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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente Servizio Espropriazioni n. 13-24561/2002 in data 4.2.2002. Prat 21/98. Costruzione della strada di collegamento tra la S.p. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (IIº tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74). Legge 22.10.1971 n. 865 e 8.8.1992 n. 359. Determinazione delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel Comune di Chiaverano e necessari ai lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.P. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (IIº tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74)

Il Dirigente del servizio espropriazioni

(omissis)

determina

Art. 1

Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Chiaverano e necessari ai lavori di costruzione della strada di collegamento tra la S.P. n. 74 di Chiaverano e la S.P. n. 221 di Andrate (IIº tronco dalla strada dei Peretti alla Provinciale n. 74) sono stabiliti nella misura indicata nell’allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili. Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell’art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta gironi dalla notifica della presente determinazione potranno comunicare all’Ente espropriante:

1) - se intendono convenire con l’Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell’indennità provvisoria. Ove l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell’art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona edificabile potranno comunicare se intendono accettare l’indennità proposta che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità s’intendono rifiutate.

Art. 3

Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonchè affisso all’Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Chiaverano.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 4 febbraio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti