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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

Codice 18.2
D.D. 31 gennaio 2002, n. 14

Legge 5/8/1978, n. 457, art. 3 comma 1, lettera r-bis), Edilizia Residenziale Sovvenzionata e legge 5/4/1992, n. 104, art. 31, comma 2, Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle persone handicappate - Contributi pubblici per soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap - Assegnazione dei finanziamenti agli Enti attuatori

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di assegnare agli Enti attuatori, così come risulta dall’allegato “A” alla presente determinazione, il finanziamento ammissibile concesso con la determinazione dirigenziale n. 163 del 4 ottobre 2001, ai sensi della legge 5/8/1978 n. 457, art. 3 comma 1, lettera r-bis), e legge 5/4/1992 n. 104, art. 31, comma 2, per gli interventi atti a soddisfare le esigenze abitative di persone portatrici di handicap che risultano suddivisi in:

- A) di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare;

- B) di fruibilità e visitabilità dell’alloggio.

L’importo complessivo assegnato a ciascun Ente attuatore, fermo restando il finanziamento ammissibile per ciascun intervento individuato, risulta essere il seguente:



- A.T.C. di Torino    euro     1.535.064,84    pari a L.     2.972.300.000;
- A.T.C. di Asti    euro     169.811,03    pari a L.     328.800.000;
- A.T.C. di Biella    euro     58.757,30    pari a L.     113.770.000;
- A.T.C. di Novara    euro     12.911,42    pari a L.     25.000.000;
- Comune di Biella    euro     4.851,60    pari a L.     9.394.000;
- Comune di Sambuco (CN)    euro     15.493,71    pari a L.     30.000.000



per un importo complessivo pari a euro 1.796.889,90 pari a L. 3.479.264.000

2) di confermare, così come indicato al punto 5) dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-2008 del 22 gennaio 2001, che gli interventi saranno attuati ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 e s.m.i. ed in conformità al Regolamento regionale di attuazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di cui al D.P.G.R. n. 1522 del 4 aprile 1995, pubblicato sul B.U.R. n. 15 del 12/4/1995 e s.m.i. Per quanto riguarda i criteri per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dei fondi attribuiti si fa riferimento alla D.G.R. n. 1-4297 del 5/11/2001

3) di stabilire, ai sensi dell’art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i. che gli Enti attuatori di cui all’allegato “A” alla presente determinazione devono pervenire all’inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo