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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002
Codice 25.5
D.D. 5 novembre 2001, n. 1585
Autorizzazione idraulica n. 1130 per opere di sistemazione idraulico-forestale e di riqualificazione ambientale nel bacino idrografico del rio Val Bonina. Richiedente: Associazione tra i Comuni di Moransengo (capofila) e Cavagnolo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di esprimere, sugli atti progettuali relativi alla sistemazione idraulico-forestale e di riqualificazione ambientale nel bacino idrografico del rio Val Bonina in comune di Moransengo, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, lesecuzione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
6. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole