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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Cascinette d’Ivrea (Torino)

Statuto comunale

Parte Prima

I caratteri della Comunità

TITOLO I

LA COMUNITA’ E L’ENTE

Art. 1 (Definizione della comunità)

Art. 2 (Definizione dell’ente)

Art. 3 (Principi istituzionali)

Art. 4 (Principi dell’attività)

Art. 5 (Regolamenti)

Art. 6 (Partecipazione al procedimento normativo e pubblicità)

TITOLO II

LA PARTECIPAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 7 (Forme di partecipazione e valorizzazione)

CAPO I - LE ASSOCIAZIONI

Art. 8 (Associazioni)

CAPO I I - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 (Forme di partecipazione popolare)

Art. 10 (Istanze, proposte e petizioni)

Art. 11 (Iniziativa deliberativa avanti agli organi politici)

Art. 12 (Referendum consultivo e abrogativo)

Art. 13 (Ammissibilità dei referendum)

Art. 14 (Manifestazione referendaria)

Art. 15 (Consultazioni popolari)

Art. 16 (Consulte comunali di settore)

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17 (Difensore civico)

TITOLO III

LE FUNZIONI E I SERVIZI PUBBLICI

Art. 18 (Principi dell’azione amministrativa)

CAPO I - L’INFORMAZIONE

Art. 19 (Principi dell’informazione)

Art. 20 (Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

Art. 21 (Richieste di informazioni e documenti)

Art. 22 (Deposito di atti e inizio del procedimento)

CAPO II - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23 (Principi del procedimento)

Art. 24 (Forme di partecipazione al procedimento)

CAPO III - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25 (Principi di gestione)

Art. 26 (Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

Art. 27 (Istituzioni)

Art. 28 (Indirizzo e vigilanza)

Parte Seconda

La struttura

TITOLO I

GLI ORGANI E GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 29 (Organi del comune)

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 (Composizione e competenze del Consiglio comunale)

Art. 31 (Funzionamento del Consiglio comunale)

Art. 32 (Consiglieri comunali)

Art. 33 (Commissioni consiliari, di controllo e garanzia)

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34 (Composizione e funzionamento)

Art. 35 (Competenze)

CAPO III - IL SINDACO

Art. 36 (Elezione, durata in carica e decadenza)

Art. 37 (Competenze)

Art. 38 (Assessori e delegazione di poteri)

Art. 39 (Vicesindaco)

CAPO IV - GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 40 (Segretario comunale)

Art. 41 (Responsabili degli uffici)

TITOLO II

L’ORGANIZZAZIONE

Art. 42 (Fonti)

CAPO I - LA COOPERAZIONE

Art. 43 (Principi di cooperazione)

Art. 44 (Forme di cooperazione)

CAPO II - I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA

Art. 45 (Eleggibilità)

Art. 46 (Nomina o elezione)

Art. 47 (Nomine del Sindaco)

Art. 48 (Nomine del Consiglio comunale)

TITOLO III

I CONTROLLI ECONOMICI FINANZIARI

Art. 49 (Principi e criteri)

Art. 50 (Controllo di gestione)

Art. 51 (Controllo finanziario)

Art. 52 (Competenze del revisore)

Art. 53 (Beni comunali e contratti)

TITOLO IV

LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 (Entrata in vigore dello statuto e sue modificazioni)

Art. 55 (Attuazione di disposizioni statutarie)

Art. 56 (Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

Parte prima
I caratteri della Comunità

TITOLO I
LA COMUNITA’ E L’ENTE

Art. 1
(Definizione della Comunità)

1. La comunità dei Cascinettesi costituisce l’ente denominato Comune di Cascinette d’Ivrea, che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. La rivendicazione della municipalità, la valorizzazione culturale del lavoro e dell’ambiente sono elementi costitutivi della comunità dei Cascinettesi, che si vogliono sviluppare e favorire attraverso il riconoscimento ed il confronto con le altre esperienze di popolazioni e comunità vicine e lontane. L’ente ricerca altresì un equilibrato rapporto fra insediamenti abitativi, attività economiche e tutela dei beni ambientali.

3. Il Comune di Cascinette di Ivrea promuove le condizioni necessarie affinché i programmi di riorganizzazione regionale preordinati all’unione o alla fusione con la Città di Ivrea e i comuni limitrofi avvenga con le garanzie indispensabili a tutelare l’autonomia e l’identità della comunità di origine, salvaguardando alla Municipalità di Cascinette di Ivrea le funzioni e i servizi attualmente esistenti.

Art. 2
(Definizione dell’ente)

1. Il territorio della comunità cascinettese è indicato dai confini del Comune di Cascinette d’Ivrea.

2. Il Comune di Cascinette d’Ivrea è ente territoriale di diritto pubblico titolare della capacità giuridica di agire di diritto pubblico e di diritto privato, fatti salvi i limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica Italiana e dalle norme di diritto comunitario.

3. Lo stemma ed il gonfalone sono quelli approvati dal Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1985 con decreto n. 1648. L’uso e la riproduzione di detti simboli sono consentiti per soli fini istituzionali.

4. La sede legale dell’ente è nella casa municipale di piazza Municipio n. 1, ove è individuato uno spazio da destinare all’Albo pretorio, per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I criteri e le modalità di pubblicazione sono definiti dalla legge.

Art. 3
(Principi istituzionali)

1. L’azione dell’ente si informa ai principi di autonomia espressi dalla storia dei Comuni italiani, nei limiti della riconosciuta indivisibilità dell’ordinamento repubblicano italiano e dell’unità degli Stati membri dell’Unione Europea.

2. Il Comune di Cascinette d’Ivrea promuove e favorisce le relazioni istituzionali con gli altri enti pubblici per una migliore organizzazione dei servizi ai residenti. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al principio di equiordinazione delle diverse sfere di autonomia.

3. L’auto-organizzazione delle formazioni sociali è ritenuta un utile modo per soddisfare gli interessi di coloro che abitano il territorio comunale; l’ente ne favorisce lo sviluppo nei limiti delle proprie risorse e nel rispetto della realtà sociale, storica e culturale della comunità.

Art. 4
(Principi dell’attività)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea promuove la partecipazione dei residenti, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa e riconosce come obiettivo generale della propria attività il raggiungimento delle pari opportunità tra entrambi i generi, favorendo la presenza di entrambi i sessi alla cariche pubbliche.

2. Il Comune di Cascinette d’Ivrea adotta il metodo e gli strumenti della programmazione ed esercita in associazione agli altri comuni le funzioni locali di interesse sovracomunale.

3. Buona amministrazione, cortesia, trasparenza e pubblicità debbono guidare ogni atto dell’amministrazione comunale, riconoscendo a chiunque i mezzi atti ad ottenere imparzialità e correttezza nella gestione della pubblica amministrazione.

Art. 5
(Regolamenti)

1. L’attività del Comune di Cascinette d’Ivrea è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale, dal Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi, dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità, dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione e dal Regolamento di polizia locale.

2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo al compimento dei termini previsti per la pubblicazione degli stessi.

3. Il Sindaco cura la raccolta delle norme del Comune di Cascinette d’Ivrea corredata di adeguati indici di consultazione idonei per la pubblicazione anche informatica.

Art. 6
(Partecipazione al procedimento normativo e pubblicità)

1. Le proposte di regolamento di competenza del Consiglio comunale sono depositate per quindici giorni presso l’ufficio del Segretario comunale; del deposito è dato avviso al pubblico con comunicazione affissa all’Albo pretorio e con altre idonee forme di avviso scritto esposto presso i punti che sono indicati con atto generale dal Consiglio comunale all’inizio del mandato amministrativo.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni e memorie entro i trenta giorni successivi.

3. I regolamenti del consiglio comunale sono deliberati a maggioranza dei componenti e sono pubblicati all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, una prima volta subito dopo l’adozione, una seconda volta all’avvenuto controllo o approvazione degli organi competenti.

TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 7
(Forme di partecipazione e valorizzazione)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea garantisce la partecipazione dei residenti, anche in forma associata, delle forze sociali e degli utenti alla programmazione, alla gestione ed al controllo dei singoli servizi pubblici e alla vita amministrativa comunale.

2. In conformità al principio di sussidiarietà favorisce e valorizza le libere forme di organizzazione sociale a tutela di interessi diffusi culturali, economici e sociali, anche attraverso sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.

3. Il Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione che disciplina la partecipazione popolare, al procedimento amministrativo e l’accesso all’informazione.

CAPO I
LE ASSOCIAZIONI

Art. 8
(Associazioni)

1. Ogni associazione con sede nel territorio del Comune di Cascinette d’Ivrea, ha diritto di partecipare all’azione amministrativa dell’ente. Ai fini del presente Statuto sono equiparate alle associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, ogni altra organizzazione riconosciuta senza scopo di lucro, le amministrazione pubbliche di istruzione di ogni ordine e grado.

2. Nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione è disciplinato l’accesso delle associazioni alle strutture e ai servizi comunali ed all’organizzazione degli enti dipendenti, nonché l’eventuale istituzione di un albo delle Associazioni.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9
(Forme di partecipazione popolare)

1. Le forme di partecipazione alla gestione dell’amministrazione pubblica del Comune di Cascinette d’Ivrea sono le istanze, le petizioni, le proposte, l’iniziativa per l’adozione di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum consultivo e abrogativo, le consultazioni, le consulte, nonché le altre forme deliberate dal Consiglio comunale che non importino spesa sul bilancio comunale.

Art. 10
(Istanze, proposte e petizioni)

1. Tutti i residenti, singoli o associati, possono presentare in forma scritta istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi collettivi o diffusi, ovvero per ottenere una migliore gestione amministrativa.

2. Sulla proposta o sulla petizione è assunta una motivata decisione entro sessanta giorni dal deposito delle stesse; la decisione è comunicata dal Sindaco agli interessati nei cinque giorni successivi alla sua adozione.

Art. 11
(Iniziativa deliberativa avanti agli organi politici)

1. Cento elettori del Consiglio comunale, o le Consulte comunali di settore, possono presentare una proposta di deliberazione avanti al Consiglio comunale, al Sindaco, o alla Giunta comunale per l’adozione degli atti di rispettiva competenza.

2. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, è sottoscritta dagli elettori con deposito presso l’ufficio del Segretario comunale, il quale ne dà comunicazione al Sindaco entro due giorni.

3. La proposta al Consiglio comunale è iscritta all’ordine del giorno entro quarantacinque giorni dal deposito. Ai presentatori è dato avviso della seduta almeno quindici giorni prima.

4. La proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal deposito ed il Sindaco comunica la decisione ai proponenti entro settanta giorni dal deposito della proposta.

Art. 12
(Referendum consultivo e abrogativo)

1. Un referendum consultivo dei cittadini residenti nel Comune di Cascinette d’Ivrea riguardante materie di esclusiva competenza locale, ovvero un referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di regolamenti comunali, o di deliberazioni generali degli organi comunali può essere richiesto da almeno il venti per cento degli elettori del Consiglio comunale risultante dall’ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti, secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

Art. 13
(Ammissibilità dei referendum)

1. Non possono essere proposti più di cinque quesiti, i quali devono essere facilmente comprensibili, determinati e relativi a materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono inammissibili i referendum consultivi e abrogativi in materia urbanistica, relativi a tributi, mutui o prestiti, persone fisiche, ivi compresa la loro nomina, elezione, designazione o revoca ad una carica o ufficio, nonché ad attività amministrative senza discrezionalità alcuna, o a provvedimenti cautelari, infine a quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni dal giorno del voto.

3. Il referendum abrogativo è altresì inammissibile se il quesito riguarda lo Statuto del Comune di Cascinette d’Ivrea, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

4. La Giunta comunale delibera sull’ammissibilità dei referendum, verifica la validità delle sottoscrizioni e il rispetto delle norme procedurali stabilite nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione entro trenta giorni dal deposito. Le deliberazioni sono comunicate ai rappresentanti dei sottoscrittori nei cinque giorni successivi.

Art. 14
(Manifestazione referendaria)

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti gli elettori residenti nel Comune di Cascinette d’Ivrea.

2. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sei mesi dal deposito delle sottoscrizioni. La votazione non può in ogni caso aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e circoscrizionali.

3. Il referendum è approvato qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Gli organi comunali competenti devono tenere conto dell’approvazione del referendum consultivo, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali.

5. Nei quattro anni successivi all’approvazione del referendum abrogativo, i competenti organi comunali non possono adottare deliberazioni di contenuto uguale, o analogo, a quello abrogato dagli elettori.

Art. 15
(Consultazioni popolari)

1. Consultazioni di residenti, o di utenti, o di categorie di essi, sono indette dal Sindaco su richiesta deliberata dal Consiglio comunale o dalla Giunta, secondo modalità che possono essere stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

2. Ai quesiti oggetto di consultazione si applicano le precedenti disposizioni sull’ammissibilità dei referendum. Non sono ammissibili consultazioni su questioni per le quali è iniziata una procedura referendaria. La consultazione non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 16
(Consulte comunali di settore)

1. Possono essere istituite dal Consiglio comunale consulte in materie determinate, composte da un numero massimo di dodici residenti.

2. Le Consulte, oltre all’iniziativa deliberativa avanti agli organi di governo, esprimono i pareri richiesti dagli organi di governo ed esercitano le altre competenze definite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17
(Difensore civico)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea istituisce l’ufficio del difensore civico in convenzione con il Comune di Ivrea cui possono aderire altri comuni limitrofi. Per la disciplina dell’elezione, delle funzioni e dei poteri del difensore civico si applicano le norme dello Statuto del Comune di Ivrea.

TITOLO III
LE FUNZIONI E I SERVIZI PUBBLICI

Art. 18
(Principi dell’azione amministrativa)

1. Tutti gli atti degli organi e dei funzionari debbono essere formulati in modo comprensibile ai destinatari, in modo da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.

2. L’istruttoria dei procedimenti deve essere eseguita in modo tale da offrire agli organi che debbono assumere la decisione tutte le alternative tecniche e amministrative consentite dalla legge, assicurando altresì la più ampia partecipazione alle decisioni.

3. Le funzioni e i servizi pubblici del Comune di Cascinette d’Ivrea sono disciplinate dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione, e dal Regolamento di polizia locale.

CAPO I
L’INFORMAZIONE

Art. 19
(Principi dell’informazione)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea assicura l’informazione dei residenti con mezzi idonei.

2. La Giunta comunale cura periodicamente l’informazione sull’attività svolta dall’amministrazione comunale, dagli enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, nonché sullo stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina. A tal fine il Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno invia al Consiglio comunale una dettagliata relazione.

3. Il Segretario comunale assicura l’accesso agli atti e alle informazioni degli interessati, adoperandosi affinché ogni violazione a sua conoscenza sia immediatamente rimossa.

4. La Giunta comunale definisce un programma di attuazione per l’informatizzazione dell’attività comunale, con possibilità di accesso per i destinatari, che consenta di dare a questi risposte tempestive, di partecipare e di fornire suggerimenti.

Art. 20
(Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

1. Tutti i dipendenti destinati al contatto con il pubblico devono portare in modo visibile l’indicazione del loro nome e cognome, dell’ente o ufficio cui appartengono e del grado; devono esibire il tesserino di riconoscimento con eguali indicazioni nei casi di occasionale contatto con il pubblico.

Art. 21
(Richieste di informazioni e documenti)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, salvo differimento per decreto motivato del Sindaco. Il rilascio di copie di atti può essere subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione.

2. Il Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse ogni informazione sul corso dei procedimenti, così da garantire un immediato riscontro sul relativo stato di avanzamento.

3. In particolare, gli interessati devono poter conoscere presso quale funzionario o dipendente è all’esame una pratica e chi è il responsabile del procedimento.

4. Il diritto di informazione dei consiglieri comunali è disciplinato dalla legge.

Art. 22
(Deposito di atti e inizio del procedimento)

1. I funzionari o dipendenti siti in uffici comunali aperti al pubblico sono tenuti a ricevere gli atti ad essi presentati, del deposito di essi è immediatamente rilasciata una ricevuta sottoscritta dal ricevente.

2. Il termine di inizio del procedimento decorre dal giorno in cui una domanda è depositata presso un qualsiasi ufficio comunale, anche se incompetente.

CAPO II
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 23
(Principi del procedimento)

1. Tutti i procedimenti amministrativi sono definiti da regolamenti, o atti generali, del Comune di Cascinette d’Ivrea che, in attuazione del principio di legalità, assicurino una tutela degli interessi pubblici o privati coinvolti, nonché una celere, efficiente ed efficace definizione.

2. Tutti i soggetti coinvolti da atti, provvedimenti, o comportamenti della pubblica amministrazione, o che intervengano nel procedimento, hanno diritto di essere informati dell’inizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti, secondo le forme e i termini previsti dalla legge e dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

3. I rappresentanti delle associazioni e comitati, nonché gli amministratori di condominio possono partecipare all’attività amministrativa del Comune di Cascinette d’Ivrea secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

Art. 24
(Forme di partecipazione al procedimento)

1. I soggetti indicati all’articolo precedente possono intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendendo visione o chiedendo copia degli atti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione, nonché depositando memorie scritte o documenti che l’amministrazione ha il dovere di valutare.

