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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 10.7
D.D. 7 novembre 2001, n. 1010

Comune di Garessio (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 25 a favore della Soc. “S. Bernardo Wind Energy S.r.l.” dei terreni comunali gravati da uso civico, siti in località “Colle San Bernardo” e distinti al NCT Fg. 78 - mapp. 1-2-52-53, di complessivi mq. 259.793, per realizzazione centrali eoliche. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Garessio (CN) a mutare la destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico, siti in località “Colle San Bernardo” e distinti al NCT FG. 78 mapp. 1.2-52-53, di complessivi mq. 259.793, per darli in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, alla Soc. “S. Bernardo Wind Energy S.r.l.” per un periodo di anni 25 (venticinque), eventualmente rinnovabile, per consentire la realizzazione di centrali eoliche per la produzione di energia elettrica;

- che il Comune di Garessio (CN) dovrà inviare all’ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa dovranno essere restituiti al Comune ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione delle installazioni e quant’altro ivi realizzato, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare interventi di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione nonchè di futura manutenzione delle opere, se necessario;

- le opere non rimosse a fine concessione su richiesta del Comune, verranno acquisite da quest’ultimo senza compenso per il Concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, in particolare il canone fisso dovrà essere aggiornato annualmente in ragione del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT intervenute nell’anno precedente;

- il Comune di Garessio (CN) provvederà a far stimare in via preventiva, con apposita perizia, i futuri utili di gestione della Società in argomento nonchè a inserire nell’atto di concessione, se ritenuto opportuno dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, una condizione che, calcolata la quota dovuta in via teorica, pari al 10% dell’utile presunto, riservi annualmente al Comune una percentuale di quest’ultima, indipendentemente dagli utili che verranno accertati che daranno origine, se del caso, ad una quota di conguaglio, fino al raggiungimento della precitata quota del 10%;

- il Comune di Garessio (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri