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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Codice  15.9
D.D. 13 dicembre 2001, n. 1232

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 653 del 24.7.2000 relativa all’ammissione al contributo di lire 20.000.000 (cap. 11175/00) ex L.R. 28/93  Titolo III dell’impresa LACE S.a.s. di Masotti D. & C. di Avigliana (To)

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 74-29880 del 10 aprile 2000, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro n. 653 del 24.7.2000, con la quale si approvava la graduatoria delle istanze pervenute dal 2 maggio al 31 maggio 2000 ed ammesse al contributo regionale;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa LACE S.a.s. di Masotti D. & C. di Avigliana (TO), risultava assegnataria di L. 20.000.000 per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 20) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 43700/15.9 del 13 settembre 2000, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo di cui in argomento, si specificava tra l’altro che, decorsi 12 mesi dalla data di assunzione, in prossimità dell’atto di liquidazione del contributo, il Settore Servizi alle politiche attive per l’occupazione e per la promozione dello sviluppo locale avrebbe richiesto ulteriore documentazione, necessaria al perfezionamento della pratica;

vista la regolare assunzione del soggetto di cui sopra avvenuta in data 18.09.2000;

vista la nota prot. n. 35004/15.9 del 17 settembre 2001, con la quale si richiedeva la documentazione necessaria per l’erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, pena l’archiviazione della pratica;

considerato che, trascorso il periodo previsto di cui al punto precedente, nulla è pervenuto dalla impresa citata;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93, come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 74-29880 del 10 aprile 2000;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 653 del 24.7.2000, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa LACE S.a.s. di Masotti D. & C. - via Don Balbiano 27/C - 10051 Avigliana (TO), per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 20) della graduatoria per i motivi esposti in premessa;

di registrare un’economia di spesa di L. 20.000.000 sul capitolo 11175/00 (impegno n. 3533);

di notificare il presente atto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo della sede legale dell’impresa di cui in parola, in via Don Balbiano 27/C - 10051 Avigliana (TO) o, in subordine ed in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla notificazione della stessa, o, in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, L. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale