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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002
Codice 25.3
D.D. 5 novembre 2001, n. 1583
Autorizzazione Idraulica n. 68/01 per lesecuzione di ulteriori lavori di consolidamento della volta del ponticello sul Rio Santena, esistente al km. 22+503, della linea ferroviaria Torino-Genova, ubicato al confine tra i Comuni di Chieri e Riva presso Chieri. Ditta: Rete Ferroviaria Italiana - Divisione Infrastrutture di Torino
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini della continuità dellesercizio ferroviario, nelle more delladeguamento del manufatto alle prescrizioni della Direttiva n. 2, approvata dallAutorità di Bacino del Fiume Po in data 11.05.1999, recante i Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche allinterno delle fasce A e B, che al punto 3.3.1. prescrive lapplicazione di tali criteri anche ai corsi dacqua di modeste dimensioni, la Rete Ferroviaria Italiana - Divisione Infrastrutture di Torino, con sede in Via Sacchi n. 3, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera di attraversamento;
3. il materiale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso dacqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 3 (tre) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, il termine dei lavori non potesse avere luogo entro la data prevista;
7. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto esistente (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato nelle more dellesecuzione degli interventi di adeguamento del manufatto di attraversamento esistente, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
11. lautorizzazione è accordata ai soli fini di garantire la continuità dellesercizio ferroviario, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, in quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione, anche per quanto riguarda eventuali problemi di natura idraulica dovuti allinsufficienza della luce libera di deflusso in corrispondenza del manufatto in argomento;
12. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera