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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 10.7
D.D. 7 novembre 2001, n. 1012

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa decennale a terzi, di porzione di circa mq. 43.830 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Creus” e distinto al NCT Fg. 45 - mapp. 1, per esercizio di attività di estrazione. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzione di circa mq. 43.830 del terreno comunale gravato da uso civico sito in località “Creus” e distinto al NCT Fg. 45 - mapp. 1, per darla in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile, per consentire l’esercizio di attività d’estrazione e lavorazione della “Pietra di Luserna”;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- la porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- i canoni annui per l’esercizio e l’escavazione dovuti al Comune dalla Ditta concessionaria, dovranno essere aggiornati ogni anno con una rivalutazione non inferiore alle variazioni intervenute nell’anno precedente nel corso della vita rilevato dall’ISTAT, in particolare il canone di escavazione potrà essere rivisto in misura anche diversa nel caso che, sempre nell’anno precedente, si siano verificate sensibili e documentate variazioni relativamente al costo di estrazione ed al prezzo di mercato del materiale estratto, fatte salve eventuali diverse disposizioni di Legge;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri