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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Deliberazione del Consiglio Regionale 29 gennaio 2002, n. 221 - 3083
Artt. 4 e 44 l.r. 7/2001. Regolamento per lautonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale
(omissis)
Al termine della votazione dei singoli articoli, viene posta in votazione per appello nominale, mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti) ed approvata la sottoriportata deliberazione, con il seguente esito:
Presenti e votanti n. 36 Consiglieri
Hanno risposto sì n. 36 Consiglieri
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Visto lart. 23 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto lart. 30 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208);
Visto il combinato disposto dagli articoli 4 e 44 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) in materia di regolamento di contabilità del Consiglio regionale;
Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale), in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12 e 17, che fanno riferimento alla struttura organizzativa regionale ed alle competenze degli organi di direzione politica;
Vista la proposta avanzata dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione n. 181/2001 del 2 ottobre 2001 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;
Visto il parere favorevole espresso in data 26 ottobre 2001 dalla I Commissione consiliare;
delibera
di approvare il regolamento per lautonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
(omissis)
Allegato
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
(Regolamento di contabilità. L.R. 7/2001,
artt. 4 e 44)
INDICE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Criteri e principi fondamentali dellamministrazione e della gestione del bilancio
Art. 4
Manuali operativi
Capo II
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 5
Funzioni dellUfficio di Presidenza in materia contabile
Art. 6
Funzioni del Presidente
Art. 7
Strutture organizzative
Capo III
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
Sezione I
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Predisposizione e criteri di redazione del bilancio
Art. 9
Struttura del bilancio
Art. 10
Approvazione del bilancio
Art. 11
Fondi di riserva
Art. 12
Assestamento del bilancio
Art. 13
Variazioni al bilancio
Art. 14
Divieto di storni
Sezione II - Programmazione
Art. 15
Bilancio pluriennale
Art. 16
Piani particolari
Sezione III
Gestione delle entrate e delle spese
Art. 17
Accertamento delle entrate
Art. 18
Riscossione delle entrate
Art. 19
Assunzione degli impegni di spesa
Art. 20
Liquidazione e ordinazione delle spese
Art. 21
Spese di rappresentanza
Art. 22
Fondo economale
Art. 23
Funzionari delegati
Art. 24
Carte di credito
Art. 25
Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
Sezione IV
Servizio di tesoreria e di cassa interno
Art. 26
Oggetto del servizio di tesoreria e modalità di espletamento
Art. 27
Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 28
Responsabilità del Tesoriere
Art. 29
Servizio di cassa interno
Sezione V
Rendiconto della gestione
Art. 30
Rendiconto generale
Art. 31
Conto del bilancio
Art. 32
Conto generale del patrimonio
Sezione VI
Risultati economici della gestione
Art. 33
Dimostrazione dei risultati economici della gestione
Sezione VII - Controlli interni
Art. 34
Controllo di regolarità amministrativa e contabile e controllo di gestione
Capo IV
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 35
Inventari dei beni patrimoniali
Art. 36
Inventario dei beni immobili
Art. 37
Inventari dei beni mobili
Art. 38
Consegnatari dei beni
Art. 39
Carico e scarico dei beni patrimoniali
Art. 40
Ricognizione dei beni inventariati e aggiornamento dei valori
Art. 41
Inesigibilità dei crediti
Art. 42
Magazzini
Capo V
ATTIVITA NEGOZIALE
Art. 43
Norme di riferimento
Art. 44
Determinazioni a contrattare
Art. 45
Trattativa privata
Art. 46
Spese in economia
Art. 47
Stipulazione dei contratti
Art. 48
Convenzioni e contratti associativi
Capo VI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 49
Scritture finanziarie e patrimoniali
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Applicazione delle modalità di gestione in vigore
Art. 51
Servizio di Tesoreria
Art. 52
Abrogazione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento (nel seguito: Regolamento) disciplina, ai sensi degli articoli 4 e 44 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, nonché dellarticolo 23 dello Statuto della Regione e dellarticolo 112 del Regolamento interno del Consiglio regionale, lautonomia funzionale e contabile del Consiglio stesso e, in particolare, le modalità di amministrazione e di gestione del bilancio del Consiglio regionale. Segnatamente, il Regolamento:
a) determina i criteri ed i principi fondamentali di amministrazione e di gestione del bilancio e individua lorganizzazione funzionale occorrente a tale scopo;
b) stabilisce le regole e le modalità per la predisposizione, limpostazione, la redazione e la gestione del bilancio annuale di previsione e per le variazioni da apportare al bilancio medesimo, nonché per limpostazione del rendiconto generale;
c) detta le disposizioni per la predisposizione del bilancio pluriennale;
d) fissa le procedure per laffidamento del servizio di tesoreria;
e) prevede le metodologie per lelaborazione e la dimostrazione dei risultati economici della gestione;
f) dispone sui controlli di regolarità amministrativa e contabile e di gestione;
g) indica le direttive per la tenuta delle scritture contabili.
2. Il Regolamento, tenendo conto dellabrogazione prevista dallarticolo 52 e dei disposti dellarticolo 37 della l.r. 7/2001 relativamente allimpostazione del conto generale del patrimonio ed ai beni ed attività da comprendervi, con le relative valutazioni, nonché della necessità di prevedere norme in materia negoziale coerenti con le disposizioni generali stabilite al riguardo in attuazione delle direttive dellUnione Europea, adegua altresì le regole e le metodologie per lamministrazione del patrimonio e per lesercizio dellattività negoziale del Consiglio regionale.
Art.2
Definizioni
1. Nellambito del Regolamento sintendono per:
a) Consiglio, il Consiglio regionale del Piemonte;
b) Ufficio di Presidenza, lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte;
c) Presidente, il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte;
d) l.r. 51/1997", la l.r. 8 agosto 1997, n. 51: (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale);
e) l.r. 7/2001", la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
f) bilancio, il bilancio annuale di previsione del Consiglio;
g) manuali, i manuali operativi di cui allarticolo 4;
h) autonomia, lautonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.
Art. 3
Criteri e principi fondamentali dellamministrazione
e della gestione del
bilancio
1. Il Consiglio informa lamministrazione e la gestione del bilancio, nonché le attività ad esse inerenti, oltre che alle regole stabilite dallarticolo 3 della l.r. 7/2001, anche ai seguenti criteri e principi fondamentali:
a) programmazione delle attività e degli interventi;
b) trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità degli atti e delle procedure;
c) semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa;
d) rispetto dei principi stabiliti dalla l.r. 51/1997;
e) annualità, integrità, universalità, unità, veridicità, pubblicità e chiarezza del bilancio;
f) equilibrio tra le entrate e le spese;
g) utilizzazione delle risorse e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto dei vincoli di destinazione;
h) ricorso a mutui o prestiti soltanto nel caso di comprovata necessità;
i) rispetto della destinazione dei beni del patrimonio a finalità pubbliche;
l) rispetto dei principi di pubblicità, parità di trattamento e di trasparenza nella scelta del contraente.
2. Il Consiglio svolge, nellambito della propria autonomia, lamministrazione e la gestione del bilancio ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dellarticolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208) delle ll.rr. 51/1997 e 7/2001, nonché dei principi dello Statuto della Regione e del Regolamento interno del Consiglio.
Art. 4
Manuali operativi
1. Al fine di agevolare lapplicazione del Regolamento, lUfficio di Presidenza adotta, con apposite deliberazioni, manuali operativi che contengono modalità, procedure e schemi utili per lattuazione delle materie previste nel Regolamento stesso.
2. Il Regolamento indica i casi per i quali è previsto il ricorso al metodo indicato nel comma 1.
3. I manuali sono adottati nel rispetto dei criteri e principi fondamentali indicati nellarticolo 3 e possono anche essere compendiati in un unico manuale.
Capo II
ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
Art. 5
Funzioni dellUfficio di Presidenza in materia contabile
1. Ai fini dellamministrazione e della gestione del bilancio, lUfficio di Presidenza, oltre ai compiti assegnatigli dalla l.r. 7/2001 nella materia:
a) esercita, per quanto di spettanza del Consiglio e dafferenza allamministrazione e alla gestione del bilancio, le competenze di cui allarticolo 17 della l.r. 51/1997;
b) ripartisce, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio o di autorizzazione dellesercizio provvisorio, le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione ed assegna ai responsabili delle strutture organizzative indicate nellarticolo 7 le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nellambito dello stato di previsione della spesa;
c) predispone se necessario, per i fini di cui alla lettera b), il programma operativo previsto dallarticolo 7 della l.r. 7/2001;
d) autorizza il prelievo dai fondi di riserva di cui allarticolo 11;
e) delibera lassestamento e le variazioni al bilancio nei casi e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13;
f) provvede in materia di fondo economale nei termini previsti dallarticolo 22;
g) provvede in materia di affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio, con le modalità previste dallarticolo 27;
h) delibera sullassunzione di mutui o prestiti in caso di comprovata necessità per lo svolgimento delle attività del Consiglio;
i) provvede allannullamento dei crediti di modesto importo di competenza del Consiglio nei termini previsti dallarticolo 29 della l.r. 7/2001;
l) determina i limiti di somma per le spese in economia di cui allarticolo 46;
m) delibera sulle convenzioni e sui contratti indicati nellarticolo 48;
n) adotta ogni altro atto non espressamente riservato ad altro organo od ufficio.
2. LUfficio di Presidenza non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti in materia di amministrazione e di gestione del bilancio.
Art. 6
Funzioni del Presidente
1. Ai fini dellamministrazione e della gestione del bilancio il Presidente, quale rappre-sentante legale del Consiglio, esercita le seguenti funzioni:
a) adotta i provvedimenti che rivestano carattere durgenza, ove non sia possibile convocare tempestivamente lUfficio di Presidenza, sottoponendoli allUfficio stesso, per la presa datto, nella prima riunione utile successiva;
b) ha la rappresentanza in giudizio del Consiglio;
c) compie ogni altro atto volto a costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici collegati con lesercizio delle autonomie del Consiglio previste dal presente Regolamento e che non siano di competenza dei dirigenti.
2. I provvedimenti del Presidente sono contenuti in apposito registro, e sono datati e numerati progressivamente.
Art. 7
Strutture organizzative
1. Ai fini dellamministrazione e della gestione del bilancio sono previste quali strutture organizzative, oltre allUfficio di Presidenza:
a) le strutture apicali attualmente denominate, dalla l.r. 51/1997, Direzioni regionali del Consiglio;
b) lUfficio del difensore civico;
c) il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.).
2. Le suddette strutture rappresentano aree omogenee di attività ai fini della determinazione, ai sensi dellarticolo 10, comma 4, della l.r. 7/2001, delle unità previsionali di base del bilancio del Consiglio.
3. Il provvedimento dellUfficio di Presidenza che istituisce, ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 51/1997, strutture temporanee flessibili per la realizzazione di specifici progetti indica lunità previsionale di base cui afferisce il progetto.
Capo III
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE
SEZIONE I
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Predisposizione e criteri di redazione del bilancio
1. LUfficio di Presidenza predispone ogni anno il bilancio nellambito dellautonomia finanziaria e contabile stabilita dagli articoli 42 e 43 della l.r. 7/2001 e con losservanza delle disposizioni previste dalle dette norme. Le previsioni sono indicate tenendo conto delle proposte dei responsabili delle strutture organizzative previste nellarticolo 7.
2. Lunità temporale della gestione è lanno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il bilancio è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi indicati nellarticolo 3, comma 1, lett. e). E vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
4. Ai fini dellequilibrio tra le entrate e le spese, di cui allarticolo 3, comma 1, lett. f), nel bilancio il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle entrate che si prevede di accertare non può essere inferiore al totale delle spese di cui si autorizza limpegno, compresi gli oneri di mutui o prestiti deliberati per fronteggiare situazioni di comprovata necessità.
5. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
6. Il bilancio è corredato:
a) di una relazione dellUfficio di Presidenza che illustra i programmi che sintendono attuare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alla durata del bilancio pluriennale;
b) del parere della Commissione consiliare competente;
c) dei prospetti di ripartizione delle unità previsionali in capitoli, ai sensi dellarticolo 9, comma 11;
d) di ogni altro documento utile a conferire maggiore chiarezza alle proposte di bilancio in aggiunta alle note preliminari previste dallarticolo 9, commi 12 e 13.
Art. 9
Struttura del bilancio
1. Nel bilancio, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: Entrate derivanti da trasferimenti dal bilancio della Regione;
Titolo II: Altre entrate (art. 42, comma 1, lett. b, l.r. 7/2001);
Titolo III: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo IV: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
Titolo V: Entrate per contabilità speciali.
2. Le entrate, di cui al comma 1, sono ordinate in:
a) unità previsionali di base, ai fini dellapprovazione del Consiglio;
b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
3. Le unità previsionali di base dellentrata sono articolate nei titoli indicati nel comma 1, ovvero soltanto in alcuni di essi a seconda delle effettive esigenze operative e, nel loro ambito, per tipologia del cespite.
4. Nel bilancio, le spese sono ripartite in:
a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo allesigenza di definire le politiche del Consiglio;
b) unità previsionali di base. Ai fini dellapprovazione del Consiglio, le unità previsionali di base sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti. Le spese correnti sono suddivise in spese di funzionamento e spese per interventi;
c) capitoli, secondo loggetto, il contenuto economico e funzionale ed il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
5. Le contabilità speciali, sia nellentrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e comprendono le entrate e le spese che il Consiglio effettua in qualità di sostituto dimposta, per conto di terzi e, in generale, che costituiscono, al tempo stesso, un debito e un credito per il Consiglio, nonché le somme messe a disposizione per le spese economali di cui allarticolo 22. Ai fini della gestione, le contabilità speciali della spesa sono indicate tra le suddivisioni dellunità previsionale di base della spesa comprendente gli oneri per lamministrazione del Consiglio.
6. In allegato al bilancio, le spese sono riclassificate in categorie, secondo lanalisi economica, in sezioni secondo lanalisi funzionale tenuto conto dellindividuazione delle funzioni-obiettivo, nonché sulla base della ripartizione prevista dalla l. 853/1973.
7. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità di codificazione meccanografica.
8. Le unità previsionali di base sono stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la gestione, tenendo conto delle strutture organizzative indicate nellarticolo 7.
9. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) lammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dellesercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) lammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nellanno cui il bilancio si riferisce;
c) lammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nellanno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza e in conto residui.
10. Leventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dellesercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate e le spese di cui alla lett. b) del comma 9. Lammontare presunto della giacenza di cassa allinizio dellesercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto tra le entrate di cui alla lett. c) dello stesso comma.
11. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali sono ripartite in capitoli seguendo i criteri indicati nellarticolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.
12. Gli stati di previsione dellentrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari.
13. La nota preliminare dello stato di previsione dellentrata illustra, specificamente, i criteri seguiti per la formulazione delle previsioni. Parimenti, la nota preliminare dello stato di previsione della spesa illustra i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale. Nella nota preliminare della spesa sono altresì indicati gli obiettivi che sintendono conseguire e gli indicatori di efficacia ed efficienza che sintendono utilizzare per valutare i risultati.
14. Il bilancio si conclude con il quadro generale riassuntivo che riporta, per titoli e funzioni-obiettivo, rispettivamente il totale delle entrate e il totale delle spese.
15. Il modello del bilancio è contenuto nei manuali.
Art. 10
Approvazione del bilancio
1. Lapprovazione del bilancio avviene nei termini previsti dallarticolo 43, comma 3, della l.r. 7/2001.
2. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui allarticolo 9, commi 9, lett. b) e c), e 10. Le previsioni di spesa di cui allo stesso comma 9, lett. b) e c), costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
Art. 11
Fondi di riserva
1. Nellunità previsionale di base della spesa Ufficio di Presidenza è iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita suddivisione denominata Oneri comuni, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare gli stanziamenti di spese obbligatorie o impreviste, tenendo conto degli impegni già assunti e che si prevede di assumere, ovvero dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dellesercizio. Nella stessa unità previsionale di base è altresì iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa dal quale sono prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da eseguirsi nel corso dellesercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. Lammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa non può essere previsto in misura superiore a un dodicesimo dellammontare complessivo dei pagamenti autorizzati compresi i provvedimenti di variazione al bilancio.
2. LUfficio di Presidenza autorizza, con proprio provvedimento, i prelievi dai fondi di riserva e liscrizione delle somme negli stanziamenti dellunità previsionale di competenza.
3. LUfficio di Presidenza dà comunicazione al Consiglio, per il tramite della competente Commissione, dei prelievi effettuati dai fondi di riserva contemporaneamente allemissione del relativo provvedimento.
Art. 12
Assestamento del bilancio
1. Sulla base delle risultanze del rendiconto di cui allarticolo 30, lUfficio di Presidenza redige il provvedimento di assestamento del bilancio e lo sottopone al Consiglio per lapprovazione.
2. Con il provvedimento di assestamento:
a) si definisce il preciso ammontare dei residui attivi e passivi, provvedendo alle conseguenti variazioni degli stanziamenti di cassa;
b) si accerta leffettiva consistenza dellavanzo o del disavanzo di amministrazione e del fondo di cassa alla chiusura dellesercizio precedente a quello in corso e, sulla base degli accertamenti effettuati, si rideterminano gli equilibri complessivi di bilancio;
c) si procede alle eventuali variazioni negli stanziamenti della competenza, necessarie per la realizzazione dei programmi.
Art. 13
Variazioni al bilancio
1. LUfficio di Presidenza effettua, con proprie deliberazioni, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, ovvero istituisce nuove unità previsionali di base di entrata per liscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate nonché nuove unità previsionali di spesa per liscrizione delle relative spese. Provvede, altresì, in conseguenza delle modificazioni previste dallarticolo 43, comma 4, della l.r. 7/2001.
2. LUfficio di Presidenza può effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base previste allinterno del bilancio del Consiglio regionale, nonché provvedere alla gestione delle entrate acquisite autonomamente di cui allarticolo 42, comma 1, lett. b, della l.r. 7/2001.
Art. 14
Divieto di storni
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 13, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale allaltra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto concerne quelli di cassa.
SEZIONE II
Programmazione
Art. 15
Bilancio pluriennale
1. LUfficio di Presidenza predispone, unitamente al bilancio annuale e coerentemente con gli indirizzi programmatici stabiliti, il bilancio pluriennale del Consiglio.
2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è formulato in termini finanziari di competenza, nel rispetto dei principi indicati nellarticolo 3, comma 1, lett. e), con esclusione di quello dellannualità. Il bilancio pluriennale espone, per ciascuno degli anni considerati, lammontare delle risorse che il Consiglio prevede di acquisire e di impiegare.
3. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli del bilancio annuale.
4. Il bilancio pluriennale non autorizza a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate ed è aggiornato annualmente.
5. Il bilancio pluriennale è redatto per unità previsionali di entrata e di spesa secondo il modello contenuto nei manuali.
6. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale ed è approvato dal Consiglio con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale.
Art. 16
Piani particolari
1. Nellambito della propria programmazione, lUfficio di Presidenza può prevedere lattuazione di piani particolari di attività che riguardino interventi specifici in determinate materie o aree.
2. LUfficio di Presidenza, ove individui piani quali quelli indicati nel comma 1, ne determina la copertura economica e lassegnazione per la gestione ad una delle strutture organizzative previste nellarticolo 7.
SEZIONE III
Gestione delle entrate e delle spese
Art. 17
Accertamento delle entrate
1. I responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 7 accertano le entrate con le modalità previste nei manuali.
2. Le entrate accertate e non riscosse e le entrate riscosse e non versate costituiscono residui attivi.
3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dellesercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Art. 18
Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dallIstituto di credito che, ai sensi dellarticolo 27, svolge la funzione di Tesoriere del Consiglio. La riscossione delle entrate avviene mediante lemissione di reversali dincasso e secondo le modalità previste nei manuali.
2. Il Tesoriere del Consiglio non può rifiutare lesazione di somme che vengano versate a favore del Consiglio per mancata emissione preventiva della reversale dincasso, salvo chiederne tempestivamente lemissione per la regolarizzazione contabile.
3. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire allIstituto di cui al comma 1.
4. Le eventuali somme pervenute direttamente al Consiglio sono annotate in apposito registro di cassa tenuto dalla struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di bilancio e di patrimonio e versate con reversale al Tesoriere del Consiglio entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui sono pervenute.
5. E vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consiglio.
Art. 19
Assunzione degli impegni di spesa
1. Gli impegni di spesa sono assunti dai responsabili apicali delle strutture attualmente denominate, dalla l.r. 51/1997, Direzioni regionali del Consiglio secondo le rispettive competenze ovvero, per lUfficio di Presidenza, lUfficio del difensore civico ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM), dai responsabili individuati, per ciascuno, dallUfficio di Presidenza stesso.
2. Gli impegni di spesa sono assunti tenendo conto di quanto previsto in merito dalla l.r. 51/1997.
3. Le modalità per lassunzione e la registrazione degli impegni sono previste nei manuali.
4. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
5. Fanno eccezione quelli relativi a:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi per le quali limpegno può estendersi anche a più anni, anche se i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi disponibili nellesercizio;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dellesercizio successivo;
c) spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali limpegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando lUfficio di Presidenza ne riconosca la necessità e la convenienza;
d) spese obbligatorie e dordine, per le quali limpegno nasce contemporaneamente allatto in cui viene accertato e liquidato limporto.
6. Con lapprovazione da parte del Consiglio del bilancio o delle variazioni del fabbisogno secondo quanto previsto dallarticolo 43, comma 4, della l.r. 7/2001, e senza necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno sui relativi stanziamenti le spese indicate dallarticolo 31, comma 7, della stessa l.r. 7/2001, nonché le spese che costituiscono oneri fissi e continuativi per il funzionamento degli organi e delle strutture consiliari. Si applicano, altresì, i commi 8 e 9 del citato articolo 31 per quanto concerne il termine per lassunzione degli impegni di spesa e le prenotazioni dimpegno.
7. Chiuso col 31 dicembre lesercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.
8. Le somme destinate a finalità specifiche e non impegnate entro il termine dellesercizio vanno ad incrementare le disponibilità dellesercizio successivo per le stesse finalità.
9. Le somme non impegnate entro il termine dellesercizio e per le quali manchi il vincolo di destinazione costituiscono economie di spesa e, come tali, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
10. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dellesercizio costituiscono residui passivi da comprendere tra le passività dello stato patrimoniale.
11. Non è ammessa liscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.
Art. 20
Liquidazione e ordinazione delle spese
1. Le modalità di liquidazione e di ordinazione delle spese del Consiglio sono previste nei manuali.
2. I mandati di pagamento non estinti entro il termine dellesercizio sono restituiti dal Tesoriere del Consiglio allo stesso Consiglio per lannullamento e la riemissione sul conto dei residui.
Art. 21
Spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza sono iscritte nellunità previsionale di base Ufficio di Presidenza, tra le previsioni di competenza e di cassa delle spese correnti, in apposita suddivisione denominata Oneri comuni e riguardano gli oneri per spese di ospitalità, per lorganizzazione e laccoglienza di delegazioni in visita, quelle relative al cerimoniale, a mostre, rassegne, iniziative, manifestazioni di carattere sociale e culturale, promozione di convegni, simposi, tavole rotonde, seminari di studio, nonché acquisto di pubblicazioni e altro materiale illustrativo e artistico da offrire a visitatori a documentazione della realtà regionale.
Art. 22
Fondo economale
1. Per fare fronte alle minute spese è istituito, nelle contabilità speciali, un fondo economale il cui ammontare è determinato dallUfficio di Presidenza.
2. Dopo lapprovazione del bilancio, il fondo economale è assegnato dallUfficio di Presidenza, mediante specifico provvedimento, alla competente struttura organizzativa.
3. I manuali stabiliscono la tipologia delle spese cui è possibile provvedere mediante il fondo economale e lammontare di ciascuna, le modalità di gestione del fondo prevedendo, altresì, lutilizzo della carta di credito nei termini previsti dallarticolo 24, nonché i controlli da effettuare sulla gestione del fondo.
Art. 23
Funzionari delegati
1. LUfficio di Presidenza può stabilire che si provveda, mediante funzionari delegati, alleffettuazione di particolari spese.
Art. 24
Carte di credito
1. LUfficio di Presidenza può determinare, con proprio provvedimento assunto ai sensi dellarticolo 1, commi 47 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) le ipotesi per le quali è ammesso, in aggiunta a quelle indicate nellarticolo 22 e fermo restando lobbligo della relativa documentazione di spesa, lutilizzo della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari per lesecuzione di spese, anche allestero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure di spesa.
2. Lutilizzo della carta di credito è, in ogni caso, ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni in Italia e allestero.
Art. 25
Semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
1. LUfficio di Presidenza definisce le modalità per lapplicazione, in quanto applicabili, delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) e successive modificazioni e integrazioni, in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa.
SEZIONE IV
Servizio di tesoreria e di cassa interno
Art. 26
Oggetto del servizio di tesoreria
e modalità di espletamento
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Consiglio e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia di titoli e valori.
2. Le modalità di espletamento del servizio di tesoreria nei termini indicati nel comma 1, ivi comprese le fattispecie di cui allarticolo 24, sono previste nei manuali.
Art. 27
Affidamento del servizio di tesoreria
1. Ai fini dellattuazione di quanto previsto dallarticolo 42, comma 6, della l.r. 7/2001, lUfficio di Presidenza individua le modalità per procedere allaffidamento del servizio di tesoreria del Consiglio.
2. LIstituto di credito cui è affidato il servizio di tesoreria assume la funzione di Tesoriere del Consiglio.
Art.28
Responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Consiglio o a terzi.
