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Bollettino Ufficiale n. 08 del 21 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Galliate (Novara)

Statuto comunale (approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 19.12.2001)

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 Autonomia

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione ed informazione

Art. 4 Regolamenti

TITOLO II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 5 Stemma, gonfalone e fascia tricolore

Art. 6 Territorio 4

Art. 7 Sede comunale

Art. 8 Albo Pretorio

TITOLO III - ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9 Norme generali

Art. 10 Spese di propaganda elettorale

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 Composizione, elezione e decadenza

Art. 12 Durata in carica

Art. 13 Adunanze

Art. 14 Competenze del Consiglio

Art. 15 Commissioni consiliari

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 17 Funzionamento

Art. 18 Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 20 Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

Art. 21 Gruppi consiliari

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22 Composizione

Art. 23 Riunioni

Art. 24 Competenze

Art. 25 Assessori comunali - divieti

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 26 Ruolo e funzioni

Art. 27 Nomina della Giunta

Art. 28 Linee programmatiche del Sindacato

CAPO V - IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 29 Elezione

Art. 30 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

Art. 31 Mozione di sfiducia

TITOLO IV - UFFICI E PERSONALE

Art. 32 Organizzazione

Art. 33 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 34 Pareri dei Responsabili dei servizi

Art. 35 Collaborazioni esterne

Art. 36 Il segretario comunale

Art. 37 Il Direttore Generale

Art. 38 Il Vicesegretario

TITOLO V - FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO INTERNO

Art. 39 Potestà impositiva

Art. 40 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 41 Revisori dei conti

Art. 42 Controllo interno - principi generali

Art. 43 Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

Art. 44 Controllo di gestione

Art. 45 Controllo per la valutazione del personale

Art. 46 Controllo strategico

Art. 47 Tesoreria

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 Partecipazione popolare - principi generali

Art. 49 Associazioni ed organismi di partecipazione

Art. 50 Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

Art. 51 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 52 Istanze petizioni e proposte dei cittadini

Art. 53 Diritto di accesso

Art. 54 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 55 Richiesta

Art. 56 Ammissibilità e proponibilità

Art. 57 Effetti del referendum

Art. 58 Svolgimento

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59 Principi generali

Art. 60 Nomina

Art. 61 Giuramento

Art. 62 Decadenza e revoca

Art. 63 Durata in carica

Art. 64 Mezzi e personale

Art. 65 Prerogative e funzioni

Art. 66 Rapporti con il Consiglio

Art. 67 Disposizione transitoria

CAPO IV - ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 68 Consulte

Art. 69 Assemblee dei cittadini

TITOLI VII - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70 Convenzioni

Art. 71 Consorzi

Art. 72 Unione di comuni

Art. 73 Accordi di programmazione

TITOLO VIII - SERVIZI

Art. 74 Gestione

Art. 75 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 76 Organi delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 77 Consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 Revisione dello Statuto

Art. 79 Entrata in vigore dello Statuto

Art. 80 Pubblicità dello Statuto

Art. 81 Disciplina transitoria

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Galliate (Gajà) è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dallo Statuto.

2. E’ titolare di funzioni amministrative proprie ed esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il Comune rappresenta la propria comunità ed attraverso l’autogoverno ne cura gli interessi.

4. Si riconosce come Comune europeo ed in tale spirito si impegna ad attuare ed applicare i principi della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

5. Auspica, consapevole del formarsi di una nuova società multietnica, il raggiungimento di una effettiva solidarietà fra i popoli e a tal fine si impegna, ricercando la collaborazione con altri Enti portatori della stessa istanza, a combattere l’emarginazione delle persone diseredate, favorendone l’assorbimento nel tessuto sociale attraverso l’insediamento nel mondo del lavoro, nonché, ad avviare e portare a compimento tutte le iniziative consentite dalla legislazione presente e futura.

6. Lo Statuto ed i Regolamenti comunali garantiscono e regolano l’esercizio dell’autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

7. L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

8. L’autonomia conferisce agli organi di governo ed ai responsabili dell’organizzazione dell’ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche ed amministrative che la legge o lo Statuto gli attribuiscono.

2. Coordina l’attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, le istanze, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.

3. Promuove iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.

4. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e persegue il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti sul proprio territorio. Concorre, inoltre, nell’ambito dei suoi poteri, a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità, operando per:

a) assicurare la massima occupazione dei lavoratori e la tutela dei loro diritti;

b) garantire, anche attraverso azioni positive, parità e pari opportunità tra uomini e donne.

c) favorire la costituzione della famiglia, riconoscendo ad essa una funzione basilare nella società civile;

d) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e della cooperazione;

e) assumere iniziative a tutela della salute pubblica, idonee ad affrontare e rimuovere i disagi sociali e personali, anche attraverso il responsabile coinvolgimento delle locali aggregazioni di volontariato;

f) favorire con ogni mezzo, anche economico, il diritto allo studio ed alla cultura;

g) tutelare e sviluppare le risorse ambientali e territoriali, assumendo iniziative per renderle fruibili da parte dei cittadini in funzione di una sempre più alta qualità della vita;

h) tutelare ed arricchire il proprio patrimonio dialettale, di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati di espressione dell’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della comunità.

