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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Avviso di pubblicazione estratto del decreto del Ministero Lavori Pubblici - Direzione generale della difesa del suolo emanato di concerto con il Ministero delle Finanze Dipartimento Territorio - Direzione centrale del demanio n. 10640 del 2.11.2000

(omissis)

decreta

Art. 1

Il presente decreto sostituisce i DMM. Di riconoscimento n. 337 - 338 - 339 - 340, indicati in premessa ed annullati dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 79/93.

Art. 2

E’ riconosciuto al Comune di Gattinara il diritto di derivare dalla Roggia Comunale di Gattinara, in Comune di Romagnano Sesia, la portata massima di moduli 22 e media di moduli 20 nella stagione irrigatoria estiva (dal 16 marzo al 30 settembre di ogni anno) e la portata massima di moduli 22 e media di moduli 17 in quella invernale (dal 1 ottobre al 15 marzo) per un comprensorio irriguo di ettari 2.912.

Art. 3

E’ riconosciuto all’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia il diritto di derivare dalla Roggia Marchionale di Gattinara, in Comune di Gattinara (VC), la portata massima di moduli 71,5 e media di moduli 65 durante la stagioen irrigatoria estiva e la portata massima di moduli 5 durante la stagione invernale per un comprensorio irriguo di ettari 7.580.

Art. 4

E’ riconosciuto al Comune di Lenta il diritto di derivare, dalla Roggia Comunale di Lenta, in Comune di Ghemme (NO), la portata massima di moduli 8.5 e media di moduli 8 durante la stagione irrigatoria estiva e la portata massima di moduli 8,5 e media di moduli 6 nella stagione invernale per un comprensorio irriguo di ettari 603.

Art. 5

E’ riconosciuto al Condominio Roggia Mora, titolare dei diritti della Roggia stessa - in comproprietà tra la Agamium Energetica S.p.A. per 6/10 e l’Associazione d’Irrigazione Ovest Est Sesia per 4/10 il diritto di derivare, dalla Roggia Mora, in Comune di Prato Sesia (NO), la portata massima di moduli 120 nella stagione irrigatoria estiva e di moduli 123,26 nella stagione irrigatoria jemale, con una porta media utile di moduli 80 per entrambi i periodi suddetti per un comprensorio irriguo di ettari 7.500.

Art. 6

E’ approvata la convenzione in data 18 giugno 1975 tra i titolari delle utenze dal Fiume Sesia, di cui ai succitati decreti ministeriali di riconoscimento, concernente il riparto e le modalità di derivazione delle acque nei casi di limitate disponibilità idriche del Sesia. Detta ripartizione è altresì riportata nelle premesse del presente decreto e ad essa i concessionari sono tenuti ad attenersi.

Art. 7

Le concessioni di cui agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 del presente decreto sono rinnovate dal 1.2.1987 (data di scadenza delle originarie concessioni ora rettificate) per una durata di quaranta anni, a norma del D.L.vo n. 152/1999, ed avranno scadenza in data 3.1.2027, subordinatamente alle condizioni contenute nel disciplinare di concessione 20.5.1997 rep. n. 6, che si approva salvo nella parte relativa alla durata di concessione (art. 11 pag. 13) che viene modificata in anni quaranta in luogo di settanta. Al termine della concessione si applicheranno le norme di cui agli artt. 28 e 29 I comma del T.U. n. 1775/33, salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca, per quanto concerne il rinnovo o, in mancanza il passaggio delle opere in proprietà dello Stato.

Art. 8

I concessionari corrisponderanno alle Finanze dello Stato, di anno in anno, a decorrere dal 1 gennaio 2001, anche se non possano o non vogliano fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia, il canone dovuto a norma dell’art. 18, lett. a) della legge n. 36/1994.

Pertanto, l’importo annuo da corrispondere per ciascuna derivazione, conteggiato in base alla portata media estiva in ragione di lire 74.561 a modulo, è così determinato:

- Roggia Mora: lire 5.964.880 per complessivi moduli 80;

- Roggia Comunale di Gattinara: lire 1.491.220 per moduli 20;

- Roggia Marchionale di Gattinara: lire 4.846.465 per moduli 65;

- Roggia Comunale di Lenta: lire 596.488 per moduli 8.

Detti canoni verranno aumentati di anno in anno in misura pari al tasso di inflazione programmato per ciascun triennio.

Estratto del disciplinare di concessione Rep. n. 6 del 20.05.1997

Art. 7

Condizioni particolari e manutenzione delle opere

Tutte le opere necessarie a tradurre le portate derivate dai corsi d’acqua alimentatori sino ai luoghi d’impiego sono a carico degli Enti concessionari, che dovranno pertanto eseguire la manutenzione delle stesse in modo lodevole e comunque tale da evitare qualsiasi danno alle proprietà limitrofe (per esondazione o infiltrazione d’acqua, per franamenti delle sponde, ecc.) tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualunque molestia o pretesa di terzi in relazione all’acqua concessa e alle opere relative.

Gli Enti concessionari saranno pure tenuti al puntuale rispetto della norma di cui all’ultimo comma dell’art. 42 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, così come modificato ai sensi dell’art. 8 del D.L. 12/7/1993 n. 275, e di tutte le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dagli Uffici competenti.

In particolare, i Concessionari dovranno provvedere a mantenere in efficienza le opere di presa dal Fiume Sesia, così come descritto nelle relazioni tecniche e negli altri allegati al presente disciplinare.

Il Condominio della Roggia Mora e l’Associazione d’Irrigazione Est Sesia, per riuscire a praticare le derivazioni della Roggia Mora dal fiume Sesia e successivamente dai Torrenti Agogna e Terdoppio, continueranno a provvedere - così come per il passato e ogniqualvolta sia necessario - alla manutenzione delle traverse fisse situate negli alvei dei rispettivi corsi d’acqua pubblici.

Lo stesso dicasi per l’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia per la Roggia Marchionale, il Comune di Gattinara per la Roggia Comunale e il Comune di Lenta per la Roggia Comunale.

I Concessionari sono inoltre tenuti a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che la competente Autorità di Bacino eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale, ai sensi dell’art. 3 lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183. Gli stessi sono peraltro tenuti al rispetto, sempre senza alcun indennizzo, delle previsioni del piano di bacino previsto dalla medesima legge 183/1989.

Art. 8

Garanzie da osservare

Saranno eseguite e mantenute a carico dei titolari di ciascuna delle anzidette Rogge, tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiume Sesia, in dipendenza del presente rinnovo, anche se il bisogno di dette opere venisse accertato in seguito.

Vercelli, 27 dicembre 2001

Il Direttore di Settore
Giorgio Gaietta