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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 27-5265

Criteri per la ripartizione dei fondi previsti per l’applicazione della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territorio di confine”

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin

Con gli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione per l’anno 2002 e per gli anni successivi sono stanziati i fondi per l’applicazione della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territorio di confine”;

ritenuto che tali fondi siano da utilizzare per la copertura degli oneri per le funzioni amministrative connesse all’attuazione della legge regionale in questione sostenuti dai comuni facenti parte del territorio di confine, come individuati dalla D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001, e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per il coordinamento del flusso dei dati tra i comuni medesimi ed i competenti Uffici regionali;

ritenuto, inoltre, di ripartire i fondi di che trattasi in misura del 5% alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ed il rimanente, in due fasi, tra i comuni interessati dalla legge regionale n. 9/01 in proporzione al numero di richiedenti l’identificativo per il beneficio del “bonus fiscale”;

considerato opportuno destinare una prima parte dei fondi destinati ai comuni, pari al 50% dei fondi medesimi, sulla base del numero di identificativi rilasciati entro il 31.1.2002 da ogni comune e la parte di fondi rimanente sulla base del numero totale di identificativi rilasciati entro il 31.12.2002;

la Giunta Regionale unanime,

delibera

di utilizzare i fondi previsti con gli stanziamenti di cui al bilancio di previsione per l’anno 2002 e per gli anni successivi per l’applicazione della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 “Disposizioni fiscali per l’acquisto delle benzine in territorio di confine”, per la copertura degli oneri sostenuti dai comuni interessati, individuati dalla D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001, e dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per le funzioni amministrative e di coordinamento connesse all’attuazione della citata legge regionale.

I fondi di cui sopra sono così ripartiti:

Il 5% alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per il coordinamento del flusso dei dati tra i comuni interessati e gli Uffici regionali;

il 50% ai comuni di cui alla D.G.R. n. 84-4859 del 17.12.2001 in proporzione al numero di identificativi rilasciati ai beneficiari entro la data del 31.1.2002. A tal fine i comuni interessati trasmettono il numero di identificativi rilasciati ai competenti Uffici regionali entro il 28.2.2002;

il 45% ai comuni di cui sopra in proporzione al numero di identificativi rilasciati ai beneficiari entro la data del 31.12.2002. A tal fine i comuni interessati trasmettono il numero di identificativi rilasciati ai competenti Uffici regionali entro il 28.2.2003.

Alla copertura dei citati oneri si provvede mediante le disponibilità finanziarie iscritte sul capitolo 10665 del bilancio di previsione 2002 e pluriennale 2002-2004.

(omissis)