2. I termini per intervenire nel procedimento non possono essere inferiori ad un terzo di quello previsto per la sua conclusione.

CAPO III
I SERVIZI PUBBLICI

Art. 25
(Principi di gestione)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea può gestire i servizi pubblici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani o stranieri, attraverso tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dell’Unione europea.

2. Per ogni servizio pubblico è specificato un programma di gestione che stabilisce le modalità di soddisfazione dei bisogni sociali della comunità, indicando i diritti degli utenti nei confronti del gestore.

3. In particolare nell’organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti, della loro partecipazione alla definizione dei programmi di servizio pubblico e al controllo della attuazione degli stessi.

4. Il Consiglio comunale determina inoltre le modalità di accesso alle strutture che erogano servizi pubblici da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni e degli amministratori di condominio.

Art. 26
(Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Consiglio comunale delibera sull’assunzione o dismissione dei servizi pubblici con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. La scelta delle forme di gestione avviene sulla base di valutazioni comparative e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi di servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono invalide se tutti i Capigruppo non sono stati avvisati almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio comunale dell’avvenuto deposito presso l’ufficio del Segretario comunale di tutti i pareri degli organi competenti e della relazione illustrativa dei criteri di valutazione sopra indicati.

3. Negli atti costitutivi degli enti dipendenti, o cui partecipa il Comune di Cascinette d’Ivrea, o nelle concessioni da questa rilasciate è dichiarato espressamente di conoscere le norme del presente Statuto ed è stabilita l’obbligazione di prestarvi osservanza.

Art. 27
(Istituzioni)

1. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal regolamento comunale che le costituisce in conformità al presente Statuto, che è allegato al Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione.

2. Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

Art. 28
(Indirizzo e vigilanza)

1. Gli indirizzi in materia di servizi pubblici sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione delle singole forme di gestione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo.

2. La vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale è di competenza della Giunta che ne riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti. Gli stessi sono tenuti a riferire alle competenti commissioni consiliari anche in corso di gestione.

Parte seconda
La struttura

TITOLO I
GLI ORGANI E GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 29
(Organi del Comune)

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e gli altri organi di partecipazione e decentramento.

2. E’ organo di gestione il Segretario comunale, nonché gli altri dipendenti cui sono attribuite funzioni a rilevanza esterna in conformità alla legge o al presente Statuto.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30
(Composizione e competenze del Consiglio comunale)

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono disciplinate della legge.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono definite dalla legge.

Art. 31
(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. L’iniziativa deliberativa avanti al Consiglio comunale spetta al Sindaco, a ciascun consigliere comunale, ai singoli assessori nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Sono altresì titolari dell’iniziativa deliberativa gli elettori e le Consulte nelle materie e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione .

2. Il Sindaco presiede il Consiglio comunale e ne svolge le relative funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. Il Sindaco, in qualità di organo esecutivo, risponde alle interrogazioni, alle interpellanze, presenta proposte di deliberazione e prende parola, secondo l’ordine degli iscritti a parlare, per sé o in rappresentanza della Giunta comunale.

3. Il Consiglio comunale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Alle sedute partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto, anche gli assessori che non compongono il Consiglio comunale. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari in conformità al Regolamento del Consiglio comunale.

4. Le forme di convocazione, i procedimenti deliberativi, le modalità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché i casi d’eccezione in cui le sedute del Consiglio, non sono pubbliche, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale che è approvato e modificato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio comunale è convocato ogni dodici mesi per definire, adeguare e verificare l’attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 32
(Consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune, curano gli interessi locali e promuovono lo sviluppo della comunità. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare. Le dimissioni dal mandato di consigliere comunale sono presentate in forma scritta e motivata al Sindaco.

2. I consiglieri comunali decadono dalla carica ove non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, previa audizione del consigliere e fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di note difensive.

3. I diritti ed i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge, l’esercizio degli stessi è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale. L’obbligo di astensione e le conseguenze della sua violazione sono disciplinate dalla legge.

4. Il Sindaco o il Consiglio comunale può attribuire a singoli consiglieri il compito di espletare incarichi per oggetti determinati per un periodo non superiore al semestre. Al termine del suo mandato il consigliere riferisce al Consiglio comunale.

Art. 33
(Commissioni consiliari di controllo e di garanzia)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina l’istituzione di commissioni permanenti o per questioni determinate e ne regola altresì i poteri e il funzionamento.

2. L’elezione dei membri delle commissioni avviene per voto limitato alla maggioranza dei componenti di ciascuna di esse, affinché sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e ove possibile di entrambi i sessi.

3. Le commissioni di garanzia e di controllo, ivi comprese quelle di inchiesta sono costituite da tre membri. La presidenza di tali commissioni è assunta dal rappresentante eletto dalle minoranze.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 34
(Composizione e funzionamento)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, e da un numero di assessori determinato dal Sindaco, fino al massimo consentito dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, tuttavia possono essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

3. L’elezione, la durata in carica e la decadenza della Giunta comunale, ovvero la decadenza e la sostituzione dei suoi componenti, sono disciplinate dalla legge. La Giunta delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite dal Regolamento d’organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 35
(Competenze)

1. La Giunta emana gli atti generali e di indirizzo, nonché svolge compiti di vigilanza e di controllo non riservati dalla legge al Consiglio comunale, ovvero attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi comunali.

2. La Giunta adotta il Regolamento d’organizzazione degli uffici e servizi avente ad oggetto l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO III
IL SINDACO

Art. 36
(Elezione, durata in carica e decadenza)

1. L’elezione, la durata in carica, la decadenza e le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dalla legge.

2. Il Sindaco entro novanta giorni dalla prima adunanza della Giunta comunale presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato.

Art. 37
(Competenze)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza politico-istituzionale del Comune ed è responsabile dell’amministrazione comunale, determina gli indirizzi per l’attuazione delle norme dell’ordinamento italiano ed europeo ed esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Rappresenta l’ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale, stipula le convenzioni per il coordinamento di funzioni e servizi, gli accordi di partecipazione al procedimento e gli accordi di programma.

3. Convoca e presiede la Giunta comunale e le sedute di ogni altro collegio cui partecipa, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto.

4. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, preside o delega a presiedere le commissioni di disciplina, acquisisce le informazioni necessarie ed emana le direttive a precisazione o in deroga ai programmi o progetti dell’ente. Con ordinanza motivata può sospendere gli atti adottati dagli organi burocratici al solo fine di definire gli indirizzi necessari all’attività di gestione.

5. Indice i referendum comunali e le consultazioni e determina il calendario delle relative manifestazioni. Risponde, anche tramite assessori delegati, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 38
(Assessori e delegazione di poteri)

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina gli assessori , tra cui indica il vicesindaco e definisce le competenze ad essi delegate, dirime i conflitti tra essi ed emana gli atti di coordinamento della politica generale dell’ente.

2. La nomina con relativa accettazione e la revoca degli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale. Gli assessori concordano con il Sindaco le pubbliche dichiarazioni che impegnino la politica dell’ente.

3. Il sindaco può delegare agli assessori l’esercizio del proprio potere di sovrintendenza sugli uffici per uno o più settori, ovvero per programmi determinati, dandone notizia in ogni caso al Consiglio comunale. Può delegare inoltre agli assessori l’adozione di propri atti a rilevanza esterna.

4. Le delegazioni del Sindaco producono effetti sino alla revoca, o alla cessazione dalla carica del Sindaco che le ha determinate. In ogni caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più assessori, o di impedimento temporaneo, il Sindaco ne esercita le funzioni salva delegazione ad altro assessore.

Art. 39
(Vicesindaco)

1. In casi di assenza o impedimento del Sindaco, ovvero di sospensione dalla carica, le funzioni sono esercitate dal vicesindaco.

2. Gli altri casi di sostituzione del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

CAPO IV
GLI UFFICI DI GESTIONE

Art. 40
(Il Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della funzione politica di indirizzo e controllo degli organi di governo, è l’organo di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell’ente ed emana tutti gli atti relativi, anche a rilevanza esterna, non attribuiti dal Sindaco ad altri dipendenti ai sensi del presente Statuto.

2. Assicura ed è responsabile del buon andamento dell’attività degli uffici e dei servizi esercitando verso gli stessi i poteri di coordinamento e direzione in conformità al Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultati che sono definiti e sottoposti alla verifica del Sindaco, che ne riferisce alla Giunta e al Consiglio comunale.

4. Cura che i testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale siano messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Segretario comunale assicura la correttezza e legalità dell’azione amministrativa, esercita le funzioni consultive, di legalità e di garanzia secondo le norme di legge e del presente Statuto, nonché tutti compiti in materia di partecipazione non espressamente attribuiti ad altri organi dell’ente dallo Statuto e dai regolamenti.

6. E’ possibile la gestione associata dell’ufficio del Segretario comunale previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di apposita convenzione con altri Comuni.

Art. 41
(Responsabili degli uffici)

1. L’individuazione e l’attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi di funzioni di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno è disposta dal Sindaco nei casi previsti dalla legge e secondo le norme del Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi.

TITOLO II
L’ORGANIZZAZIONE

Art. 42
(Fonti)

1. L’organizzazione dell’ente è disciplinata dalla legge e dal Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi, nei limiti definiti dal presente Statuto e dalla contrattazione collettiva.

2. Il rapporto con i dipendenti è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dal Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi e dal contratto individuale di lavoro.

CAPO I
LA COOPERAZIONE

Art. 43
(Principi di cooperazione)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative, programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la promozione di una unione di comuni, in difetto la stipulazione di apposite convenzioni o accordi di programma, infine promuovendo consorzi con altri enti pubblici.

2. Promuove o conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di un procedimento complesso per il coordinamento o l’integrazione dell’attività di più enti interessati.

Art. 44
(Forme di cooperazione)

1. L’attività del Comune di Cascinette d’Ivrea deve coordinarsi con le altre amministrazioni pubbliche ed è altresì diretta a conseguire obiettivi che sono di interesse comune anche per altri enti locali.

2. L’ente può partecipare ai consorzi di diritto pubblico e privato, alle unioni di comuni, alle associazioni e fondazioni, nonché alle altre forme di organizzazione disciplinate dalla legge e dal diritto europeo, nei limiti ivi indicati per ciascuna di esse.

3. Sono forme di cooperazione non associative le convenzioni, gli accordi tra enti pubblici, la conferenza di servizi, la delegazione di funzioni e l’utilizzazione degli uffici di altri enti pubblici. A tal fine possono essere indette conferenze di coordinamento delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio, o con esso confinanti.

CAPO II
I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA

Art. 45
(Eleggibilità)

1. Possono essere nominati rappresentanti o amministratori di enti che dipendono, o cui partecipa il Comune di Cascinette d’Ivrea, coloro che, non essendo membri di organi del Comune, possiedono i requisiti necessari per l’elezione a consigliere comunale e sono dotati di una professionalità adeguata alle cariche da assumere.

2. Non sono del pari eleggibili i dipendenti del Comune o di aziende, o di ogni altro ente dipendente o cui partecipa il Comune di Cascinette d’Ivrea.

3. Il verificarsi delle indicate cause di ineleggibilità successivamente alla nomina, o elezione, determina la decadenza dalla carica.

Art. 46
(Nomina o elezione)

1. La nomina del Sindaco o l’elezione di rappresentanti del Consiglio comunale è effettuata sulla base di un documento che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto deve essere presentato al Segretario comunale almeno cinque giorni prima dell’adunanza del Consiglio che determina gli indirizzi o che procede alla elezione.

3. La nomina, la designazione, la revoca, o la sostituzione da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, di rappresentanti del Comune è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto.

Art. 47
(Nomine del Sindaco)

1. Gli indirizzi del Consiglio comunale previsti per le nomine e le designazioni del Sindaco sono assunti su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati.

2. La revoca, motivata con riferimento agli obiettivi da conseguire, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 48
(Nomine del Consiglio comunale)

1. A tutela della rappresentanza delle minoranze, la nomina o la designazione di una pluralità di rappresentanti da parte del Consiglio comunale avviene con elezione per voto limitato alla metà dei posti da ricoprire.

TITOLO III
I CONTROLLI ECONOMICI FINANZIARI

Art. 49
(Principi e criteri)

1. Nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie, o su trasferimenti.

2. Il Comune ha capacità impositiva. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

3. Gli strumenti tributari e amministrativi, attraverso i quali il Comune deve recuperare il concreto potere di gestire il proprio bilancio, devono risultare congrui sotto il profilo del principio di responsabilità. I cittadini, nell’interesse dei quali i servizi pubblici locali sono prodotti, sono chiamati a farsi carico dei costi conseguenti.

4. Le disposizioni in materia tributaria del Comune di Cascinette d’Ivrea si informano ai principi di chiarezza, trasparenza, conoscenza, semplificazione e motivazione previsti dallo Statuto del Contribuente. La disciplina di dettaglio è demandata al Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

Art. 50
(Controllo di gestione)

1. I controlli di gestione accertano periodicamente la razionalità dell’attività finanziaria. A tal fine l’amministrazione adotta il metodo della programmazione per verificare la congruità e la coerenza delle risultanze rispetto alle previsioni ed ai programmi approvati, per quantificare economicamente i costi sostenuti con i bisogni soddisfatti, per controllare infine l’efficacia, l’efficienza dell’attività amministrativa svolta.

2. Accertamenti e controlli, compresi quelli economici interni, diretti a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell’ente sono posti in essere dai dirigenti o responsabili del settore attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta.

Art. 51
(Controllo finanziario)

1. Il responsabile del settore finanziario rilascia il parere sulla regolarità contabile sugli atti degli organi elettivi, che non costituiscono un mero atto di indirizzo, nonché provvede all’attestazione della relativa copertura finanziaria e alla sottoscrizione di tutti gli atti contabili e finanziari.

2. La revisione economico finanziaria è effettuata da un revisore dei conti i cui requisiti soggettivi, le modalità di elezione, la durata in carica e la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il revisore risponde con la diligenza del mandatario della verità delle attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità riferisce prontamente al Consiglio comunale.

4. Il compenso del revisore dei conti è stabilito con la deliberazione di nomina secondo le modalità previste dalla legge. Il revisore è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i funzionari comunali per il danno arrecato al Comune.

Art. 52
(Competenze del revisore)

1. Al revisore dei conti spettano le competenze indicate dalla legge dallo Statuto. I rapporti tra il revisore dei conti, il Sindaco, la Giunta comunale e gli uffici dell’ente possono essere disciplinati dal Regolamento dei contratti, finanza e contabilità in conformità alla legge e allo Statuto.

2. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale ed i consiglieri nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il revisore dei conti predispone annualmente l’elenco delle ditte e dei professionisti che hanno ricevuto lavori in appalto, o commesse, o forniture, o incarichi professionali, dal Comune di Cascinette d’Ivrea, con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi. L’elenco è a disposizione di chiunque lo voglia consultare.

4. Il revisore dei conti, nello svolgimento della propria attività, osserva le regole di deontologia professionale ed è tenuto al segreto su fatti e documenti cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio nei casi indicati dalla legge.

Art. 53
(Beni comunali e contratti)

1. Il Comune di Cascinette d’Ivrea si avvale dei beni secondo la disciplina prevista dalla legge e dai regolamenti.

2. I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO IV
LE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54
(Entrata in vigore dello statuto e sue modificazioni)

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

2. Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Sindaco cura l’invio a tutti i Consiglieri delle proposte di variazione e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse sono esaminate.

3. Il Consiglio comunale, affidando alla Giunta l’esecuzione dei relativi provvedimenti, fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei Cascinettesi e degli enti e delle persone giuridiche che hanno sede in Cascinette d’Ivrea, riservandosi una rilettura del presente Statuto a distanza di due anni dalla sua approvazione definitiva, per verificarne attuazione e validità.

Art. 55
(Attuazione di disposizioni statutarie)

1. In prima attuazione il Segretario comunale cura la raccolta delle norme del Comune di Cascinette d’Ivrea, provvede alla suddivisione delle stesse secondo la ripartizione indicata dal presente Statuto e trasmette il risultato al Sindaco entro un mese dall’approvazione della revisione del presente Statuto.

2. Il Sindaco assegna immediatamente alle commissioni consiliari competenti il compito di redigere una o più proposte, redatte in articoli, di tutti i regolamenti di competenza del Consiglio entro i successivi sei mesi. Delle proposte è disposta l’affissione all’Albo pretorio.

Art. 56
(Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

1. I funzionari e i dipendenti che violino le disposizioni di cui al presente Statuto sono soggetti ad immediato procedimento disciplinare, salva ogni altra ipotesi di responsabilità.

2. Tutti possono denunciare la violazione del presente Statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario comunale, indicando le proprie generalità ed in modo circostanziato i fatti e le disposizioni violate. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.