attività nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza, motivazione degli atti.

3. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune, con riferimento a casi concreti e personali. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

4. L’Amministrazione Comunale deve inoltre portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei tutti gli atti in materia tributaria da essi emanati.

Art. 63

Il Difensore Civico

1. E’istituito, eventualmente anche in forma convenzionata con altri Comuni, l’ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti.

3. Egli esercita il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

4. Riesamina le richieste di accesso ai documenti amministrativi respinte o differite, mediante la richiesta, indirizzata a chi ha deciso tale rigetto o differimento, di riesaminare la propria decisione. Se quest’ultimo non conferma entro 30 giorni la propria precedente decisione, motivandola, l’accesso è consentito.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere copia di tutti gli atti e documenti senza formalità dai Dirigenti, dai Funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi. Può chiedere altresì ogni notizia, ancorchè coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto comunale e delle norme regolamentari dell’Ente”.

9. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e formula, occorrendo, proposte organizzative e funzionali dirette a rimuovere inefficienza e a migliorare il funzionamento dei servizi. Il Comune adotta forme di pubblicità della relazione.

10. Il Presidente del Consiglio deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Per garantire il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, vengono messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

Al Difensore Civico, la cui carica ha carattere onorario e non professionale, compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

Art. 83

Esercizio della rappresentanza
legale in giudizio

1. La titolarità della rappresentanza legale in giudizio del Comune spetta al Sindaco.

2. La Giunta Municipale, acquisita la relazione del Dirigente competente per materia o del Direttore Generale, autorizza il Sindaco ad agire o resistere in giudizio a nome e per conto del Comune e conferisce l’incarico al legale patrocinatore del Comune.

Art. 86

Controllo strategico

Il controllo di cui all’art. 147, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000, teso a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, viene svolto da una apposita unità operativa prevista nella struttura organizzativa dell’Ente.

Art. 108

Sanzioni amministrative per violazione
dei Regolamenti Comunali

Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita dai singoli regolamenti comunali.