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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2002, n. 1/SAN

Programma formativo di cui alla legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42, art. 3 per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di “trasporto infermi” D.G.R. n. 30 – 2794 del 17 aprile 2001. Precisazioni

All’Associazione Nazionale
Pubbliche Assistenze
Piemonte ONLUS

Alla C.R.I. Regionale del Piemonte

Alle ASR

Ai Soggetti autorizzati al trasporto
infermi

LORO SEDI

La Legge regionale 29 ottobre 1992 n. 42 disciplina il servizio “trasporto infermi” effettuato da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private, in particolare l’art. 3 comma 3 lettera m) prevede che la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività sia corredata da “copia dell’attestato di frequenza a corso di addestramento organizzato in conformità a programmi regionali e autorizzato dalla Regione Piemonte e di superamento dell’esame finale alla presenza dei docenti del corso e di un rappresentante della Regione stessa, conseguito dal personale addetto all’assistenza”.

Con la D.G.R. n. 30 – 2794 del 17/04/2001 si è provveduto ad istituire il programma formativo.

La presente Circolare precisa ed integra alcuni punti che possono essere fonte di dubbia interpretazione.

Contenuto del programma:

I moduli, le materie e le ore di formazione non possono essere oggetto di variazione da parte degli enti gestori della formazione.

Destinatari:

La dicitura “Organizzazioni, Enti e Associazioni”, riportata alla voce destinatari, è così specificamente precisata: “Imprese, Enti, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), Organismi di Volontariato, Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) ed ONLUS”.

Sono esclusi dal campo di applicazione della D.G.R. n. 30 – 2794/2001, unitamente a coloro che siano già in possesso degli standard formativi, Allegati A o B, di cui alla D.G.R. 217 – 46120/95, i laureati in medicina, gli infermieri generici e professionali, gli operatori tecnici ausiliari (O.T.A). E’ compito dei legali rappresentanti delle Imprese, degli Enti, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), degli Organismi di Volontariato, della Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) e delle ONLUS trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Programmazione Sanitaria, 10152 Torino Corso Regina Margherita 153 bis:

· dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 46/47 D.P.R. 445/2000) (allegato 1);

· elenco, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in ogni pagina (allegato 2), per tutti i Soggetti interessati di qualsiasi tipologia (Volontari, Titolari e Dipendenti) che siano in possesso della Laurea in medicina o del Diploma di infermiere professionale o generico o del Diploma di operatore tecnico ausiliario;

(N.B. In detto elenco non debbono essere inseriti i nominativi di coloro che abbiano conseguito l’attestato formativo, Allegato A o B, di cui alla D.G.R. 217 – 46120/95).

Organizzazione attività didattiche:

Al secondo capoverso la dicitura “Associazioni” è da intendersi con: “Imprese, Enti, Istituzioni Pubbliche di Beneficenza (I.P.A.B.), Organismi di Volontariato ed ONLUS”.

Il Rappresentante Regionale della Commissione di valutazione finale, deve essere nominato dalla Azienda Sanitaria Regionale, previa indicazione del responsabile medico della Centrale Operativa 118 competente per territorio.

Riconoscimento equipollenza al programma regionale:

Il Legale Rappresentante ed il Responsabile e/o Direttore Sanitario di Imprese, Enti, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), Organismi di volontariato, Unità C.R.I. ed ONLUS entro e non oltre il 30 giugno 2002 dovranno inoltrare alla Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria Settore Programmazione Sanitaria, 10152 Torino Corso Regina Margherita 153 bis la seguente documentazione:

· dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ex art. 46/47 D.P.R. 445/2000) (allegato 3);

· elenco, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in ogni pagina (allegato 4), per tutti i Soggetti interessati di qualsiasi tipologia (Volontari, Titolari e Dipendenti) che abbiano frequentato un corso di formazione, sostenendo e superando con esito positivo un esame finale entro la data del 22 maggio 2001 o che siano in possesso della laurea in medicina o del diploma di infermiere professionale o generico o del diploma di operatore tecnico ausiliario;

(N.B. In detto elenco non debbono essere inseriti i nominativi di coloro che abbiano conseguito l’attestato formativo, Allegato A o B, di cui alla D.G.R. 217 – 46120/95).

La Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria Settore Programmazione Sanitaria - effettuerà a campione la verifica di quanto dichiarato dal Legale Rappresentante e dal Direttore/Responsabile sanitario.

La documentazione dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Sanitaria Settore Programmazione Sanitaria entro il 30 giugno 2002, a tal fine farà fede il timbro postale.

Tutti i Soggetti interessati di qualsiasi tipologia (Volontari, Titolari e Dipendenti) che alla data del 23 maggio 2001 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della D.G.R. n. 30 – 2794 del 17 aprile 2001) non abbiano sostenuto l’esame finale di un corso associativo o interno dovranno attenersi alla D.G.R. 30 – 2794 del 17 aprile 2001.

Enzo Ghigo

L’Assessore alla Sanita’
Antonio D’Ambrosio

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4