Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comune di Orio Canavese (Torino)
Modifiche allo statuto comunale
Con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale in data 6.4.2001 lo Statuto Comunale è stato così modificato
Allart. 11 - Consiglieri Comunali - convalida - Programma di governo -
E aggiunto il seguente comma con il numero progressivo 5:
5. Il Consiglio Comunale provvede, altresì, ad eleggere tra i propri componenti la Commissione Elettorale Comunale con le modalità stabilite dalla legge.
I susseguenti comma 5, 6, 7 e 8 sono rettificati nel numero progressivo in 6, 7, 8 e 9.
Allart. 26 - Competenze della Giunta -
Il comma 4º è soppresso e così sostituito:
4. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai titolari delle posizioni organizzative per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o per definire i criteri direttivi nellesercizio della competenza dei titolari predetti a promuovere e resistere alle liti.
Allart. 33 - Partecipazione -
Dopo il comma 4º è aggiunto il comma seguente:
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
In caso di soccombenza, le spese faranno carico a chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dallelettore.
Allart. 60 - Segretario Comunale - Direttore Generale -
Al comma 1º, dopo le parole dalla legge è aggiunto: - Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.i.
Nel Titolo IX - Disposizioni finali
E inserito il seguente articolo con il numero progressivo 65.
Art. 65
Contravvenzioni ai regolamenti
1. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze ordinarie, da contestarsi e da definirsi in ossequio ai principi generali di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi e, fissamente, per le ordinanze ordinarie, entro limiti edittali minimo e massimo.
Gli articoli 65 e 66 assumono rispettivamente il numero progressivo 66 e 67.