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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

Codice 25.3
D.D. 6 novembre 2001, n. 1588

Autorizzazione idraulica n. Au-0431 per il mantenimento dell’attraversamento, con linea elettrica, del fiume Dora Riparia, in loc. ex ponte Principessa Clotilde, in Torino. Ditta: Azienda Energetica Metropolitana di Torino S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare in sanatoria, ai soli fini idraulici, l’A.E.M. di Torino, con sede in Torino via Bertola n. 48, al mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati di rilevo allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo);

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. per quanto attiene agli aspetti di tutela idraulica, l’attraversamento aereo dovrà risultare conforme alle disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 21.3.1988 e s.m.i. sia nei riguardi della stabilità dei sostegni, sia dell’altezza dei conduttori dalle sponde e dalle acque non navigabili; mentre, in ordine all’osservanza delle minime distanze di rispetto fluviale delle strutture di sostegno dai cigli di sponda, di cui all’art. 96 lettera f del R.D. 523/1904, dovrà essere accertata la deroga - sancita da norme locali (P.R.G.C.) così come già richiesto nella nota di questo Settore avente Prot. N. 34550/2001;

5. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6. in forza degli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998, dell’art. 59 della L.R. 44/2000, del D.P.C.M. 22.12.2000, relativi alle nuove competenze attribuite alla Regione, con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio (precedentemente di spettanza del Ministero delle Finanze), al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale circa l’interferenza dell’impianto con le aree demaniali in questione;

7. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera