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Bollettino Ufficiale n. 09 del 28 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pinerolo (Torino)

Accordo di programma

In data 18/12/2001 alle ore 11,30 presso la sede del Comune di Pinerolo in Piazza Vittorio Veneto 1 sono presenti:

-per la Regione Piemonte: dott. Beniamino Napoli - Direttore Regionale OO.PP.

- per la Provincia di Torino: arch. Luigi Rivalta - Assessore alla Pianificazione

- per la Città di Pinerolo: prof. Alberto Barbero - Sindaco

Premesso che

L’evento alluvionale che ha colpito la zona del pinerolese nei giorni 14/15/16 ottobre 2000 ha determinato gravi danni alle infrastrutture, prevalentemente in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua principali.

Per la città di Pinerolo la viabilità è risultata particolarmente compromessa in corrispondenza dell’attraversamento sul torrente Chisone per quanto riguarda le infrastrutture in uscita dalla città (via Saluzzo) che la collegano alla tangenziale e alla strada statale per Cavour.

Nella giornata di domenica 15 ottobre si è verificato in sponda sinistra orografica del torrente Chisone un fenomeno erosivo che ha determinato il cedimento della sede stradale e della ferrovia in prossimità dell’imbocco del ponte e il successivo crollo della prima campata del ponte stesso, determinando l’interruzione sia della viabilità ferroviaria che stradale.

La risultanza di questi eventi ha portato all’interruzione della viabilità che collega la città di Pinerolo con il territorio circostante e che permette un collegamento con la Val Pellice e il cuneese.

L’intervento di ricostruzione dei ponti è stato inserito dalla Regione Piemonte nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3090 del 18/10/2000.

A seguito delle riunioni intercorse presso la sede regionale di via Nizza 44 gli Enti interessati alla ricostruzione dell’infrastruttura in oggetto hanno convenuto sull’opportunità di realizzare una sola opera di attraversamento avente la funzione duplice (stradale e ferroviaria).

La Città di Pinerolo, con provvedimento del Sindaco n. 46651 del 4/10/2001 (che contestualmente indice la conferenza dei servizi) si è fatta promotrice del presente Accordo di Programma finalizzato al coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’intervento di ricostruzione dell’infrastruttura in oggetto e alla definizione delle rispettive competenze.

La Città di Pinerolo ha provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Giuseppe Castiglione con provvedimento n. 46651 del 4/10/2001.

Preso atto che

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 25/9/2001 la Città di Pinerolo ha approvato lo studio di fattibilità delle opere oggetto del presente accordo di programma per un importo complessivo di lire 24.300.000.000 (Euro 12.549.902,65) di cui il presente accordo procede per l’importo di lire 21.000.000.000 (Euro 10.845.594,88);

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 13/11/2001 la Città di Pinerolo ha approvato il presente accordo di programma.

La Regione Piemonte ha stanziato la somma di lire 9 miliardi (Euro 4.648.112,09) per l’intervento in oggetto, incluso nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3090 del 18/10/2000 approvato con D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001;

La Provincia di Torino ha stanziato la somma di lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25) per l’intervento in oggetto sul bilancio 2001;

La Città di Pinerolo ha iscritto a bilancio 2001 la somma di lire 2.600.000.000 (Euro 1.342.787,94);

Con nota n. 469 del 18/10/2001 la Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) - Zona Territoriale Nord Ovest ha confermato la disponibilità a contribuire finanziariamente alla ricostruzione del ponte di che trattasi sulla base dello studio di fattibilità approvato dalla Città di Pinerolo in lire 6.900.000.000 (Euro 3.563.552,60);

L’apporto della R.F.I., in termini di modalità di erogazione del finanziamento, progettazione e realizzazione delle opere di competenza, sarà oggetto di successiva convenzione con il soggetto attuatore.

La realizzazione dell’opera non costituisce variante ai sensi dell’art. 26 lettera c) delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Pinerolo vigente.

Tutto ciò premesso, le Parti

Convengono e stipulano quanto segue:

Titolo Primo - Attività congiunte

Articolo 1

Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell’accordo.

Le parti firmatarie del presente Accordo (in seguito: le Parti) concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisati negli articoli successivi, sulla base dello studio di fattibilità in premessa richiamato.

Le Parti, su proposta del Comune di Pinerolo convengono sin d’ora sull’affidamento della progettazione al professionista già incaricato dell’estensione di tale studio di fattibilità, avvalendosi delle deroghe previste dall’art. 2 dell’Ordinanza n. 3090 del 18/10/2000.

Le Parti si impegnano altresì a compiere tutto quanto è necessario e utile per realizzare l’intervento nonché per consentire agli organi previsti dal presente Accordo di cooperare a detta realizzazione nell’ambito delle competenze ad essi attribuite.

Nell’ambito di tali obiettivi le Parti si impegnano a compiere ogni attività prevista nei successivi atti e documenti, richiamati nelle premesse, nonché negli allegati al presente Accordo.

Articolo 3

Ente attuatore

La Provincia di Torino assume il ruolo di soggetto attuatore nelle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione dell’intervento oggetto del presente accordo di programma.

Titolo Secondo

Compiti ed obblighi delle parti

Articolo 4

Progettazione ed esecuzione delle opere infrastrutturali

L’opera infrastrutturale in progetto è relativa alla ricostruzione del ponte stradale e ferroviario sul torrente Chisone in Pinerolo, crollato il 15/10/2000 a seguito degli eventi alluvionali.

Le Parti si impegnano a realizzare l’opera a seguito di quanto specificato in ordine agli interventi:

- la progettazione, la direzione lavori, l’esecuzione delle opere e delle attività necessarie alla realizzazione dei progetti sono affidati alla Provincia di Torino che provvede mediante contratti di appalto, nel rispetto delle nonne vigenti, avvalendosi, se del caso, delle deroghe previste dall’ordinanza 3090/2000;

- per quanto attiene alla progettazione ed all’esecuzione dell’opera, i dirigenti ed i funzionari competenti delle Parti sono tenuti a collaborare operativamente per garantire l’attuazione dell’intervento;

- la Conferenza dei Servizi finalizzata all’ottenimento di intese, pareri, nulla osta e autorizzazioni in merito al progetto, si svolgerà, ai sensi della D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001, in sede di Conferenza dei Servizi già operante presso la Direzione Regionale Difesa del Suolo;

Art. 5

Acquisizione di aree

La Provincia di Torino, in qualità di Ente attuatore, si impegna ad acquisire le aree necessarie alla realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 6

Finanziamento degli interventi.

Le Parti si impegnano ad erogare i fondi necessari per la realizzazione del progetto mediante cofinanziamento per un importo globale di lire 14.100.000.000 (Euro 7.230.396,59).

L’apporto della R.F.I., in termini di modalità di erogazione del finanziamento, quantificato sin d’ora in ulteriori lire 6.900.000.000 (Euro 3.563.552,60), sarà oggetto di successiva convenzione con il soggetto attuatore.

1 fondi saranno cosi ripartiti:

Regione Piemonte    lire     9.000.000.000
Provincia di Torino    lire     2.500.000.000
Città di Pinerolo    lire     2.600.000.000
Totale    lire     14.100.000.000
Rete Ferroviaria Italiana    lire     6.900.000.000
Totale complessivo    lire     21.000.000.000

Articolo 7

Termini di erogazione dei finanziamenti
e di esecuzione degli interventi

Le Parti si impegnano ad erogare i finanziamenti di cui all’art. 6 con le seguenti modalità:

- la Regione Piemonte trasferisce alla Provincia di Torino entro l’anno 2001 la somma di lire 9.000.000.000 per l’intervento in oggetto, incluso nel piano generale di ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3090 del 18/10/2000 approvato con D.G.R. n. 7-2077 del 23/1/2001;

- la Provincia di Torino ha stanziato la somma di lire 2.500.000.000 per l’intervento in oggetto sul bilancio 2001;

- La Città di Pinerolo si impegna a trasferire alla Provincia di Torino entro marzo 2002 la somma di lire 2.600.000.000;

- Le Parti prendono atto della disponibilità a contribuire finanziariamente per l’importo di lire 6.900.000.000 manifestata dalla R.F.I. con nota n. 469 del 18/10/2001.

La Provincia di Torino si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione del presente accordo di programma.

Articolo 8

Risultanze patrimoniali - Gestione

La Provincia di Torino, in qualità di Ente attuatore, si impegna, ad avvenuta esecuzione dei lavori, ad assumere in proprietà il ponte oggetto dell’intervento ed il tratto di viabilità di collegamento tra lo stesso e la S.P. 161 della Val Pellice, e a trasferire l’infrastruttura ferroviaria alla R.F.I.

La Città di Pinerolo si impegna, contestualmente, a trasferire la patrimonialità del tratto di viabilità di collegamento tra il ponte e la S.P. 161 alla Provincia di Torino.

La gestione delle opere stradali, ferroviarie e di viabilità di servizio previste sarà a carico degli Enti proprietari, per le parti di rispettiva competenza;

Articolo 9 - Comunicazione

L’attività di comunicazione relativamente all’accordo di programma in oggetto è a carico della Città di Pinerolo.

Titolo terzo: disposizioni finali

Articolo 10

Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Non costituiscono modifiche all’Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente atto, purchè non ne limitino l’operatività.

Articolo 11

Vincolatività dell’Accordo

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi necessari alla sua esecuzione.

Articolo 12

Vigilanza e poteri sostitutivi

La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

Il Collegio quando esercita le sue funzioni di Vigilanza è composto da: Il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato;

Il Presidente della Provincia di Torino o suo delegato; Il Sindaco della Città di Pinerolo o suo delegato;

Il Collegio di Vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena sollecita e corretta attuazione dell’accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare, il Collegio controlla la corretta applicazione ed il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo e può inoltre disporre, ove lo ritenga opportuno, l’acquisizione di documenti ed informazioni.

Articolo 13

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’articolo 12.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni saranno esaminate e decise da un collegio arbitrale.

Tale collegio sarà formato da cinque membri, uno designato rispettivamente da ciascuna delle Parti, uno designato dal Politecnico di Torino ed il quinto, con funzioni di Presidente, designato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo.

Il collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall’avvio dell’esame. L’arbitrato è rituale ai sensi dell’art. 806 e ss. c.p.c.

Articolo 14

Approvazione e pubblicazione dell’Accordo

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante provvedimento di approvazione del Sindaco della città di Pinerolo (il quale ne curerà la pubblicazione sul B.U.R.), del Presidente della Provincia di Torino, del Presidente della Regione Piemonte, e produrrà, a far data dalla stipulazione, gli effetti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, sopra citato.

Pinerolo, 18 dicembre 2001

La Regione Piemonte
Beniamino Napoli

La Provincia di Torino
Luigi Rivalta

La Città di Pinerolo
Alberto Barbero