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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Codice 9.3
D.D. 20 novembre 2001, n. 345

Modalità operative per la fruizione del bonus fiscale da parte dei soggetti beneficiari individuati dalla L.R. 23/04/2001 n. 9

Visto l’art. 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica”

Visto l’art. 10, comma 10 comma 1, lettera p) della legge 13 maggio 1999, n. 13 “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”;

Visto l’art. 12 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000 “Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine”;

Vista la legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine”;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 12 novembre 2001, n. 98 - 4467 che demanda alla Direzione Bilancio e Finanze le modalità operative per la fruizione del bonus fiscale da parte dei beneficiari;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 3 e 16 del D.lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

Visto l’art. 51, secondo comma, della L.R. 51/97;

Visto l’art. 24 della L.R. 4/99;

Vista la D.G.R. n. 2-22476 del 08/09/97.

determina

Di approvare l’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente disposizioni attuative in materia di disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territori di confine e per la fruizione del bonus fiscale da parte dei beneficiari.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo

Allegato A

Soggetti beneficiari

L’identificativo per la fruizione del bonus fiscale, è rilasciato ai soggetti interessati previa autorizzazione dei rispettivi Comuni di residenza, a seguito del versamento di una somma definita nel regolamento approvato dalla Giunta con deliberazione n. 98 - 4467 del 12/11/2001.

Al fine del rilascio dell’identificativo, i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza precisando gli estremi della patente, con la conferma che è in corso di validità e non sottoposta ad alcuna limitazione, e allegando:

- Copia della carta di circolazione dalla quale risulti la titolarità, la cilindrata e il tipo di alimentazione.

- Autocertificazione attestante il pagamento annuale della tassa automobilistica per gli anni precedenti indicando gli estremi del versamento o producendo copia fotostatica del versamento medesimo ove richiesto dal Comune.

Per coloro che si avvalgono abitualmente di un conducente, sia per problemi fisici che per l’esistenza di un rapporto di lavoro ad hoc, dovrà essere indicato il conducente abituale, precisandone la motivazione.

L’istanza deve essere presentata in triplice copia, una per il richiedente, una per il Comune e una per la Regione. Quella per il richiedente viene riconsegnata subito a seguito di vidimazione.

Nell’istanza dovrà altresì essere indicata la modalità di fruizione futura del bonus, ancorchè non definitiva. Al termine dell’anno solare il beneficiario presenterà istanza di compensazione utilizzando solamente la scheda vidimata.

L’identificativo deve essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del veicolo al quale è stato rilasciato, fermo restando la responsabilità del beneficiario per ogni suo improprio dell’identificativo medesimo. E’ autorizzato al rifornimento il proprietario del veicolo o il conducente abituale se preventivamente indicato nella autocertificazione e quindi autorizzato.

Il beneficiario è tenuto a segnalare al Comune che ha rilasciato l’identificativo qualsiasi variazione ad esempio: residenza, vendita del veicolo, smarrimento, furto, deterioramento, distribuzione dell’identificativo entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della variazione o evento. La mancata segnalazione nei termini indicati comporta immediatamente la perdita per l’anno in corso al diritto al bonus fiscale.

Entro il 15 Gennaio dell’anno successivo i soggetti beneficiari dovranno recarsi presso i propri comuni di residenza per l’azzeramento della card o il ritiro di una nuova scheda cartacea e per la compilazione di un apposito modulo precompilato a lettura ottica sul quale il beneficiario dovrà indicare l’opzione circa l’utilizzo del bonus, o per il pagamento della tassa automobilistica regionale o in subordine per il versamento dell’addizionale regionale all’Irpef. A questo proposito si sta preparando un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la detrazione dell’addizionale regionale all’Irpef a decorrere dal 01 Gennaio 2003 per i soggetti beneficiari del bonus stesso, facendo inserire un’apposito codice sul modello di versamento f24.

I Comuni dovranno far pervenire entro il 31 Gennaio alla Regione Piemonte tutti i moduli suddetti.

Allegato A)