Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

Codice D3
D.D. 28 dicembre 2001, n. 925

Pubblico incanto per la fornitura a titolo di noleggio del sistema di duplicazione, stampa e copiatura ad alta produttività per il centro stampa del Consiglio Regionale del Piemonte. Approvazione degli atti di gara, aggiudicazione definitiva ed affidamento in favore in Danka Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1) Di approvare - per le motivazioni espresse in premessa - gli allegati verbali relativi al pubblico incanto per la fornitura, a titolo di noleggio, del sistema di duplicazione, stampa e copiatura ed alta produttività per il Centro Stampa del Consiglio regionale, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione (Rep. n. 6 del 20 aprile 2001, Rep. n. 11 del 22 giugno 2001, Rep. n. 12 del 29 giugno 2001, Rep. n. 14 del 9 luglio 2001, Rep. 15 del 12 luglio 2001, Rep. n. 22 del 20 settembre 2001, Rep. n. 23 del 28 settembre 2001, Rep. n. 24 del 2 ottobre 2001, Rep. n. 25 del 4 ottobre 2001, Rep. n. 26 del 22 ottobre 2001, Rep. n. 28 del 29 ottobre 2001, Rep. n. 33 del 16 novembre 2001 e Rep. n. 35 del 4 dicembre 2001);

2) di aggiudicare - per le motivazioni espresse in premessa - la fornitura, a titolo di noleggio, del sistema di duplicazione, stampa e copiatura ad alta produttività per il Centro Stampa del Consiglio regionale a Danka Italia S.p.A., con sede in Milano - Via Pisani Vittor n. 27, che ha ottenuto il punteggio più alto pari a punti 85,50/100;

3) di affidare, pertanto, l’appalto in questione a Danka Italia S.p.A. per la durata di quattro anni, riconoscendo un canone contrattuale mensile di L. 13.766.075 - Euro 7.109,58 (corrispondente al canone complessivo di L. 660.771.600 - Euro 341.260,05), nonchè il prezzo copia unitario per tirature eccedenti le quantità comprese nel canone di L. 10,49 - Euro 0,0054176;

4) di subordinare l’affidamento di cui sopra all’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa antimafia (D.lgs 8.8.1994, n. 490 e s.m.i.);

5) di procedere alla stipulazione del contratto di cui trattasi, per mezzo di scrittura privata ai sensi dell’art. 33 lett. b) della legge regionale 23 gennaio 1984 n. 8 e s.m.i., fatta salva la facoltà di disporre l’ordinazione della fornitura anche in pendenza della formale stipulazione del contratto;

6) di rinviare l’impegno della predetta spesa a successivi provvedimenti sui competenti capitoli dei bilanci degli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005.

Il Direttore regionale
Wally Montagnin