5. Il Comune di Galliate, ricompreso territorialmente nell’area dell’Ovest-Ticino, persegue altresì come propria finalità l’armonico sviluppo della comunità operante in detta area; a tal fine opererà affinché siano avviate consultazioni con gli altri Enti Interessati per conseguire uniformità di indirizzo nella soluzione dei problemi comuni e siano realizzati programmi di reciproco interesse, anche per l’abbattimento dei costi di gestione dei servizi.

Art. 3
Programmazione ed informazione

1. II Comune, nel realizzare le proprie finalità:

a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione democratica degli amministrati, avvalendosi degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto;

b) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia;

c) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità locale, curando, a tal fine, anche la pubblicazione e l’invio gratuito alle famiglie di un giornale periodico.

2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di sussidiarietà e di cooperazione, equa ordinazione e complementarità, nel rispetto delle diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.

2. E’ attribuita alla competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. I regolamenti con i quali si esercita l’autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

4. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale, di avviso di deposito. Essi entrano in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

TITOLO Il
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 5
Stemma, gonfalone e fascia tricolore

1. Il Comune si identifica negli atti attraverso il sigillo recante lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952.

2. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco è preceduto dal gonfalone che ha le caratteristiche attribuite con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1953.

3. Per inveterata consuetudine il Comune riconosce come colore proprio l’azzurro che potrà essere usato nella foggia della bandiera e del drappo, in occasione di manifestazioni locali.

4. La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune è il distintivo del Sindaco, da portarsi a tracolla.

Art. 6
Territorio

1. I confini geografici che delimitano il territorio, attribuito al Comune con il piano topografico approvato dall’istituto Centrale di Statistica, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. L’inizio del territorio comunale sarà indicato, in aggiunta alla segnaletica prevista dal codice della strada, con segnali rettangolari a fondo marrone e scritte bianche (segnali turistici) riportanti la denominazione del Comune in dialetto locale.

2. Il territorio si articola in quattro rioni, aventi le seguenti denominazioni:

a) rione Missanghera;

b) rione Bornate;

c) rione Porta San Pietro;

d) rione Porta Nuova.

3. Il Comune può estendere i propri interventi ai cittadini che si trovino al di fuori della propria circoscrizione o all’estero, attraverso la cura di interessi generali diffusi all’intera comunità e mediante l’erogazione di forme di assistenza nelle località di temporanea dimora.

Art. 7
Sede comunale

1. La sede comunale, ubicata nel palazzo posto in piazza Martiri della Libertà, è il simbolo della civica dignità e la sede degli organi di governo e degli uffici.

2. Il Consiglio comunale tiene le proprie sedute nella storica sala ottocentesca del Castello Visconteo Sforzesco e, solo eccezionalmente, su determinazione del Sindaco, sentita la Giunta comunale, può riunirsi in luogo diverso.

3. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all’esterno del Castello Visconteo Sforzesco, ove si svolge la seduta, la bandiera della Repubblica italiana, quella dell’Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Art. 8
Albo Pretorio

1. Nel palazzo civico sono individuati appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Quando non sia diversamente disposto la pubblicazione si effettua per 15 giorni consecutivi.

3. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura, garantendo nel contempo la massima sicurezza per gli atti e avvisi in pubblicazione al fine di evitarne ogni possibile manomissione o asportazione.

TITOLO III
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONE DEGLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 9
Norme generali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini del Comune in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.

3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti di competenza previsti per tali funzioni dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. Le modalità di funzionamento degli organi di governo del Comune, per quanto non previsto dallo statuto, sono demandate alla legge ed al regolamento.

Art. 10
Spese di propaganda elettorale

1. I candidati alla elezione a Sindaco ed i delegati delle liste dei candidati a Consigliere comunale devono presentare al Segretario comunale, contestualmente agli atti relativi alle candidature, una dichiarazione congiunta, datata e sottoscritta, delle spese che gli stessi ritengono di dover sostenere per la campagna elettorale. Tale dichiarazione deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per tutta la durata della campagna elettorale.

2. Entro quindici giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato al protocollo generale. Il Segretario comunale invita gli eventuali inadempienti a provvedere entro il termine di cinque giorni.

3. I rendiconti presentati, firmati dal capo lista che ne attesta la veridicità, sono pubblicati, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CAPO Il
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Composizione, elezione e decadenza

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, alla decadenza e sospensione dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 12
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Spetta al Consiglio valutare l’esistenza di tali presupposti che devono essere riportati negli atti.

4. Le modalità di presentazione, gli effetti delle eventuali dimissioni e la surroga del Consigliere dimissionario sono disciplinati dalla legge.

5. L’eventuale seggio che dovesse rendersi vacante durante il quinquennio per morte, dimissioni, decadenza o temporanea sospensione di diritto di un Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 13
Adunanze

1. La presidenza del Consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Egli provvede anche alla convocazione del Consiglio con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Chi presiede le adunanze del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri. Assicura altresì il regolare svolgimento delle sedute, proclama l’esito della votazione ed ha il potere di mantenere l’ordine e il dovere di far osservare le leggi ed i regolamenti.

3. Il Presidente ha la facoltà, sentiti i Capigruppo, di sospendere e di sciogliere le adunanze e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Tutte le sedute del Consiglio, salvo casi d’urgenza, devono essere convocate almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell’avviso di convocazione e quello dell’adunanza.

5. In caso d’urgenza l’avviso di convocazione deve essere consegnato con un anticipo di almeno 24 ore. In quest’ultimo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri assegnati lo richieda, le deliberazioni, esaminate le motivazioni dell’urgenza, possono essere differite al giorno successivo.

6. Nell’avviso di convocazione deve sempre essere indicata anche la data della eventuale seconda convocazione che, per le adunanze urgenti, deve essere stabilita non oltre il giorno successivo alla data di prima convocazione.

7. In caso di urgenza possono, sempre con un anticipo di almeno 24 ore, essere aggiunte altre proposte deliberative a quelle già iscritte all’ordine del giorno.

8. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. Se trattasi di proposte deliberative, le stesse devono essere inoltrate unitamente al relativo schema.

9. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio contestualmente alla convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

10. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati nella segreteria comunale almeno tre giorni prima dell’adunanza, non computando a tal fine il sabato ed i giorni festivi. Gli atti relativi alle adunanze convocate d’urgenza, o ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattr’ore prima della riunione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che non si debba discutere di questioni concernenti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.

Art. 14
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo del Comune.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono fissate dalla legge. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottati da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio comunale esercita la potestà regolamentare e finanziaria ed adotta tutti i provvedimenti di interesse generale ad esso attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti. Verifica periodicamente l’attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli assessori ed i risultati accertati con il controllo di gestione. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell’attività del Comune e per l’attività di controllo della sua attuazione sono stabilite dal successivo art. 28.

5. L’attività d’indirizzo politico- amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:

a) con l’adozione dello Statuto e dei Regolamenti;

b) con la partecipazione alla definizione, approvazione ed eventuale adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;

c) con l’approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) con l’approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori e delle opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell’attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;

e) con la determinazione dei criteri generali per l’adozione da parte della Giunta dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l’organizzazione da parte del Sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

h) con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l’esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;

i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, il proprio orientamento su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità;

j) con la valutazione dell’esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

6. La funzione di controllo sull’attività comunale e su quella delle istituzioni, che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri, è esercitata attraverso:

a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;

b) l’esame del rendiconto della gestione e della documentazione

allegata;

c) la presa d’atto della relazione annuale del difensore civico.

7. Nel quadro della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo può suggerire comportamenti, formulare direttive e fornire pareri alla Giunta comunale ed al Sindaco, senza interferire sugli atti di loro competenza.

Art. 15
Commissioni consiliari

1. Per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre all’esame ed alle decisioni dell’assemblea consiliare, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale, commissioni consiliari permanenti, o temporanee, stabilendo per ciascuna commissione le competenze per materie e funzioni. Dette commissioni sono composte esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale.

2. Per assicurare l’organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo, il Consiglio comunale può, in qualsiasi momento, istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, una commissione consiliare permanente di controllo o di garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche previste dall’art. 14, comma 6, lettere a), e di presentare al Consiglio relazioni illustrative sui risultati dell’attività esercitata. La Presidenza di tale commissione è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da almeno un quinto dei componenti, può istituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni temporanee d’indagine sull’attività dell’Amministrazione. Anche la suddetta commissione è composta esclusivamente da componenti del Consiglio, con criterio proporzionale e la presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza secondo le norme dettate dal regolamento.

4. Il Regolamento determina i poteri e disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità delle Commissioni suddette.

Art. 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Ogni Consigliere, osservando le procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l’iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

- formulare interrogazioni e mozioni;

- ottenere dagli uffici comunali informazioni e copie di atti e documenti utili per l’espletamento del proprio mandato, in esenzione dal pagamento di spese e diritti e con le modalità stabilite dal regolamento per l’accesso agli atti.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge e dal regolamento.

5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare, annualmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti.

6. Le motivazioni che giustificano l’assenza da parte del Consigliere comunale alle sedute consiliari devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.

7. Il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli formalmente l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative esposte del Consigliere interessato. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede, entro dieci giorni, alla surrogazione mediante convalida del candidato che, nella medesima lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, segue immediatamente l’ultimo eletto.

Art. 17
Funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l’osservanza dei principi disposti dallo Statuto.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

3. Con il medesimo regolamento di cui al precedente comma, il Consiglio disciplina la gestione delle risorse ad esso attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 18
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Le deliberazioni del Consiglio, nel caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. Le motivazioni dell’urgenza devono risultare dall’atto.

Art. 19
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno già previsto nell’avviso di convocazione, secondo quanto indicato dal precedente art. 13, comma 6, dandone avviso ai Consiglieri assenti nella seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell’adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i

quali possono partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto;

d) i Consiglieri che versino nelle condizioni di cui all’art. 59, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

5. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, le votazioni sono palesi; si adottano a scrutinio segreto, con l’assistenza di tre consiglieri scrutatori designati dal Presidente, le deliberazioni concernenti persone sulle quali vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni discrezionali sulle loro qualità e capacità.

6. Quando la legge o lo Statuto non richiedono una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole delle maggioranza assoluta dei votanti.

7. I Consiglieri, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della delibera, i consiglieri obbligati all’astensione devono assentarsi dall’aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.

8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. Si computano le schede bianche e nulle.

Art. 20
Interrogazioni e istanze di sindacato ispettivo

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di presentare al Sindaco, interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

2. In tali istanze, formulate per iscritto, datate e sottoscritte, deve essere specificato se si richiede risposta in Consiglio Comunale, oppure, in alternativa, risposta scritta; qualora nulla sia specificato s’intenderà richiesta la risposta scritta.

3. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo nelle quali è espressamente richiesta la risposta in Consiglio Comunale, se presentate almeno sette giorni prima dell’adunanza del Consiglio, calcolati consecutivamente escludendo il giorno dell’adunanza, vengono inserite nell’ordine del giorno per essere sottoposte al Consiglio medesimo, se presentate successivamente verranno trattate nella seduta successiva. In ogni caso il Sindaco o l’assessore competente risponde alle interrogazioni e alle istanze entro 30 giorni e, quindi, se entro tale termine non si dovesse svolgere alcuna seduta consiliare, la risposta deve essere data per iscritto.

4. Qualora sia richiesta risposta scritta questa viene fornita entro dieci giorni dalla data di presentazione.

5. Il regolamento specifica ulteriori modalità relative alla trattazione delle interrogazioni e delle istanze di sindacato ispettivo.

Art. 21
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità stabilite dal regolamento .

2. Quando in una lista risulti eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Con le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento i gruppi consiliari comunicano il nominativo del Consigliere da ciascuno di essi eletto Capogruppo.

4. I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione consiliare permanente che assume la denominazione di “Conferenza dei Capigruppo”. Essa è presieduta dal Sindaco.

5. La conferenza dei Capigruppo è l’organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

6. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le modalità del suo funzionamento e i rapporti con il Sindaco.

CAPO llI
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 22
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette assessori, compreso il Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco.

2. Il Sindaco può nominare ad assessori coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale e, altresì, ha la facoltà di nominare alla carica di assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità per la nomina alla carica di Consigliere comunale, assicurando, ove possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne con la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. In ogni caso, almeno un assessore, che assumerà la carica di Vice Sindaco, deve essere scelto tra i Consiglieri comunali.

3. Agli assessori che non ricoprono la carica di Consigliere comunale si applica il disposto dell’art. 16, comma 5, del presente Statuto.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. La Giunta esercita le sue funzioni sino all’insediamento del nuovo esecutivo.

Art. 23
Riunioni

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Essa delibera con l’intervento di almeno la metà dei componenti assegnati, a maggioranza assoluta dei presenti. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell’adunanza gli assessori tenuti ad astenersi obbligatoriamente e coloro che escono dalla sala prima della votazione.

4. Il voto è palese, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto. Gli assessori che dichiarano di astenersi non si computano per determinare la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.

5. Alle deliberazioni della Giunta si applicano le norme dell’art. 18.

6. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale che sottoscrive assieme al Sindaco o a chi presiede l’adunanza.

Art. 24
Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie tutti gli atti, finalizzati all’esercizio del potere, proprio degli organi di governo, di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili di Servizio.

2. La giunta adotta:

- i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;

- le deliberazioni, in via d’urgenza, attinenti alla variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- le deliberazioni relative all’utilizzo del fondo di riserva da comunicare all’organo consiliare;

- le deliberazioni di concessioni di patrocini, contributi ed altri interventi finanziari o strumentali previsti dai regolamenti comunali e destinati alla realizzazione d’iniziative e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d’interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione, assumendo il relativo impegno di spesa;

- il parere richiesto dall’art. 2, comma 2, della legge 475/68, in materia di revisione della pianta organica delle farmacie.

3. La Giunta inoltre:

- autorizza il Responsabile del Servizio competente a ricorrere ed a resistere in giudizio nell’interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado di giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente, conferendo, se necessario e/o opportuno, l’incarico a professionisti esterni per la difesa e la rappresentanza del comune ed impegnando la relativa spesa;

- predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale ed il rendiconto presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;

- approva le transazioni;

- approva i progetti di opere pubbliche;

- approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi predisposto dal Direttore Generale;

- determina le tariffe, i canoni, le aliquote dei tributi ed analoghi oneri a carico di terzi e le eventuali variazioni.

Art. 25
Assessori comunali- divieti

1. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. I componenti della Giunta, in quanto amministratori, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. Durante l’esame, discussione e votazione della delibera, i componenti della Giunta obbligati all’astensione devono assentarsi dall’aula richiedendo al Segretario che faccia risultare la loro assenza dal verbale di seduta.

3. Ai componenti della Giunta comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo ed alla vigilanza del Comune.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 26
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è l’Organo responsabile dell’amministrazione del comune che rappresenta. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissando la data delle adunanze e l’ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2. Sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Ad esso, quale Capo dell’Amministrazione, competono tutte le funzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Egli esercita le funzioni di Ufficiale del Governo demandategli dalla legge.

5. Il Sindaco partecipa alla conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

6. Compete al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, l’adozione, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, di provvedimenti contingibili ed urgenti ai fini di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7. Compete altresì al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

8. Il Sindaco riceve le mozioni da sottoporre al Consiglio secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al comma 1, del precedente art. 25, ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

10. Nel conferire le funzioni di cui al comma precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio secondo cui spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

11. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può assegnare, con proprio provvedimento, specifici incarichi temporanei a Consiglieri comunali nell’osservanza del principio di cui al comma 10.

Art. 27
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d’insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui al precedente art. 22.

2. Fra i componenti della Giunta, il Sindaco, scegliendolo fra gli Assessori che ricoprono anche la carica di Consigliere Comunale, nomina il Vicesindaco che lo sostituisce (supplenza) nel caso di assenza od impedimento temporaneo e di sospensione temporanea di diritto dall’esercizio delle funzioni, quest’ultima effettuata ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esercitando le funzioni attribuite al Sindaco dall’ordinamento, comprese quelle di competenza statale. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall’Assessore più anziano d’età, purché Consigliere comunale.

3. Per gli assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l’accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva.

4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva all’elezione, comunica al Consiglio la composizione della Giunta comunale.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco che ne prende atto e provvede alla sostituzione dell’assessore dimissionario, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 28
Linee programmatiche del Sindaco

1. Il Sindaco, entro due mesi dall’insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alla azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

3. E’ facoltà del Sindaco, sentita la Giunta, presentare al Consiglio comunale integrazioni alle linee programmatiche con adeguamenti strutturali e/o modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale nel corso del mandato.

CAPO V
IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E IL CONSIGLIO COMUNALE - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 29
Elezione

1. Il Sindaco ed il Consiglio comunale sono eletti con il sistema previsto dalla legge.

2. Il Consiglio comunale provvede nella sua prima seduta, che deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, agli adempimenti di cui all’art. 41 del D.lgs. 267/2000.

3. Nella seduta di insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 30
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco (reggenza).

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio comunale viene sciolto con contestuale nomina di un commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

Art. 32
Organizzazione

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità, di responsabilità e flessibilità in relazione alle sigenze dell’ente e in funzione del programma di governo.

2. La definizione della struttura organizzativa è rimessa al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. La conferenza dei servizi, composta dai Responsabili degli uffici e dei servizi e presieduta dal Segretario Generale o, in caso di nomina, dal Direttore Generale, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. Svolge, inoltre, i compiti che ad essa vengono attribuiti dal regolamento di cui al precedente comma.

Art. 33
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti e secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Lo stesso regolamento stabilisce la durata dell’incarico, che non può comunque essere superiore a quella del mandato del Sindaco, e gli eventuali casi di revoca.

2. Ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati. Essi sono, pertanto, i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura e, in quanto tali, sono tenuti ad assicurare con autonomia operativa, nell’ambito di propria competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici.

3. Ad essi spettano i compiti loro attribuiti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e quelli, compresa l’adozione di atti che impegnano il Comune verso l’esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino ad altri Organi. Spettano altresì ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi le funzioni relative all’emanazione di ordinanze per la sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di opere eseguite abusivamente e l’emanazione di ogni altro tipo di ordinanza che risponde alla funzione di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.

Art. 34
Pareri dei Responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 35
Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine possono essere affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Per la copertura di posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, si può procedere mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 36
Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti dell’ente.

2. Egli, quando non sia stato nominato il Direttore Generale di cui al successivo art. 37, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività.

3. Può, su nomina del Sindaco e previa deliberazione della Giunta, esercitare le funzioni del Direttore Generale.

4. Il segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) riceve le dimissioni del Sindaco disponendo per la loro immediata acquisizione al protocollo;

c) sottoscrive le deliberazioni adottate dagli organi collegiali dell’ente, ne cura la pubblicazione e ne rilascia attestazione di esecutività;

d) certifica le pubblicazioni all’Albo Pretorio su dichiarazione del messo e attesta l’esecutività delle deliberazioni;

e) riceve le richieste, scritte e motivate con l’indicazione delle norme violate, di sottoposizione al controllo delle deliberazioni, nelle materie indicate dalla legge, della Giunta e del Consiglio, e invia queste ultime, unitamente alle richieste, al Difensore Civico, informandone la Giunta comunale;

f) roga i contratti nei quali il comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

g) in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio competente o del suo sostituto può presiedere le commissioni delle gare d’appalto, di concorso e di selezione del personale;

h) esercita le ulteriori funzioni previste da regolamenti o conferite dal Sindaco.

Art. 37
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

2. Al Direttore Generale compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 del medesimo decreto legislativo. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

Art. 38
Il Vicesegretario

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale nell’esercizio delle sue funzioni.

2. Egli, sostituisce il segretario comunale per vacanza, assenza od impedimento dello stesso, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V
FINANZA, CONTABILITA’ E CONTROLLO INTERNO

Art. 39
Potestà impositiva

1. Il Comune è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa costituita da risorse proprie e da trasferimenti. Esso ha, a norma di legge, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e dispone delle altre entrate attribuite dalla legge.

