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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

Comunicato dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte

Bando per l’istituzione dei Centri di Servizio per il volontariato

Il Direttore regionale rende noto che il Comitato di Gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Piemonte ha indetto il bando per l’istituzione dei Centri di Servizio per il volontariato.

Tale bando prevede l’istituzione di nove Centri di Servizio, di cui uno per ciascuna delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e due per la provincia di Torino, ed è integralmente pubblicato in allegato.

Il Direttore regionale alle Politiche Sociali
Ruggero Teppa

BANDO PER L’ISTITUZIONE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI CUI ALL’ART. 15 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 E DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL TESORO 8 OTTOBRE 1997.

Premesso che

* attualmente sono presenti sul territorio della Regione Piemonte tre Centri di servizio, con sede ad Asti, Biella e Torino;

* pur riconoscendo la validità dell’operato degli anzidetti Centri di servizio, è emersa l’esigenza di una più efficace distribuzione delle aree territoriali di competenza degli stessi al fine di garantire un maggior legame tra di essi e le organizzazioni fruitrici dei servizi;

* i Centri di servizio devono possedere snellezza e versatilità strutturale ed organizzativa, in modo da dare risposte valide ed effettivamente aderenti ai bisogni delle organizzazioni di volontariato;

* il Comitato di gestione, in considerazione delle peculiarità del volontariato e del territorio regionale, ritiene opportuno modificare le competenze territoriali dei Centri di servizio piemontesi, istituendone uno per ciascuna provincia ad eccezione della provincia di Torino per la quale, in base al fatto che oltre il 50% delle organizzazioni di volontariato piemontesi opera nell’ambito di detta provincia, ne sono previsti due;

* in conseguenza di quanto sopra, il Comitato di gestione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 5 del D.M. 8 ottobre 1997, ha deliberato, nella riunione del 21 novembre 2001, la cancellazione dall’Elenco, di cui alla lettera c), comma 6, art. 2 del D.M. 8 ottobre 1997, degli attuali Centri di servizio a decorrere dal 31 dicembre 2002 al fine di consentire il regolare completamento delle attività programmate e già ammesse a finanziamento per l’anno 2002;

Tutto ciò premesso

il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Piemonte indice il seguente bando per l’istituzione di nove Centri di servizio, di cui uno per ciascuna delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e due per la provincia di Torino.

I Centri di Servizio si costituiscono come strumenti per il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa di riferimento e dal presente bando. Per esprimersi pienamente secondo gli obiettivi previsti i Centri di Servizio dovranno operare con metodologie e mezzi che ne assicurino l’efficienza e l’efficacia, in una logica di massima economicità, anche attraverso un radicamento diffuso nel territorio di competenza. Dovranno, pertanto, essere strutture prontamente riconvertibili all’occorrenza, rispondere alle esigenze effettivamente esistenti nelle diverse realtà, sfruttando appieno le opportunità già presenti localmente, ed operare per una razionale ottimizzazione delle risorse cercando il massimo rapporto tra loro e con tutti i soggetti pubblici e privati che possono contribuire al raggiungimento delle loro finalità.

1. Soggetti legittimati a proporre le istanze

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997, possono presentare richiesta per l’istituzione di un Centro di servizio di cui all’art. 15 della Legge 266/1991:

(a) gli enti locali;

(b) le organizzazioni di volontariato di cui all’art. 3 della legge 266/1991, in numero di almeno cinque;

(c) gli enti e le casse di cui all’art. 1, comma 1 del D.M. 8 ottobre 1997;

(d) le federazioni di volontariato di cui all’art. 12, comma 1 della legge 266/1991.

2. Centri di servizio

Possono essere Centri di servizio:

(a) un’organizzazione di volontariato di cui all’art. 3 della legge n. 266/1991, regolarmente iscritta nel Registro del volontariato della Regione Piemonte;

(b) oppure, in alternativa, un’entità giuridica con sede nella Regione Piemonte costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse, il cui atto costitutivo o statuto preveda l’effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze devono essere avanzate al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Piemonte, per il tramite dell’ente locale (Provincia) ove ciascun Centro di servizio intende istituire la propria sede. Una copia dell’istanza, con allegate le copie dei prescritti documenti, deve essere inviata, per conoscenza, direttamente al Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato presso la Regione Piemonte - con sede in Torino, Corso Stati Uniti, n. 1, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, corredata dall’attestazione del ricevimento da parte dell’ente locale interessato, e al Comune ove il Centro di Servizio avrà sede.

L’ente locale (Provincia), entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette al Comitato di gestione il proprio parere in materia. Qualora l’ente locale non provveda ad inoltrare il parere di propria competenza entro il termine prefissato, il Comitato di gestione procederà all’istruzione dell’istanza in assenza del suddetto parere.

Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 24 aprile 2002.

4. Contenuto dell’istanza

L’istanza, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i richiedente/i, deve essere prodotta in carta semplice e recare l’indicazione e la sottoscrizione di chi assume la responsabilità amministrativa dell’istituendo Centro di servizio.

All’istanza devono essere allegati:

(a) idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti che legittimano il/i soggetto/i richiedente/i a proporre la domanda;

(b) copia dell’atto costitutivo del soggetto candidato ad essere Centro di servizio e del suo statuto nel quale deve essere prevista la possibilità di ampliamento della base associativa al fine di favorire la più ampia partecipazione del volontariato locale;

(c) regolamento con cui si intende disciplinare il funzionamento del Centro di servizio, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.M. 8 ottobre 1997;

(d) eventuale decreto di iscrizione nel Registro regionale;

(e) programma biennale dettagliato dell’istituendo Centro di servizio contenente gli elementi essenziali di seguito indicati al punto 5;

(f) attestazione del ricevimento dell’istanza da parte dell’ente locale (Provincia).

Qualora l’istanza sia inviata da un ente locale, i richiesti allegati a) e f) non devono essere trasmessi.

È in facoltà del soggetto proponente allegare all’istanza anche i “curriculum” delle persone che assumeranno incarichi manageriali e/o professionali nonché l’indicazione delle organizzazioni componenti la compagine dell’istituendo Centro di servizio.

Il Comitato di gestione, in sede di valutazione delle istanze ricevute, si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti e/o ulteriore documentazione integrativa delle istanze presentate.

5. Elementi essenziali del programma

(a) La progettualità

Il programma per un Centro di servizio deve contenere i seguenti elementi:

* obiettivi del Centro;

* ambiti di intervento;

* modalità/metodologia di intervento;

* tempi di realizzazione;

* descrizione analitica sia dei progetti, strumenti, iniziative, attività e servizi che il Centro di servizio intende realizzare per sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi campi, sia delle relative modalità di attuazione, in un’ottica di rafforzamento della cultura della solidarietà, nonché di promozione di nuove iniziative di volontariato e di potenziamento di quelle esistenti;

* budget di spesa per il primo biennio di attività (2003-2004), con specificazione dei mezzi posseduti, dei mezzi che si ricercano all’esterno delle provvidenze di cui alla legge sul volontariato, dei mezzi che si richiedono a titolo di finanziamento al Comitato di gestione, con descrizione analitica delle spese relative ai servizi offerti. Tali budget dovranno prevedere una calibrata distribuzione delle risorse in modo che i costi fissi non superino indicativamente il 25% del preventivo di spesa del programma. I budget dovranno essere accompagnati da un “bilancio sociale”.

(b) Ambiti e servizi

Sono finanziabili i progetti che prevedono interventi almeno in quattro dei seguenti ambiti:

* servizi di crescita e rafforzamento della cultura della solidarietà, di promozione di nuove iniziative di volontariato e di incentivazione di quelle esistenti (attività di carattere locale, nazionale e internazionale delle organizzazioni di volontariato; analisi dei bisogni; attività sperimentali, etc.);

* servizi di consulenza, sostegno ed assistenza qualificata in campo giuridico, fiscale, amministrativo contabile e commercialistico anche in relazione alla programmazione, all’avvio e alla realizzazione di attività specifiche (aiuto alla compilazione e stesura dei bilanci, etc.); costituzione e funzionamento delle organizzazioni di volontariato; legislazione nazionale e regionale, direttive dell’Unione Europea in materia; convenzioni e rapporti con gli enti pubblici e locali, organizzazioni di volontariato e legislazione nei paesi dell’Unione europea; consulenza su organizzazione, sviluppo e consolidamento delle organizzazioni di volontariato, etc.);

* servizi di formazione e qualificazione in favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato anche con l’uso di nuove tecnologie e strumenti di formazione a distanza;

* servizi di informazione e documentazione, trasmissione di notizie e dati in materia di volontariato locale, nazionale e internazionale (con particolare attenzione ai programmi europei); ricerca, documentazione e informazione sui vari settori di intervento delle organizzazioni di volontariato (ricerche sui campi di intervento del volontariato, banche dati, etc.); informazione sulle organizzazioni di volontariato in regione, in Italia e all’estero (per settori, consistenza, esperienze, possibili scambi di esperienze, collaborazioni e confronti); informazione - formazione su finanziamento, autofinanziamento, possibilità di finanziamento pubblico e privato, programmi della Commissione Europea; pubblicazioni di documentazione comunque informativa, ricerche, manuali su aspetti fiscali, legali, materiale e metodi di formazione, sostegno a pubblicazioni e a ricerche delle organizzazioni di volontariato;

* supporti, sotto forma di servizi, per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività;

* attività di promozione della capacità progettuale del volontariato attraverso servizi finalizzati al supporto di specifici progetti realizzati dalle organizzazioni di volontariato.

6. Criteri di priorità

In sede di istruzione delle istanze e di valutazione dei relativi programmi, verranno considerati come elementi prioritari i seguenti criteri di valutazione:

(a) universalità nell’offerta dei servizi: vengono privilegiati i programmi che maggiormente garantiscono l’universalità dell’offerta dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Registro regionale del volontariato) del territorio di competenza e che meglio esplicitano le metodologie e gli strumenti utilizzati per consentire ad ogni organizzazione di usufruire dei servizi offerti;

(b) rappresentatività: tale criterio tiene conto del numero, del tipo e del radicamento sul territorio delle organizzazioni di volontariato chiamate ad essere - insieme ad altri soggetti giuridici - Centro di servizio per garantire la più ampia presenza del volontariato locale;

(c) gamma dei servizi offerti: vengono preferiti i programmi che prevedono lo svolgimento del maggiore numero delle attività/servizi indicati dal presente bando;

(d) articolazione dei servizi offerti: sono oggetto di particolare valutazione i programmi che prevedono una congrua e significativa articolazione territoriale delle attività svolte nell’ambito del territorio di competenza;

(e) ottimizzazione delle risorse: vengono privilegiati i programmi che prevedono adeguati livelli di collegamento e coordinamento operativo con gli altri Centri di servizio, con le altre realtà operanti nel mondo del volontariato e del terzo settore, con agenzie formative, banche dati, altri soggetti ed istituzioni (locali, regionali, nazionali ed internazionali) impegnati in attività che interessano il volontariato;

(f) specializzazione dei Centri di servizio: sarà particolarmente valutato il programma che offre maggiori garanzie sulla complementarietà tra i Centri di servizio;

(g) nuova progettualità: sono oggetto di positiva valutazione i Centri di servizio che sono in grado di promuovere la capacità progettuale delle organizzazioni di volontariato che si integrano con i diversi attori sociali e sulla base di bisogni espressi dal territorio;

(h) valorizzazione delle risorse locali: vengono privilegiati i programmi che prevedono una maggiore valorizzazione delle competenze, esperienze e specificità presenti sul territorio e la capacità di metterle a disposizione degli altri Centri di servizio;

(i) impiego delle risorse disponibili: vengono preferiti i programmi che prevedono il rapporto più elevato fra l’ammontare delle somme necessarie all’espletamento dei servizi a favore delle organizzazioni di volontariato e l’ammontare delle spese fisse necessarie al funzionamento del Centro di servizio, fermo restando il limite per le spese fisse di funzionamento come previsto al precedente punto 5) Elementi essenziali del programma, lettera a) La progettualità. Sarà prestata inoltre particolare attenzione ai programmi che prevedono l’utilizzo di strutture e mezzi propri degli istituendi Centri di servizio.

(j) modalità gestionale: sono particolarmente valutati i programmi che prevedono apparati “leggeri”, che valorizzano le competenze maturate all’interno del mondo del volontariato e/o del terzo settore, con particolare riferimento alla capacità di mettere in rete, coordinare, collegare, progettare tra gruppi e in gruppi e organizzazioni diverse. In questo quadro, saranno privilegiati programmi che sviluppano forme di collaborazione con agenzie specializzate nei diversi ambiti, stimolando l’attivazione di professionalità nel terzo settore;

(k) finanziamento dei Centri di servizio: vengono privilegiati i programmi che, oltre all’utilizzo del Fondo speciale regionale, documentano il possibile ricorso a fonti di finanziamento alternative per le attività programmate;

(l) congruità dei budget preventivi: vengono privilegiati i programmi che prevedono il più congruo rapporto fra le spese preventivate e il bacino territoriale servito, tenendo conto della qualità e quantità dei servizi offerti nella logica del customer satisfaction;

(m) esperienza nel settore: viene considerato come elemento qualificante la provata esperienza e capacità nella organizzazione e realizzazione di attività che favoriscono una migliore attivazione di azioni per il volontariato.

7. Istituzione dei Centri di servizio

Il Comitato di gestione, valutate le istanze pervenute nel termine indicato, istituisce i Centri di servizio che inizieranno la loro attività a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Qualora per determinate province non venga avanzata alcuna istanza per l’istituzione del Centro di servizio ovvero le istanze non risultino ammissibili o i relativi programmi non vengano ritenuti adeguati, il Comitato di gestione si riserva di assegnare la competenza su tali province ai Centri di servizio delle province limitrofe, sentiti i Centri interessati.

Il Comitato di gestione provvede ad iscrivere i Centri di servizio nell’apposito elenco predisposto dal Comitato stesso, ai sensi di cui all’art. 2. comma 6, lett. e) D. M. 8 ottobre 1997, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I Centri di servizio sono tenuti a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, sulla base di schemi indicati dal Comitato di gestione. I Centri di servizio dovranno altresì predisporre un bilancio sociale annuale. Tali bilanci devono essere trasmessi per raccomandata al Comitato di gestione il quale provvederà a tutte le verifiche che riterrà necessarie.

I Centri di servizio così costituiti dovranno anche farsi carico di dare continuità alle convenzioni in corso, relativamente al territorio di competenza, stipulate dagli attuali Centri di servizio.

I nuovi Centri di servizio dovranno altresì farsi carico di proseguire, sempre relativamente al territorio di competenza, le attività programmate ed ammesse a finanziamento ma non ancora realizzate dagli attuali Centri di servizio: le risorse originariamente stanziate per tali iniziative saranno riassegnate dal Comitato ai nuovi Centri.

I Centri di servizio dovranno garantire, ai sensi della vigente normativa, l’accessibilità ai locali, nei quali saranno realizzate le loro iniziative, anche ai portatori di handicap.

Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.