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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 10.7
D.D. 25 ottobre 2001, n. 968

Comune di Toceno (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di passaggio e diritto di superficie per anni 30 a favore della Comunità Montana Valle Vigezzo, di porzioni di complessivi mq. 11.071 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 10 mapp. 43-44-46-47, per realizzazione impianto seggioviario. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Toceno (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 11.071 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 10 - mapp. 43-44-46-47, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di passaggio e diritto di superficie, alla Comunità Montana Valle Vigezzo per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile, per consentire la realizzazione di un impianto seggioviario;

- che il Comune di Toceno (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di servitù nonchè diritto di superficie che verranno stipulati con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE-P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, con rimozione delle opere ivi costruite, se sarà richiesto, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Toceno (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri