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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 1 febbraio 2002, n. 2-5184

Istituzione di una struttura temporanea flessibile per la realizzazione del progetto “Authority per la sicurezza alimentare” nella Regione Piemonte

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di assumere formale impegno a costituire, con le modalità previste dalla L.R. 51/97, una struttura temporanea flessibile per la realizzazione del progetto “Authority per la sicurezza alimentare”. La struttura sarà incardinata nelle Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato regionale alla Sanità sarà strettamente collegata con le Direzioni Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura e Sviluppo dell’Agricoltura, dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Alla struttura flessibile potranno, inoltre, concorrere altre Direzioni regionali da individuarsi con l’atto istitutivo della struttura stessa.

La struttura, per il biennio 2002-2003, opera per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

o potenziamento dei sistemi di controllo anche attraverso l’affinamento delle procedure operative e dei metodi di analisi;

o potenziamento dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

o individuazione degli indirizzi di ricerca su modalità di produzioni alimentari che tengano in considerazione effetti desiderabili, indesiderati e potenzialmente nocivi, nonché una concezione più ampia della qualità alimentare, anche in base al valore nutrizionale;

o sviluppo di programmi di orientamento, educazione ed informazione di base per l’acquisto di generi alimentari e per il corretto consumo;

o attività che favoriscano il coinvolgimento attivo dell’imprenditoria del settore, del personale, degli intermediari commerciali e delle catene di distribuzione, nonché dei ristoratori;

o garantire la partecipazione dei consumatori e delle loro associazioni;

o fornire indirizzi e pareri sull’introduzione di tutte le innovazioni al sistema produttivo e di controlli utili al miglioramento della sicurezza alimentare;

- di incaricare la Direzione Sanità Pubblica, responsabile del coordinamento del progetto, di redigere un programma operativo che individui l’organizzazione e le risorse finanziarie, di personale e di strutture, che costituirà oggetto del provvedimento, di istituzione della struttura flessibile.

La struttura temporanea flessibile si potrà avvalere di un comitato di coordinamento e gestione composto dalle tre Direzioni direttamente competenti e presieduto dalla Direzione Sanità Pubblica.

(omissis)