Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2002, n. 48 - 5234

Legge 6 marzo 1987 n. 65, D.G.R. n. 54-29427 del 21/02/2000 e D.G.R. n. 61-2824 del 17/04/2001. Ulteriori determinazioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di utilizzare la somma resasi disponibile a seguito del pronunciamento di revoca per mancati investimenti da parte di Enti locali, relativa ai Programmi regionali sull’impiantistica sportiva per l’anno 1988 e l’anno 1989, di cui alla legge 65/87 e successive modificazioni, che ammonta a L 22.575.000.000 (euro 11.659.014,49), secondo la nota del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 07/02/2001, ripartite per L 11.925.000.000 (euro 6.158.748,52) dal Programma 1988 e per L 10.650.000.000 (euro 5.500.265,98) dal Programma 1989;

2. di erogare a favore di ciascun progetto presentato ed ammesso, per le motivazioni di cui in premessa, un importo tale da garantire a tutti i progetti ammessi la stessa percentuale di finanziamento, percentuale di intervento finanziario che si ritiene possa realizzare un equilibrato sostegno in tutto il territorio piemontese; secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 61-2824 del 17/04/2001, gli Enti locali beneficiari dovranno assumere a carico del proprio bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti finanziari facciano fronte alla restante parte della spesa per realizzare l’intervento; i lavori delle opere ammesse a contributo debbono iniziare, a pena di decadenza dall’utilizzo del finanziamento, entro un anno decorrente dalla data di concessione del mutuo;

3. di stabilire che le somme che si renderanno disponibili per eventuali rinunce di enti ammessi a finanziamento o per l’impossibilità degli stessi di accedere al sostegno finanziario, ai sensi della normativa vigente, saranno ripartite sui restanti enti ammessi;

4. di demandare ad apposita determinazione regionale l’approvazione della graduatoria relativa al finanziamento dei progetti di impiantistica sportiva;

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio impiantistica sportiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai fini della conferma del finanziamento a disposizione per i progetti ammessi dal presente provvedimento.

(omissis)