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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2002, n. 1-5182

Indirizzi ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per l’ammissione dei cacciatori all’esercizio dell’attività venatoria. Modifiche

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare i criteri ed indirizzi in ordine alle ammissioni dei cacciatori negli ATC e nei CA riportati nel testo allegato alla presente deliberazione che sostituiscono quelli approvati con le DD.G.R. n. 10-26398 del 30.12.1998 e n. 3-29276 del 7.2.2000.

- di revocare le DD.G.R. n. 10-26398 del 30.12.1998 e n. 3-29276 del 7.2.2000, fatti salvi gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalla Provincia e dagli organi direttivi degli ATC e dei CA i quali conservano validità ed efficacia purché i contenuti non contrastino con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA, alle Associazioni venatorie ed alle Associazioni agricole.

(omissis)

Allegato

INDIRIZZI E CRITERI IN ORDINE ALL’AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEI C.A. E NEGLI A.T.C.

Ferme restando le disposizioni contenute alle lettere A, B, C, C1 e D di cui all’allegato alla D.G.R. n. 179-45728 dell’8.5.1995 “Criteri applicativi e priorità per la gestione programmata della caccia” e all’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. n. 32-23997 del 16.2.1998, circa la validità triennale dell’opzione di caccia prescelta, vengono di seguito riportate le determinazioni valide per l’ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.

A) AMMISSIONI DEI CACCIATORI NEI C.A.

Art. 1
CONFERMA DELL’AMMISSIONE

1. Nella zona faunistica delle Alpi della Regione Piemonte l’esercizio dell’attività venatoria è consentito in un solo C.A.

2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all’estero ammessi ai C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell’ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Non sono altresì validi i versamenti effettuati oltre il 31 marzo tramite bonifico bancario con valuta antecedente tale data. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di cui sopra s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. I versamenti effettuati oltre tale data non sono validi ai fini della conferma ed il cacciatore e’ considerato rinunciatario al C.A. e viene stralciato dall’elenco degli ammessi. Tutti i pagamenti effettuati oltre la data del 31 marzo devono essere immediatamente rimborsati agli interessati a cura del Comitato di gestione.

3. I cacciatori residenti in altre Regioni, ammessi nella precedente stagione venatoria ad un C.A. della Regione Piemonte, possono essere confermati al medesimo a condizione che non risultino ammessi in comprensori alpini o ambiti territoriali di caccia di altre Regioni. A tal fine gli stessi devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la non ammissione ad altro A.T.C. o C.A. per la stagione venatoria in corso.

4. I cacciatori che hanno confermato entro i termini di cui sopra l’ammissione al C.A. di residenza venatoria non possono presentare domanda di prima ammissione ad altro C.A. o A.T.C. pena l’esclusione dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di caccia programmata per la stagione venatoria in corso.

Art. 2
CRITERI RELATIVI ALLE NUOVE AMMISSIONI DEI CACCIATORI NEI C.A.

1. Il cacciatore, residente nella Regione Piemonte o residente in altre Regioni o all’estero che non risulti ammesso ad alcun A.T.C. o C.A. e che intenda chiedere l’ammissione ad un C.A., purché abbia optato per la caccia in zona Alpi ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/1996, deve presentare domanda al Presidente del Comitato di gestione, secondo le modalità riportate all’art. 3, su modulo appositamente predisposto.

2. Sono considerate altresì nuove ammissioni le domande dei cacciatori che pur risultando ammessi nelle precedenti stagioni venatorie ad un C.A. non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 marzo il pagamento della quota di partecipazione economica. L’ammissione di tali soggetti è deliberata dal Comitato di gestione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 5.

3. I cacciatori residenti in altre regioni o all’estero sono ammessi in misura non superiore al 5% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni C.A.

Art. 3
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda, deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno (in caso di spedizione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) sul modello all’uopo predisposto dalla Regione, compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo le vigenti disposizioni;

b) titolo di godimento della proprietà per i proprietari di fabbricati di civile abitazione o di terreno e, per i conduttori di terreni, dichiarazione S.C.A.U. rilasciata dall’I.N.P.S. o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà o conduzione contenente l’esatta indicazione dei dati catastali;

c) titolo di parentela per gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado (genero/nuora) dei proprietari di terreno nonché conduttori di cui alla lettera b). Essi devono presentare domanda corredata da estratto di atto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

d) abilitazione venatoria alla zona faunistica delle Alpi o certificazione ai sensi dell’art. 75 della l.r. 60/79.

2. Non saranno accolte le domande d’ammissione presentate o recanti timbro postale in data posteriore al termine stabilito al comma 1, presentate su modelli difformi, incomplete dei dati e delle dichiarazioni previste dal modello di domanda, prive della documentazione richiesta, quelle non sottoscritte nonché le istanze da cui non è possibile ricavare la chiara volontà di scelta del richiedente.

3. Fermo restando il limite di ammissione ad un solo C.A., il cacciatore privo di ammissione può presentare domanda a più C.A. Qualora risulti ammesso a più C.A. deve, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pena l’esclusione da tutti i C.A. della Regione Piemonte:

a) esercitare la propria scelta effettuando il relativo versamento e trasmettendo copia dell’attestazione dello stesso al C.A. prescelto;

b) comunicare, per iscritto, la propria rinuncia agli altri C.A., ove risulti ammesso.

Art. 4
DEROGHE AI CRITERI DI AMMISSIONE ED AGLI INDICI DI DENSITA’ VENATORIA

1. Fermo restando il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi i Comitati di gestione ammettono, in deroga oltre la data del 30 aprile di ogni anno, i cacciatori che:

a) abbiano acquisito la residenza anagrafica (per trasferimento dell’abitazione o per spostamento dell’attività lavorativa) nella Regione Piemonte successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di nuova ammissione, di cui all’art. 3. La domanda in deroga deve essere presentata al Comitato di gestione entro e comunque non oltre il giorno di apertura generale della caccia fissata alla terza domenica di settembre;

b) hanno conseguito, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di nuova ammissione, l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e l’abilitazione all’esercizio venatorio in zona Alpi, ai sensi degli artt. 40 e 41 della l.r. 70/96 purché la scelta della forma di caccia (opzione) venga comunicata alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di conseguimento di detta abilitazione. La domanda in deroga può essere presentata anche nel corso dello svolgimento dell’attività venatoria;

c) hanno conseguito, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di nuova ammissione, l’abilitazione all’esercizio venatorio in zona Alpi, ai sensi dell’art. 41 della l.r. 70/96 purché la scelta della forma di caccia (opzione) venga comunicata alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di conseguimento di detta abilitazione. L’ammissione al C.A. è consentita a condizione che gli stessi non risultino ammessi ad alcun A.T.C. o vi abbiano comunque rinunciato. La domanda in deroga deve essere presentata al Comitato di gestione entro e comunque non oltre il giorno di apertura generale della caccia fissata alla terza domenica di settembre.

2. Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del precedente punto 1 si applicano esclusivamente ai cacciatori residenti nella Regione Piemonte.

3. Le ammissioni in deroga sono subordinate alla presentazione di regolare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 3.

Art. 5
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEI C.A.

1. Le domande di ammissione vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) - i cacciatori residenti nei Comuni compresi nel C.A. o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nel C.A.; i cacciatori residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Ossola, il cui territorio è compreso in parte nel C.A. V.C.O. 2, sono equiparati ai residenti nel comprensorio alpino stesso;

b) - i proprietari di terreni nonché i conduttori, i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado, ed i soci di società di capitale residenti nella Regione Piemonte i cui fondi sono inclusi nel C.A. I proprietari, i conduttori di terreni ed i soci di società di capitale devono presentare domanda corredata da idonea certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni. Gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado devono presentare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) unitamente alla certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni nel caso di proprietari o conduttori non cacciatori. I fondi non dovranno risultare, per ciascun richiedente, di superficie inferiore ad un ettaro;

c) - i cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui il C.A. è compreso. Nell’ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

d) - i cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell’ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

e) - i cacciatori, anche residenti in un Comune totalmente o parzialmente compreso nel C.A., che pur risultando ammessi al C.A. nella precedente stagione venatoria, non hanno provveduto ad effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione economica entro la data del 31 marzo di ogni anno;

f) - i cacciatori residenti in altre Regioni, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro ubicati nel C.A.;

g) - i cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero.

2. L’ammissione dei cacciatori, ferme restando le priorità di ammissione medesime, viene determinata sulla base dell’età anagrafica (più anziano d’età) dei richiedenti.

3. I Comitati di gestione dei C.A. possono adottare le misure ritenute utili ai fini della verifica del permanere dei requisiti di ammissione. Il venir meno dei requisiti anzidetti comporta l’esclusione dall’ambito.

Art. 6
APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI

1. L’elenco dei cacciatori ammessi è approvato con provvedimento adottato dal Comitato di gestione del C.A. o dal Consiglio esecutivo, ove costituito e delegato, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Con lo stesso provvedimento deve essere approvata la graduatoria dei cacciatori non ammessi.

2. Delle ammissioni e delle esclusioni dei cacciatori il Comitato di gestione deve dare tempestiva comunicazione agli interessati.

3. Il pagamento della quota di partecipazione economica deve essere effettuato dai cacciatori nuovi ammessi tassativamente entro il 15 giugno di ogni anno, a pena di esclusione; entro tale data, copia dell’attestazione di tale versamento deve essere trasmessa al C.A.

4. La graduatoria dei cacciatori non ammessi viene utilizzata dai Comitati di gestione dei C.A. ai fini della copertura dei posti resisi disponibili nei casi di rinuncia, di mancato o ritardato pagamento dei cacciatori nuovi ammessi. I cacciatori ammessi a seguito dell’utilizzo di tale graduatoria devono provvedere al pagamento della relativa quota entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Copia dell’attestazione deve essere trasmessa al C.A.

5. Dopo tale termine il Comitato di gestione o il Consiglio esecutivo, ove costituito e delegato, provvede a deliberare l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi.

6. Avverso il provvedimento di esclusione, di cui al comma 1, è possibile, al cacciatore escluso, inoltrare, entro trenta giorni dall’approvazione dell’elenco, al Presidente del Comitato di gestione memoria scritta al fine dell’eventuale riesame dell’istanza. L’istanza è riesaminata da una Commissione costituita da almeno tre membri del Comitato di gestione, di cui il Presidente del C.A. interessato fa parte di diritto, entro trenta giorni dalla presentazione della memoria.

7. L’autorizzazione all’esercizio venatorio nei C.A. viene formalizzata mediante l’apposizione da parte del C.A. dell’apposito timbro indelebile sul tesserino regionale.

Art. 7
CACCIATORI “STAGIONALI”

1. I Comitati di gestione dei C.A., in cui oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, risultino posti disponibili, possono regolamentare l’ammissione, limitatamente alla sola stagione venatoria di riferimento ed in qualità di “stagionali”, di cacciatori residenti in Piemonte, in possesso di abilitazione venatoria per la zona Alpi, che risultino privi di ambito di caccia in regione ovvero, fermo restando quanto stabilito all’art. 2, comma 3, di cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero, che non risultino ammessi ad alcun A.T.C. o C.A.

2. I cacciatori “stagionali” devono provvedere, entro il termine stabilito dal Comitato di gestione del C.A., al pagamento della quota di partecipazione economica di euro 210,00.

3. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale”, residente in Piemonte, viene formalizzata mediante l’apposizione sul tesserino venatorio, da parte del C.A., di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla del C.A., e la dicitura “STAGIONALE”.

4. Al cacciatore “stagionale”, residente in altre Regioni o all’estero, il C.A. rilascia il tesserino venatorio aggiuntivo. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale” foraneo viene formalizzata mediante l’apposizione, da parte del C.A., di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla del C.A. e la dicitura “STAGIONALE”.

5. I cacciatori “stagionali” non possono confermare l’ammissione al C.A. mediante il versamento della relativa quota economica.

