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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 2170 in data 17 luglio 2001

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 15 dicembre 2000 dai Sigg.ri Lanari Luca e Lanari Davide, in qualità di Soci titolari della ditta “Vivai Lanari Paolo s.s.”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Vivai Lanari Paolo s.s.” (omissis), la concessione di derivare dalle falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Valdengo, moduli max 0,018 (lt/sec. 1,8) e medi 0,0026 (lt/sec. 0,26) d’acqua da utilizzare per irrigazione impianto florovivaistico, senza obbligo di restituzione delle colature.

Di accordare la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, ai sensi dell’art. 11 - comma 6 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del corrispondente canone in ragione di L. 6.381= (euro 3,30) annue, pari al minimo ammesso e dal 1º gennaio 2002 dell’annuo canone di L. 6.458 (euro 3,34), pari al minimo ammesso, ai sensi dell’art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall’art. 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

Di dare atto che il canone demaniale annuo sopra indicato è stato determinato applicando la triplicazione dell’importo base, ai sensi dell’art. 23 - comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 921 di Rep. in data 18 maggio 2001

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Enrico Martorano