2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Consiglio.
Art. 29
Servizio di cassa interno
1. LUfficio di Presidenza, ove ne ravvisi la necessità, istituisce un servizio di cassa interno e ne stabilisce, con lo stesso provvedimento, le regole di funzionamento.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 diventa parte integrante dei manuali.
SEZIONE V
Rendiconto della gestione
Art. 30
Rendiconto generale
1. LUfficio di Presidenza predispone annualmente, entro il 31 marzo, il rendiconto generale dellesercizio precedente e lo sottopone al Consiglio per lapprovazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente.
2. Il rendiconto generale dimostra i risultati della gestione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio.
3. Il rendiconto generale è corredato del parere della Commissione di cui al comma 1 e di una relazione che illustra i risultati conseguiti, i criteri di valutazione del patrimonio nonché le risultanze economiche della gestione elaborate nei termini indicati dallarticolo 33.
Art. 31
Conto del bilancio
1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione.
2. In appositi prospetti allegati al conto del bilancio è data dimostrazione delle spese sostenute dai Gruppi consiliari. A questo fine, gli stessi Gruppi presentano allUfficio di Presidenza una nota riepilogativa dei fondi erogati nellanno precedente, articolata per categorie e per voci.
3. Il conto del bilancio è predisposto secondo il modello contenuto nei manuali.
4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
5. Il Consiglio applica, in materia di avanzo o di disavanzo di amministrazione, i principi di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 7/2001, per quanto applicabili.
Art. 32
Conto generale del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio del Consiglio al termine dellesercizio evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio del Consiglio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. I beni del patrimonio del Consiglio sono valutati nel conto del patrimonio, comprendendovi anche le manutenzioni straordinarie ove doccorrenza, come segue:
a) i fabbricati già acquisiti al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente, al costo computando anche i costi accessori;
b) i beni mobili al costo, computando anche i costi accessori, o secondo stima, qualora provengano da lasciti, donazioni od altri atti di liberalità;
c) il software, esclusi i pacchetti applicativi in licenza duso, secondo le norme del codice civile, se trattasi di software di produzione interna, ovvero al costo, compresi i costi accessori, se trattasi di software acquisito da terzi a titolo di proprietà;
d) i libri singoli e le opere bibliografiche in più volumi al prezzo di copertina, o di mercato se su supporto informatico, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non compare alcun prezzo;
e) i beni acquisiti mediante contratto di leasing al valore di riscatto al momento dellacquisto della proprietà;
f) i titoli e i valori pubblici e privati secondo le norme del codice civile;
g) i residui attivi e passivi, secondo le risultanze del conto del bilancio.
4. Il conto generale del patrimonio è predisposto secondo il modello contenuto nei manuali.
SEZIONE VI
Risultati economici della gestione
Art. 33
Dimostrazione dei risultati economici della gestione
1. Mediante prospetti allegati al rendiconto generale del Consiglio è data dimostrazione dei risultati economici della gestione del Consiglio stesso.
2. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio.
3. I risultati economici della gestione sono raccordati con i risultati della gestione finanziaria.
4. Le modalità per lelaborazione e la dimostrazione dei risultati economici della gestione sono indicate nei manuali.
SEZIONE VII
Controlli interni
Art. 34
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
e controllo di gestione
1. Il Consiglio applica in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione le disposizioni stabilite dallarticolo 39 della l.r. 7/2001.
2. LUfficio di Presidenza determina, con proprio provvedimento, le modalità per leffettuazione dei controlli indicati nel comma 1.
3. Latto deliberativo dellUfficio di Presidenza che disciplina i controlli previsti nel presente articolo diventa parte integrante dei manuali.
Capo IV
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 35
Inventari dei beni patrimoniali
1. I beni patrimoniali del Consiglio sono descritti in inventari nei quali sono riportati tutti gli elementi necessari alla loro individuazione.
2. Limpostazione degli inventari tiene conto di quanto stabilito dallarticolo 37, comma 3, della l.r. 7/2001.
3. Le modalità per la tenuta degli inventari sono stabilite dal Regolamento nonché dai manuali.
Art. 36
Inventario dei beni immobili
1. Linventario dei beni immobili evidenzia:
a) la denominazione, lubicazione, luso ai quali sono destinati, ed i consegnatari ai quali sono affidati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali;
c) la rendita imponibile;
d) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) gli eventuali redditi.
2. In apposita sezione del registro inventariale, sono iscritti i beni immobili demaniali e patrimoniali assegnati al Consiglio.
3. Entro un anno dallentrata in vigore del presente Regolamento si procederà a ricognizione dei beni immobili in uso al Consiglio ed allassegnazione allo stesso in forma permanente.
4. La valutazione dei beni immobili è effettuata con i criteri indicati nellarticolo 32.
Art. 37
Inventari dei beni mobili
1. I beni mobili sono registrati in inventari riferiti alle seguenti categorie:
a) mobili, arredi e macchine dufficio duso corrente;
b) apparecchiature di natura informatica;
c) automezzi e altri mezzi di trasporto;
d) titoli e valori;
e) altri beni mobili non compresi nelle precedenti categorie.
2. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, artistico, archeologico e scientifico devono essere descritti in specifico registro con le indicazioni atte a identificarli, tenendo anche conto di quanto stabilito dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose dinteresse artistico e storico), e successive modificazioni.
3. Gli inventari indicano per ciascun bene:
a) la denominazione e la descrizione del bene;
b) il titolo e la data di acquisizione;
c) il luogo in cui si trova;
d) la quantità e il numero;
e) il valore.
4. La valutazione dei beni mobili è effettuata con i criteri indicati nellarticolo 32.
5. I registri inventariali sono chiusi al termine di ogni anno finanziario, e i dati sono riportati nel registro generale che ne costituisce il riepilogo. Il registro generale è tenuto dalla struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio.
6. Il materiale bibliografico, compreso quello su supporto informatico o da questo accompagnato, è iscritto in separato inventario con autonoma numerazione. Le riviste e le pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero allinizio di ogni anno, o allinizio della raccolta se si tratta di una serie non distinta in anni. Nel registro inventariale del materiale bibliografico sono iscritti anche i manuali duso del software acquistato.
7. I beni immateriali quali: software, programmi, codici di calcolo, brevetti, licenze, marchi registrati ed altri assimilabili sono annotati in appositi registri con le stesse modalità dei beni mobili.
8. I titoli e i valori pubblici e privati sono descritti in apposito registro con lindicazione della natura del titolo, del suo numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
9. I beni mobili che sono soggetti a rapido deterioramento o consumo, ovvero di valore esiguo, non sono iscritti nei registri inventariali.
Art. 38
Consegnatari dei beni
1. Consegnatario dei beni immobili del Consiglio è il responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio. Egli può, tuttavia, affidare i beni ad un agente sub-consegnatario.
2. Consegnatari degli altri beni sono i responsabili delle strutture organizzative del Consiglio che li hanno in uso, con possibilità di affidamento degli stessi ad agenti sub-consegnatari.
3. I beni sono affidati ai consegnatari dal Presidente mediante verbale di individuazione degli stessi. Si applica la medesima procedura in caso di affidamento dei beni agli agenti sub-consegnatari, intendendosi la persona del Presidente sostituita da quella del responsabile della struttura organizzativa competente.
4. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni loro affidati fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
5. I consegnatari degli automezzi e degli altri mezzi di trasporto controllano la correttezza ed economicità delluso del mezzo e riportano, in apposite scritture, i percorsi effettuati e le spese sostenute secondo le direttive impartite al riguardo dal competente responsabile della struttura organizzativa del Consiglio. Accertano, altresì, che i mezzi siano in regola con gli adempimenti fiscali e assicurativi.
Art. 39
Carico e scarico dei beni patrimoniali
1. I beni patrimoniali sono inventariati sulla base di buoni di carico firmati dal consegnatario del bene. Lacquisizione del bene è segnalata al responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio per le conseguenti registrazioni.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili non più idonei alluso, non più necessari o che sono andati perduti è effettuata dal dirigente del centro di responsabilità e segnalato, per le conseguenti rettifiche inventariali, al responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio. Il provvedimento accerta la sussistenza di eventuali responsabilità, con obbligo di reintegro.
Art. 40
Ricognizione dei beni inventariati
e aggiornamento dei valori
1. I responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 7 dispongono, quando lo ritengano opportuno e, in ogni caso, almeno ogni cinque anni , la ricognizione dei beni inventariati. Con le operazioni di ricognizione, si provvede al rinnovo degli inventari e allaggiornamento del valore dei beni, ove necessario, sulla base dei criteri stabiliti dallarticolo 32. Le risultanze delle operazioni di ricognizione e di aggiornamento dei valori sono segnalate al responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio.
Art. 41
Inesigibilità dei crediti
1. Il responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di bilancio dichiara, al momento della predisposizione del rendiconto della gestione, linesigibilità dei crediti. La dichiarazione deve dimostrare che è stata espletata ogni azione per il recupero del credito e che si è proceduto allaccertamento delle cause del mancato pagamento e delle eventuali responsabilità.
2. I crediti dichiarati inesigibili sono stralciati dal conto del bilancio e conservati in apposita voce del conto del patrimonio sino al compimento dei termini di prescrizione.
Art. 42
Magazzini
1. Ove ne ravvisino la necessità, i responsabili delle strutture organizzative del Consiglio, di cui allarticolo 7, possono istituire magazzini per la conservazione di materiali di consumo o di scorta. Della costituzione è data notizia al responsabile della struttura organizzativa del Consiglio competente in materia di patrimonio.
2. Del valore dei materiali di consumo o di scorta conservati nei magazzini si tiene conto nei prospetti previsti nellarticolo 33.
Capo V
ATTIVITA NEGOZIALE
Art. 43
Norme di riferimento
1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, lattività negoziale del Consiglio si svolge con losservanza delle norme dellUnione Europea, nazionali e regionali nella materia.
2. I manuali prevedono le modalità operative riguardanti la scelta del contraente, compresa lapplicazione delle disposizioni in materia di pubblicità delle gare su siti informatici, nonché la stipulazione e lesecuzione dei contratti di fornitura e di appalto di servizi e di opere.
Art. 44
Determinazioni a contrattare
1. Nellambito degli indirizzi e dei programmi definiti dallUfficio di Presidenza, e fatti salvi i casi nei quali siano previste competenze di specifici uffici, le determinazioni a contrattare sono assunte dai responsabili apicali delle strutture attualmente denominate, dalla l.r. 51/1997, Direzioni regionali del Consiglio secondo le rispettive competenze ovvero, per lUfficio di Presidenza, lUfficio del difensore civico ed il Comitato regionale per le comunicazioni, dai responsabili individuati, per ciascuno, dallUfficio di Presidenza stesso.
2. La determinazione a contrattare indica:
a) il fine che sintende perseguire con il contratto;
b) loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente individuate tra quelle previste dalle norme richiamate nellarticolo 43 e le ragioni che ne sono alla base;
d) i riferimenti finanziari del contratto in termini di accertamento dentrata o di impegno di spesa.
Art. 45
Trattativa privata
1. Per i contratti che prevedano una spesa stimata di importo inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria, è consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con lacquisizione di almeno tre offerte, nelle seguenti ipotesi:
a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso, oppure offerte inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa indicata nellarticolo 43, purché le condizioni dellappalto non vengano sostanzialmente modificate;
b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale, finanziaria o assicurativa, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando lofferta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;
c) per le spese di promozione;
d) per le spese riguardanti lacquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonché la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.
2. Per laffidamento di contratti di valore non superiore a 150.000 Euro al netto dellIVA è consentita la trattativa privata mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno tre concorrenti.
3. E consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:
a) per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire od eseguire in conformità ai requisiti richiesti;
b) quando lacquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) per la locazione di immobili;
d) quando allacquisizione di beni o di servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza;
e) per laffidamento di incarichi professionali ove la scelta del prestatore dopera è basata su un rapporto fiduciario;
f) per laffidamento al medesimo contraente di forniture o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o allampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà o incompatibilità tecniche;
g) per lacquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dellimporto del contratto originario;
h) per acquisti relativi a prodotti di largo consumo che consentono confronti con prezzi correnti di mercato;
i) quando trattasi di contratti il cui valore stimato non superi i 50.000 Euro al netto dellIVA;
4. Per il raggiungimento di obiettivi istituzionali, il Consiglio può stipulare convenzioni o contratti con enti pubblici ed organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gare.
Art. 46
Spese in economia
1. I lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per ciascuna specie di spesa con deliberazione dellUfficio di Presidenza, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili e loro accessori;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) illuminazione e riscaldamento di locali;
d) pulizia, riparazione e manutenzione di locali;
e) montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa e riproduzione di tabulati, disegni, documenti e simili;
g) abbonamenti a riviste e periodici e acquisto di libri;
h) provviste di vestiario ed effetti vari per il personale dipendente;
i) spese per lorganizzazione di convegni e per la partecipazione a mostre;
l) spese di pubblicità relative a notizie sullattività istituzionale del Consiglio;
m) stampa di pubblicazioni;
n) locazione di immobili a breve termine e noleggio temporaneo di mobili e strumenti;
2. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia limporto:
a) le provviste e i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne lesecuzione nel termine previsto dal contratto rescisso o risolto;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è possibile avvalersi della facoltà di imporne lesecuzione;
c) i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni doganali di materiali e relative assicurazioni.
3. Le procedure e le modalità per lesecuzione delle spese in economia sono previste nei manuali.
Art. 47
Stipulazione dei contratti
1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, qualora non sia stabilito nellavviso dasta o nella lettera dinvito che il verbale tiene luogo del contratto, sono stipulati in forma pubblica o in forma pubblica amministrativa. Quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere secondo luso del commercio.
2. I contratti per i lavori, gli acquisti e le forniture sono stipulati dai responsabili delle strutture organizzative di cui allarticolo 7 con le modalità previste nei manuali.
3. Le funzioni di ufficiale rogante per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa sono svolte dal Segretario generale del Consiglio ovvero da altro funzionario designato dallUfficio di Presidenza.
Art. 48
Convenzioni e contratti associativi
1. Per lo svolgimento di attività istituzionali, il Consiglio può stipulare convenzioni di adesione a consorzi di diritto pubblico o di partecipazione a società regionali, ovvero contratti associativi per lacquisizione di partecipazioni in organismi di tale natura.
2. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti previsti nel comma 1 spetta al Presidente sulla base di specifica deliberazione dellUfficio di Presidenza.
Capo VI
SCRITTURE CONTABILI
Art. 49
Scritture finanziarie e patrimoniali
1. Le strutture organizzative del Consiglio competenti in materia di gestione finanziaria e di gestione patrimoniale tengono le scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino, in ogni loro particolare aspetto, gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni.
2. I manuali prevedono le modalità di tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali.
Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Applicazione delle modalità di gestione in vigore
1. Fino a quando non saranno approvati i manuali di cui allarticolo 4, il Consiglio applica, per lamministrazione e la gestione del bilancio, le modalità e le procedure in vigore.
Art. 51
Servizio di Tesoreria
1. Nellattesa di dare applicazione ai disposti di cui allarticolo 27, il Consiglio continua ad avvalersi, per la gestione delle entrate e delle spese del bilancio, del servizio di tesoreria della Regione.
Art. 52
Abrogazione
1. Con lentrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per lautonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale in attuazione della legge 6 dicembre 1973, n. 853", approvato dal Consiglio regionale in data 19 luglio 1984.