Art. 8
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. La quota di partecipazione economica di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a euro 105,00 e non superiore a euro 155,00. I Comitati di gestione del C.A. comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, al Settore regionale Caccia e Pesca, l’importo della quota di partecipazione economica. In mancanza di tale comunicazione l’importo della quota di partecipazione economica rimane stabilita nella misura minima. Con l’apposito manifesto previsto per la pubblicizzazione delle modalità relative all’ammissione dei cacciatori al C.A. verrà riportato l’importo delle quote suddette.

2. Il Comitato di gestione, previa apposita regolamentazione, in sostituzione della quota di partecipazione economica, può prevedere prestazioni d’opera da parte dei cacciatori che ne facciano richiesta e che s’impegnino al raggiungimento dei fini che il C.A. si prefigge.

3. Il versamento della quota di partecipazione economica deve essere effettuato dal cacciatore direttamente al C.A. ove risulti ammesso, riportando le relative causali.

4. Per la caccia di selezione agli ungulati i C.A. stabiliscono una quota aggiuntiva anche differenziata per specie:

CAPRIOLO    da    euro 37,00    a    euro 105,00
DAINO    da    euro 52,00    a    euro 207,00
MUFLONE    da    euro 52,00    a    euro 155,00
CAMOSCIO     da    euro 52,00    a    euro 207,00
CERVO    da    euro 105,00    a    euro 310,00

Il Comitato di gestione del C.A. potrà stabilire ulteriore quota economica aggiuntiva riferita al valore del trofeo. I versamenti di cui al presente comma devono essere effettuati con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di gestione del CA.

5. Il Comitato di gestione del C.A. può stabilire ulteriore quota economica per la caccia al cinghiale a squadre.

6. Le somme comunque introitate dai C.A. sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all’art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998.

Art. 9
COMUNICAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DEI DATI RELATIVI ALLE CONFERME DELLE AMMISSIONI

1. I Comitati di gestione dei C.A. devono approvare con propria deliberazione e trasmettere, ogni anno, al competente Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte:

* entro il 15 aprile l’elenco dei cacciatori che hanno confermato il C.A. mediante versamento;

* entro il 15 luglio l’elenco dei cacciatori nuovi ammessi.

2. Entro il termine della stagione venatoria, fissato al 31 gennaio, i Comitati di gestione devono trasmettere, alla Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (F.D. 3.5) ovvero via e-mail, nel formato del programma informatico appositamente predisposto e distribuito a tutti i CA, l’elenco dei cacciatori ammessi e di quelli “stagionali”, distinto nelle seguenti categorie:

* Conferme ammissioni stagione venatoria precedente (suddivise in regionali ed extraregionali);

* Nuove ammissioni stagione venatoria in corso (suddivise in regionali ed extraregionali);

* Ammissioni in deroga stagione venatoria in corso;

* Cacciatori stagionali che hanno esercitato l’attività venatoria nel CA.

B) AMMISSIONI DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C.

Art. 10
CONFERMA DELL’AMMISSIONE

1. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all’estero ammessi nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell’ammissione ai medesimi, debbono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non o1tre il 31 marzo di ogni anno. Non sono altresì validi i versamenti effettuati oltre il 31 marzo tramite bonifico bancario con valuta antecedente tale data. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di cui sopra s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. I versamenti effettuati oltre tale data non sono validi ai fini della conferma ed il cacciatore e’ considerato rinunciatario all’A.T.C. e viene stralciato dagli elenchi degli ammessi. Tutti i pagamenti effettuati oltre la data del 31 marzo devono essere immediatamente restituiti agli interessati a cura del Comitato di gestione.

2. I cacciatori che hanno confermato mediante versamento non possono presentare domanda di prima ammissione ad altro A.T.C. o C.A. pena l’esclusione dall’esercizio dell’attività venatoria nelle zone di caccia programmata per la stagione venatoria in corso.

Art. 11
CRITERI RELATIVI ALLE NUOVE AMMISSIONI DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C.

1. Il cacciatore, residente nella Regione Piemonte o residente in altre Regioni o all’estero che non risulti ammesso ad alcun A.T.C. o C.A. e che intenda chiedere l’ammissione ad un A.T.C., purché abbia optato per la caccia in zona di pianura, deve presentare domanda al Presidente del Comitato di gestione, secondo le modalità riportate all’art. 12, su modulo appositamente predisposto.

2. E’ considerata altresì nuova ammissione la domanda del cacciatore che pur risultando ammesso nelle precedenti stagioni venatorie ad un A.T.C. non ha provveduto ad effettuare entro il 31 marzo il pagamento della quota di partecipazione economica. L’ammissione di tale soggetto è deliberata dal Comitato di gestione nel rispetto di quanto stabilito all’art. 14.

3. I cacciatori residenti in altre regioni o all’estero sono ammessi in misura non superiore al 10% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C.

Art. 12
DOMANDA DI AMMISSIONE

1. La domanda, deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno (in caso di spedizione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) sul modello all’uopo predisposto dalla Regione e compilata in ogni sua parte, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione

b) titolo di godimento della proprietà per i proprietari di fabbricati rurali di civile abitazione o di terreno e, per i conduttori, dichiarazione S.C.A.U. rilasciata dall’I.N.P.S.. In sostituzione del titolo di godimento della proprietà o della condizione di conduttore può essere presentata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’esatta indicazione dei dati catastali;

c) titolo di parentela per gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado (genero e nuora) dei proprietari di fabbricati rurali di civile abitazione o di terreno, nonché dei conduttori agricoli di cui alla lett. b). La domanda di ammissione deve essere corredata da estratto di atto di nascita, con indicazione di paternità e maternità, o da certificato di matrimonio o da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2. Non saranno accolte le domande d’ammissione presentate o recanti timbro postale in data posteriore al termine stabilito al comma 1, presentate su modelli difformi, incomplete dei dati e delle dichiarazioni previste dal modello di domanda, prive della documentazione richiesta, quelle non sottoscritte nonché le istanze da cui non è possibile ricavare la chiara volontà di scelta del richiedente.

3. Il cacciatore privo di ammissione può presentare domanda a più A.T.C. Qualora risulti ammesso a più A.T.C. deve, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, pena l’esclusione da tutti gli A.T.C. della Regione Piemonte:

a) esercitare la propria scelta effettuando il relativo versamento e trasmettendo copia dell’attestazione dello stesso all’A.T.C. prescelto;

b) comunicare, per iscritto, la propria rinuncia agli altri A.T.C. ove risulti ammesso.

Il cacciatore, per essere ammesso ad altri A.T.C., deve presentare agli stessi domanda di ulteriore ammissione ai sensi del successivo art. 15.

Art. 13
DEROGHE AI CRITERI DI AMMISSIONE ED AGLI INDICI DI DENSITA’ VENATORIA

1. Fermo restando il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività venatoria nella zona faunistica di pianura i Comitati di gestione ammettono, in deroga oltre la data del 30 aprile di ogni anno, i cacciatori che abbiano acquisito la residenza anagrafica (per trasferimento dell’abitazione o per spostamento dell’attività lavorativa) nella Regione Piemonte successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di nuova ammissione.

2. I Comitati di gestione ammettono altresì in deroga i cacciatori residenti nella Regione Piemonte che:

a) hanno conseguito, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di nuova ammissione, l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’art. 40 della l.r. 70/96 purché la scelta della forma di caccia (opzione) venga comunicata alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di conseguimento di detta abilitazione. La domanda in deroga può essere presentata anche nel corso dello svolgimento dell’attività venatoria;

b) modifichino la forma di caccia prescelta (opzione) per ragioni di salute formalmente comprovate. La domanda in deroga deve essere presentata entro e non oltre la data di apertura generale della caccia fissata alla terza domenica di settembre.

3. Le ammissioni in deroga di cui sopra sono subordinate alla presentazione di regolare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 12, punto 1, lett. a).

Art. 14
CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C.

1. Le domande di ammissione vengono valutate tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

a) - i cacciatori residenti nei Comuni compresi nell’A.T.C. o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nell’A.T.C.;

b) - i proprietari di terreni nonché i conduttori, i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado ed i soci di società di capitale residenti nella Regione Piemonte i cui fondi sono inclusi nell’A.T.C.. I proprietari ed i conduttori di terreni ed i soci di società di capitale devono presentare domanda corredata da idonea certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni. I fondi non dovranno risultare, per ciascun richiedente, di superficie inferiore ad un ettaro. Gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado devono presentare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 12, comma 1, lett. c) unitamente alla certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni nel caso di proprietari o conduttori non cacciatori.;

c) - i cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l’A.T.C. è compreso. Nell’ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

d) - i cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte;

e) - i cacciatori, anche se residenti in un Comune totalmente o parzialmente compreso nell’A.T.C., che, pur risultando ammessi all’A.T.C. nella precedente stagione venatoria, non hanno provveduto ad effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione economica entro la data del 31 marzo di ogni anno;

f) - i cacciatori residenti in altre Regioni proprietari di fondi nell’A.T.C. da almeno quattro anni e di superficie non inferiore ad un ettaro o di fabbricati rurali di civile abitazione ed i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado;

g) - i cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero.

2. L’ammissione dei cacciatori, ferme restando le priorità di ammissione medesime, viene determinata sulla base dell’età anagrafica (più anziano d’età) dei richiedenti.

3. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono adottare le misure ritenute utili ai fini della verifica del permanere dei requisiti di ammissione. Il venir meno dei requisiti anzidetti comporta l’esclusione dall’ambito.

Art. 15
ULTERIORI AMMISSIONI AGLI A.T.C.

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono procedere dopo il 15 luglio di ogni anno all’assegnazione dei posti ancora disponibili ai cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultano già ammessi ad un A.T.C. della Regione Piemonte, dandone opportuna pubblicità.

2. I cacciatori devono presentare domanda su apposito modulo predisposto dalla Regione al Presidente del Comitato di gestione dell’A.T.C.; alla domanda deve essere allegato il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia della ricevuta dell’attestato di versamento della quota di partecipazione economica ad altro A.T.C.

3. Il Comitato di gestione provvederà alle ammissioni dei cacciatori secondo le seguenti priorità:

A - residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nello stesso;

B - residenti in Comuni della Provincia in cui l’A.T.C. è compreso; nell’ambito di questa categoria di soggetti verrà data precedenza ai cacciatori residenti in Comuni confinanti con il predetto A.T.C..

L’ammissione dei cacciatori per ogni singola categoria, ferme restando le priorità di ammissione medesime, è determinata sulla base dell’età anagrafica.

4. Il versamento della quota di partecipazione economica relativa all’ulteriore ammissione deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Comitato di gestione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 16
APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI

1. L’elenco dei cacciatori nuovi ammessi, è approvato con provvedimento adottato dal comitato di gestione dell’A.T.C. o dal Consiglio esecutivo, ove costituito e delegato, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno. Con lo stesso provvedimento deve essere approvata la graduatoria dei cacciatori non ammessi.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno i cacciatori nuovi ammessi devono effettuare il pagamento della quota di partecipazione economica. La graduatoria, di cui al comma 1, viene utilizzata dai Comitati di gestione degli A.T.C. ai fini della copertura dei posti resisi disponibili nei casi di rinuncia, di mancato o ritardato pagamento da parte dei cacciatori nuovi ammessi. I cacciatori ammessi a seguito dell’utilizzo della graduatoria devono provvedere al pagamento della relativa quota entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

3 Dopo tale termine il Comitato di gestione provvede a deliberare l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi.

4. Avverso il provvedimento di esclusione, di cui al comma 1, il cacciatore escluso può inoltrare, entro trenta giorni dall’approvazione dell’elenco, al Presidente del Comitato di gestione memoria scritta al fine dell’eventuale riesame dell’istanza. L’istanza è riesaminata da una Commissione costituita da almeno tre membri del Comitato di gestione, di cui il Presidente dell’A.T.C. interessato fa parte di diritto, entro trenta giorni dalla presentazione della memoria.

5. L’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C. viene poi formalizzata mediante l’apposizione da parte degli A.T.C. di apposito timbro indelebile sul tesserino regionale.

Art. 17
CACCIATORI STAGIONALI

1. I Comitati di gestione degli A.T.C., in cui oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, risultino posti disponibili, possono regolamentare l’ammissione, limitatamente alla sola stagione venatoria di riferimento ed in qualità di “stagionali”, dei cacciatori residenti in Piemonte che risultino privi di ambito di caccia in regione ovvero, fermo restando quanto stabilito all’art. 11, comma 3, dei cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero, che non risultino ammessi ad alcun A.T.C. o C.A..

2. I cacciatori “stagionali” devono provvedere, entro il termine stabilito dal Comitato di gestione dell’A.T.C., al pagamento della quota di partecipazione economica, pari ad euro 155,00, pena l’esclusione.

3. Al cacciatore “stagionale”, residente in Piemonte, l’A.T.C. rilascia il tesserino venatorio regionale. Su detto documento deve essere apposto un timbro indelebile riportante la sigla dell’A.T.C. e la dicitura “STAGIONALE”.

4. Al cacciatore “stagionale”, residente in altre Regioni o all’estero, l’A.T.C. rilascia il tesserino venatorio aggiuntivo. Su detto documento deve essere apposto un timbro indelebile riportante la sigla dell’A.T.C. e la dicitura “STAGIONALE”.

5. I cacciatori “stagionali” non possono confermare l’ammissione all’A.T.C. mediante il versamento della relativa quota di partecipazione economica.

Art. 18
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. La quota di partecipazione economica di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 105,00. I Comitati di gestione degli A.T.C. comunicano entro il mese di gennaio di ogni anno, al Settore regionale Caccia e Pesca l’importo della quota di partecipazione economica. In mancanza di tale comunicazione l’importo della quota di partecipazione economica rimane stabilita nella misura minima.

2. Il Comitato di gestione, previa apposita regolamentazione, in sostituzione della quota di partecipazione economica, può prevedere prestazioni d’opera da parte dei cacciatori che ne facciano richiesta e che s’impegnino al raggiungimento dei fini che l’A.T.C. si prefigge.

3. Il versamento della quota di partecipazione economica deve essere effettuato dal cacciatore direttamente all’A.T.C. ove risulti ammesso riportando le relative causali.

4. Per la caccia di selezione agli ungulati gli A.T.C. stabiliscono una quota aggiuntiva anche differenziata per specie:

CAPRIOLO    da    euro 37,00    a    euro 105,00
DAINO    da    euro 52,00    a    euro 207,00

5. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. potrà stabilire ulteriore quota economica aggiuntiva riferita al valore del trofeo. I versamenti di cui al presente comma devono essere effettuati con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di gestione dell’A.T.C..

6. Il Comitato di gestione dell’A.T.C. può stabilire ulteriore quota economica per la caccia al cinghiale a squadre.

7. Le somme comunque introitate dagli A.T.C. sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all’art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998.

Art. 19
COMUNICAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DEI DATI RELATIVI ALLE CONFERME ED ALLE AMMISSIONI

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. devono approvare e trasmettere ogni anno al competente Settore Caccia e Pesca della Regione Piemonte:

* entro il 15 aprile l’elenco dei cacciatori che hanno confermato l’A.T.C. mediante versamento;

* entro il 15 luglio l’elenco dei cacciatori nuovi ammessi.

2. Entro il termine della stagione venatoria, fissato al 31 gennaio, i Comitati di gestione devono trasmettere, alla Regione Piemonte - Settore Caccia e Pesca - sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico (F.D. 3.5) ovvero via e-mail, nel formato del programma informatico appositamente predisposto e distribuito a tutti gli A.T.C., l’elenco dei cacciatori ammessi, distinto nelle seguenti categorie, e di quelli “stagionali”:

* Conferme ammissioni stagione venatoria precedente (suddivise in regionali ed extraregionali);

* Nuove ammissioni stagione venatoria in corso (suddivise in regionali ed extraregionali);

* Ammissioni in deroga stagione venatoria in corso;

* Ulteriori ammissioni stagione venatoria corrente;

* Cacciatori stagionali che esercitano l’attività venatoria nell’A.T.C..

Art. 20
NORMA TRANSITORIA

1. Per la stagione venatoria 2002/2003 si applicano le quote di partecipazione economica dei cacciatori già deliberate dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.