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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

Codice 25.7
D.D. 29 ottobre 2001, n. 1560

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un’opera per lo scarico di acque meteoriche area industriale nel Rio Strego nel territorio del Comune di Boca. Ditta: Soc. Immobiliare Lyceum S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Moncucco Torinese (AT) residente in Via Mosso n. 4 Moncucco Torinese ad eseguire gli interventi in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la risponednza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

6. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

7. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/99 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell’opera.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni inannzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole