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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2002, n. 24-5163

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto per l’apertura di una cava di sabbia e ghiaia sita in localita’ I Dossi del Comune di Caresanablot (VC), presentato dalla Società B.S.P. di Riccardo Urbani S.a.s.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di “Apertura della cava di sabbia e ghiaia in località I Dossi del Comune di Caresanablot (VC), presentato dalla Società B.S.P. di Riccardo Urbani S.a.s. con sede in Lombardore (TO) - Via S. Rocco n. 3, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ritenendo che la sua realizzazione risulti sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- le tecniche di coltivazione e di recupero ambientale previste garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

- la sequenza dei lavori di coltivazione consente un recupero ambientale in corso d’opera limitando il tempo di esposizione e la dimensione delle superfici scoperte;

- l’attività estrattiva consente il prosieguo della connessa attività di valorizzazione del materiale scavato che sarà trattato e selezionato nell’esistente impianto in Comune di Vercelli, consentendo un’adeguata valorizzazione della risorsa estrattiva;

- gli interventi di recupero ambientale, consentono una parziale rinaturalizzazione del sito, ricreando elementi di biodiversità;

- l’attività estrattiva proposta configura una rilevante realtà estrattiva per il reperimento di sabbia e ghiaia, importante sia a livello regionale sia provinciale e contente il raggiungimento di significativi risultati in termini produttivi ed occupazionali.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato all’osservanza dalle seguenti condizioni:

- siano realizzate durante la coltivazione e il recupero ambientale tutte le prescrizioni previste e contenute nel documento, allegato alla presente deliberazione, approvato dalla Conferenza ai sensi della l.r. 69/1978;

- la coltivazione del secondo lotto progettuale può avere inizio solo a seguito della conclusione dei lavori autorizzati sul primo lotto;

- il completamento del recupero ambientale sul primo lotto deve essere realizzato entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di coltivazione del lotto stesso;

- la Società è tenuta a presentare entro 6 mesi una proposta esecutiva in merito alla rilocalizzazione dell’impianto di lavorazione, attualmente in Comune di Vercelli, in area esterna alla fascia di pertinenza per ridurre anche le criticità del traffico dovuto alla collocazione attuale;

- entro 3 mesi la Società è tenuta a presentare un progetto per la realizzazione di canali di drenaggio, in funzione dello studio di verifica idraulica eseguito, per lo smaltimento controllato delle acque di piena onde evitare, il ristagno idrico sul sito;

- siano messi in opera 2 piezometri a valle e a monte rispetto al sito di cava per il controllo del livello della falda freatica in corso d’opera.

- siano predisposti un piano di monitoraggio e di taratura annuale nonché un aggiornamento e controlli topografici e batimetrici al fine di evidenziare l’evoluzione dimensionale del corso d’acqua. I dati di monitoraggio devono essere assunti in corrispondenza di tre sezioni di controllo morfologico, riferite a caposaldi di cava e comprendenti un intorno significativo dell’area interessata dall’attività estrattiva (a monte, a valle e in corrispondenza dell’area di cava); la medesima attività di monitoraggio deve essere effettuata a seguito di eventi alluvionali superiori alla piena ordinaria. I dati del monitoraggio devono essere inviati al Comune, alla Provincia, alle Direzioni regionali Industria e Difesa del Suolo e ad A.R.P.A. - Dipartimento di Vercelli.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998: sono ricompresi nel presente atto:

- l’autorizzazione paesistico - ambientale ex D.lgs. 490/1999 rilasciata dal settore Beni Ambientali con determinazione n. 62 del 31 maggio 2001;

- il nulla-osta idraulico ai fini idraulici del Magistrato per il Po, rilasciato n. 22461 in data 5 dicembre 2001.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998 che il Comune di Caresanablot si è impegnato a rilasciare l’autorizzazione ex l.r. 69/1978 entro 60 giorni dalla ricezione del presente atto.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini di consentire i monitoraggi ambientali di competenza.

Alla presente deliberazione è allegata per farne parte integrante la seguente documentazione:

- allegato tecnico ai sensi della l.r. 69/1978;

- nota del Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - area di Vercelli - n. 21904 del 24 luglio 2000;

- nulla - osta ai fini idraulici del Magistrato per il Po n. 22461 del 5 dicembre 2001 ai sensi del R.D. 523/1904;

- verbale della riunione conclusiva di Conferenza di Servizi del 25 maggio 2001.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)