2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici indispensabili e quelli necessari per lo sviluppo della comunità.

3. l primi vengono finanziati principalmente con la contribuzione erariale e, in via sussidiaria, con le entrate fiscali; i servizi pubblici necessari vengono finanziati con le entrate fiscali.

4. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Per i servizi pubblici vengono determinati le tariffe o i corrispettivi a carico dell’utente.

Art. 40
Bilancio e rendiconto di gestione

1. Entro i termini e con le modalità previsti dalla legge sono deliberati il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

2. Il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione devono favorire una lettura per programmi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficienza dell’azione del Comune.

Art. 41
Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge a scrutinio segreto, con voto limitato a due un collegio di revisori dei conti formato da tre componenti.

2. l componenti del collegio sono scelti:

a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, che funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della delibera, non sono revocabili, salvo in caso di inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Esercitano le loro funzioni con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e comunicano immediatamente al Consiglio comunale eventuali gravi irregolarità gestionali riscontrate.

5. Non possono essere nominati revisori coloro che hanno amministrato il Comune nell’ultimo biennio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini dei Consiglieri comunali e degli Assessori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d’opera retribuita e coloro che hanno lite pendente con il Comune.

6. L’incarico di revisore dei conti non può essere esercitato dai componenti del Comitato Regionale di Controllo, né dai dipendenti della Regione Piemonte o di Province e Comunità Montane comprese in detta Regione.

7. La cancellazione e la sospensione dal ruolo o dall’albo comporta la decadenza dall’ufficio di revisore.

8. La decadenza, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata dal Consiglio comunale che provvede nella stessa seduta alla sostituzione.

9. Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 42
Controllo interno - principi generali

1. Il comune monitora e valuta i costi, i rendimenti ed i risultati dell’attività svolta, avvalendosi di strumenti e metodologie di controllo adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e attività gestionali, quale risulta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165.

Art. 43
Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile si sostanzia in verifiche successive all’adozione a alla esecutività degli atti.

2. La verifica è finalizzata all’attivazione del potere di autotutela da parte dello stesso soggetto che ha adottato l’atto, salvo i casi di obbligo di segnalazione ai competenti ordini giudiziari.

Art. 44
Controllo di gestione

1. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un nucleo denominato “nucleo per il controllo di gestione”.

2. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per il controllo di gestione.

3. Le modalità di controllo di gestione ed i referti effettuati sono stabiliti dagli artt. 197 e 198 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento di contabilità.

Art. 45
Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili dei servizi, nonché, i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati, sono soggetti a valutazione.

2. Alla valutazione provvede apposito nucleo denominato “nucleo per la valutazione del personale”.

3. Il regolamento disciplina la composizione, la durata, il funzionamento e le competenze del nucleo per la valutazione del personale.

4. Al nucleo di valutazione sono, inoltre, attribuite le funzioni previste dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che ne stabilisce il funzionamento.

5. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutate.

Art. 46
Controllo strategico

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione della deliberazione con cui effettua, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, esercita il controllo strategico come definito dal precedente art. 42, lettera d).

Art. 47
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che cura:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla convenzione di cui all’art. 210 del D. Lgs 267/2000.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48
Partecipazione popolare - principi generali

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:

a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;

c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell’anagrafe da almeno tre anni;

d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale;

e) gli utenti dei servizi comunali;

I suddetti diritti sono riconosciuti anche ai cittadini dell’Unione Europea.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 49
Associazioni ed organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni e delle organizzazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità per l’iscrizione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, aventi le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, nell’apposito registro tenuto dal Comune con il fine esclusivo di mantenere attivamente rapporti di collaborazione con il Comune.

3. Alle suddette associazioni ed organizzazioni possono essere concessi contributi, anche annuali, sulla base di un programma delle attività previste, accompagnato da un preventivo di spesa, e nel rispetto delle altre modalità indicate nel regolamento.

4. Il Comune assicura alle associazioni di partecipazione popolare tempestive informazioni sulle attività ed iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione, promuovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi.

5. Il Comune, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti di rilevante interesse generale può indire la riunione dei rappresentanti di tutte le associazioni iscritte, per conoscere le loro valutazioni.

Art. 50
Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

1. Il Sindaco con l’atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre le attività, individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma quinto, del D.Lgs. 267/2000.

2. I presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle forme di partecipazione indicate al precedente comma, sono indicate in un protocollo d’intesa predisposto secondo quanto indicato nel regolamento di cui al precedente art. 49, comma 2.

Art. 51
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini comunque interessati all’adozione dei provvedimenti amministrativi intervengono nel procedimento con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell’organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l’intera procedura.

3. In particolare, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento.

Art. 52
Istanze petizioni e proposte dei cittadini

1. I cittadini, singoli o associati, possono produrre istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, secondo le rispettive competenze.

2. A dette istanze, petizioni e proposte deve essere data risposta scritta non oltre trenta giorni dalla ricezione e non oltre sessanta se dirette al Consiglio comunale.

Art. 53
Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività del Comune è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 54
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ciascun elettore, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 267/2000, può intervenire per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In tal caso, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l’ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del Servizio interessato a provvedere con l’assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l’intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il comune si sia costituito aderendo alle azioni ed ai ricorsi promossi dall’elettore.

3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali di competenza del giudice ordinario, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Responsabile del servizio interessato a provvedere con l’assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l’intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata la decisione medesima devono risultare a verbale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione

CAPO Il
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 55
Richiesta

1. E’ indetto referendum consultivo quando venga richiesto da almeno un decimo degli elettori del Comune iscritti nelle liste elettorali alla chiusura della revisione semestrale precedente la richiesta, oppure dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.

Art. 56
Ammissibilità e proponibilità

1. Il referendum, deve riguardare argomenti di esclusivo interesse locale. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) Lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale ed il Regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi al personale del Comune;

e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze

2. Il referendum è improponibile nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Esso non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

3. Sono ammessi per ogni anno non più di due referendum consultivi, uno proposto dai cittadini ed uno proposto dal Consiglio comunale.

4. Il giudizio di ammissibilità e proponibilità, quando il referendum sia di iniziativa popolare, è rimesso al Consiglio comunale.

5. La proposta non ammessa non può essere ripresentata nel corso dello stesso periodo di durata in carica del Consiglio.

Art. 57
Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum ottenga la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio comunale o la Giunta, a secondo delle rispettive competenze, sono tenuti, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, ad adottare apposita deliberazione, motivandola adeguatamente qualora non ritengano di conformarsi all’orientamento espresso dai proponenti.

2. Ove la proposta venga respinta la stessa non può essere riproposta prima che sia trascorso un periodo di cinque anni.

Art. 58
Svolgimento

1. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate dal regolamento.

CAPO llI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59
Principi generali

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, segnalando, a seguito di istanze e petizioni dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. E’ pertanto preposto alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittadini, delle associazioni e delle formazioni sociali che operano nel Comune.

2. Al difensore civico è attribuita una indennità annua fissata dal Consiglio Comunale. Ad essa si aggiunge il rimborso delle spese vive sostenute dal difensore civico per l’esercizio del suo ufficio.

Art. 60
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra gli estranei al Consiglio e alla Giunta che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato li settantesimo, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e provvisto di adeguata preparazione giuridico-amministrativa.

2. Non possono ricoprire l’ufficio di difensore civico:

a) coloro che versano nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale e coloro che hanno amministrato il Comune nell’ultimo quinquennio;

b) i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri comunali, degli Assessori, dei Revisori dei conti, del segretario comunale, del Direttore Generale e dei dipendenti comunali, nonché degli amministratori e dei dipendenti delle aziende speciali, dei consorzi, e delle istituzioni di cui il Comune è parte;

c) i condannati a una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Le modalità per la nomina sono disciplinate dall’apposito regolamento.

Art. 61
Giuramento

1. Il difensore civico presta giuramento di fronte al Consiglio comunale con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene della comunità locale.”.

Art. 62
Decadenza e revoca

1. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle condizioni indicate al comma 2 del precedente art. 60, il difensore civico decade dal suo ufficio. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio comunale con procedura d’urgenza.

2. Il Consiglio comunale revoca dall’ufficio il difensore civico, nei casi di grave inadempienza, con deliberazione adeguatamente motivata, adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Art. 63
Durata in carica

1. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 64
Mezzi e personale

1. La Giunta comunale provvede a dotare l’ufficio del difensore civico di locali, mezzi e personale adeguati alle funzioni d’istituto.

Art. 65
Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico ha la possibilità di accedere a tutti gli uffici del Comune, delle aziende, dei consorzi, delle istituzioni, dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici comunali, allo scopo di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso. A tal fine può interloquire direttamente con i Responsabili degli Uffici e dei Servizi o richiedere atti e notizie, senza che gli si possa opporre il segreto d’ufficio. Egli è comunque tenuto, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, a rispettare il segreto nei rapporti con l’esterno.

2. Rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento.

3. Sollecita gli organi comunali a provvedere entro termini definiti.

4. Formula, anche di propria iniziativa, pareri al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché alle aziende speciali, ai consorzi e alle istituzioni, che hanno l’obbligo di una specifica motivazione, qualora ritengano di disattendere il parere.

5. Interviene, per il tramite del Sindaco, nei confronti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi che, pur sollecitati, omettano, rifiutino o ritardino atti del loro ufficio.

6. Esercita le funzioni di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nelle ipotesi previste dall’art. 127 del D.lgs. 267/2000.

7. Verifica a richiesta dell’interessato la legittimità del diniego o del differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 25 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Esercita le funzioni di garante del contribuente di cui all’art.13, commi da 6 a 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).

9. Riferisce all’autorità giudiziaria, quando ne abbia l’obbligo per legge.

10. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

11. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si provvede, ove ritenuto necessario, a integrare la dotazione organica del difensore civico avendo riguardo alle specifiche professionalità richieste.

Art. 66
Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta al Consiglio comunale, che ne prende atto, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, evidenziando le disfunzioni riscontrate e formulando suggerimenti per la loro eliminazione nonché proposte per migliorare il buon andamento dei servizi.

2. Per i casi ritenuti di particolare urgenza il difensore civico può rassegnare relazioni mirate al Consiglio comunale al di fuori dei termini previsti dal 1° comma.

3. La relazione annuale è pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi e depositata negli uffici di segreteria, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Art. 67
Disposizione transitoria

1. Nella prima applicazione delle norme contenute nel presente capo il difensore civico è nominato entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto.

CAPO IV
ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 68
Consulte

1. Il Consiglio comunale istituisce le consulte, composte da Consiglieri comunali, cittadini, esperti e da rappresentanti delle locali associazioni, portatori degli interessi espressi dalla comunità locale.

2. Il regolamento disciplina la nomina, le competenze, la composizione ed il funzionamento delle consulte.

Art. 69
Assemblee dei cittadini

1. E’ istituita l’assemblea dei cittadini, intesa come riunione finalizzata a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori su problemi che investono i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. L’assemblea è convocata dal Sindaco a seguito di richiesta di 200 cittadini elettori, o di 100 ove la questione prospettata interessi un solo rione.

3. La richiesta può essere formulata anche dalla Giunta comunale.

4. L’assemblea dei cittadini si svolge davanti alla Giunta comunale e chiunque può prendere la parola per esporre le proprie opinioni.

5. Il Sindaco è tenuto a portare all’attenzione del Consiglio o della Giunta nella prima seduta successiva, a seconda della competenza, la questione proposta.

6. L’assemblea dei cittadini non è proponibile per le materie indicate nel 1° comma dell’art. 56, nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

7. Il regolamento disciplina le altre modalità di richiesta, convocazione e svolgimento dell’assemblea, nonché la circoscrizione dei rioni di cui all’art. 6, comma 2, dello Statuto.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 70
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71
Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio di funzioni, può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Lo Statuto del consorzio, conformemente a quanto dispone la convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, le nomine e le funzioni degli organi consortili e deve prevedere i tempi e le modalità del recesso unilaterale e dello scioglimento del consorzio.

Art. 72
Unioni di comuni

1. Per l’esercizio congiunto di funzioni il Comune può promuovere o aderire alla costituzione dell’unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dal Consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.

3. Lo statuto individua gli organi dell’unione, le modalità per la loro costituzione e, altresì, le funzioni da svolgere e le corrispondenti risorse.

Art. 73
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale dalla Regione Piemonte.

4. Qualora l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VIII
SERVIZI

Art. 74
Gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando occorra assicurare un servizio di modeste dimensioni o di particolari caratteristiche per cui non si ritenga opportuno costituire una istituzione o un’azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale ed economica;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Spetta al Consiglio comunale stabilire la forma di gestione dei servizi e fissare le norme per il loro esercizio.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere portata a conoscenza dell’utenza attraverso manifesti murali e il periodico di cui al precedente art. 3, 1° comma, lett. c), dello Statuto.

Art. 75
Aziende speciali ed istituzioni

1. L’azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. L’istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Art. 76
Organi delle aziende speciali e delle Istituzioni

1. Organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da quattro Consiglieri e dal Presidente che vengono eletti dal Consiglio comunale con unica votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Il direttore viene nominato con le modalità stabilite dallo Statuto dell’azienda o dal regolamento della istituzione e partecipa alle sedute con voto consultivo.

4. Il presidente, i consiglieri ed il direttore non possono far parte del Consiglio comunale e della Giunta comunale e devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale.

5. Il Consiglio comunale sostituisce i singoli componenti il consiglio di amministrazione dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa nella stessa seduta in cui si è provveduto alla revoca o alla presa d’atto della cessazione per dimissioni o altra causa.

6. La contemporanea cessazione dall’ufficio di oltre la metà dei componenti comporta la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.

7. Si applica al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni l’istituto della sfiducia costruttiva, previsto per gli amministratori comunali al precedente art. 31.

Art. 77
Consiglio di amministrazione delle aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con l’intervento di almeno tre componenti, ivi compreso il presidente.

2. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni il componente più anziano di età.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto dei Presidente.

4. Non è ammessa l’astensione dal voto, salvo che la stessa non sia prevista dalla legge come obbligatoria.

5. Lo Statuto dell’azienda speciale e i regolamenti comunali determinano, nell’ambito della legge, le altre modalità di ordinamento e di funzionamento.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 78
Revisione dello Statuto

1. La revisione o l’abrogazione, totale o parziale, dello Statuto, è deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la revisione o l’abrogazione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

3. Dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 79
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, o la sua revisione, entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all’albo pretorio.

Art. 80
Pubblicità dello Statuto

1. Dopo l’entrata in vigore, lo Statuto sarà tenuto permanentemente in libera visione al pubblico all’ingresso dell’ufficio del Sindaco e nella sala del Consiglio comunale in occasione delle sue adunanze.

Art. 81
Disciplina transitoria

1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto o da successive revisioni dello stesso restano in vigore i regolamenti adottati secondo la precedente legislazione, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni legislative e con quelle dello Statuto o della sua revisione.