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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 10.7
D.D. 19 novembre 2001, n. 1057

Comune di Garessio (CN). Mutamento temporaneo di dest.ne d’uso, con conc.ne amm.va decennale a favore della Soc. “Rivarossa S.r.l.”, del terreno com.le grav. da uso civico, sito in loc. “Luvia” e distinto al NCT Fg. 13 - mapp. 58 di mq. 47.899, per coltivazione e raccolta superficiale di blocchi per scogliere. Estensione di precedente autorizzazione di cui alla Det.ne Dir.le n. 00753 del 14/07/1998. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Garessio (CN), a mutare la destinazione d’uso del terreno comunale gravato da uso civico, sito in località “Luvia” e distinto al NCT Fg. 13 - mapp. 58 di mq. 47.899, per darlo in concessione amministrativa alla Soc. “Rivarossa S.r.l.”, con sede legale a Vicoforte (CN), per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile per consentire la coltivazione e la raccolta superficiale di blocchi per scogliere, in estensione a precedente autorizzazione regionale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 00753 del 14/07/1998;

- che il Comune di Garessio (CN) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituito al Comune ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa;

- i canoni annui per l’esercizio e l’escavazione dovuti al comune dalla ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel costo della vita rilevato dall’ISTAT, in particolare il canone di escavazione potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nell’anno precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni, relativamente al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto, fatte salve eventuali diverse disposizioni di Legge;

- il Comune di Garessio (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri