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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice 10.6
D.D. 5 novembre 2001, n. 1003

Fornitura in noleggio di tre fotocopiatrici a colori e prestazioni accessorie. Affidamento a trattativa privata alla Molteco S.p.A.. Spesa stimata di Lit. 118.800.000

Premesso che:

- il 18 luglio scorso è scaduto il contratto, stipulato con la NRG Italia S.p.A. mediante lettera commerciale prot. 5218 del 18.7.1997, esecutiva della D.G.R. n. 108-20349 del 25.6.1997, avente ad oggetto il noleggio di una macchina fotocopiatrice a colori per la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e quest’ultima ha manifestato l’esigenza di continuare ad avere in dotazione un’apparecchiature con le medesime caratteristiche;

- la Struttura Speciale Museo Regionale di Scienze Naturali, con nota prot. 909/S4 del 2.4.2001, ha chiesto l’assegnazione di una macchina fotocopiatrice a colori;

- la Direzione Regionale Difesa del Suolo, con nota prot. 4503/23 del 16.7.2001, ha parimenti chiesto l’assegnazione di una macchina fotocopiatrice a colori;

ritenuto che le richieste dei tre uffici sopra citati possono essere soddisfatte con la fornitura in noleggio, integrato dall’assistenza tecnica e dalla somministrazione del materiale di consumo diverso dalla carta, di altrettante apparecchiature con uguali caratteristiche, stipulando in tal modo un unico contratto con evidenti vantaggi in termini di minori oneri di gestione e possibilità di economie di scala, che possono tradursi in condizioni economiche più favorevoli;

atteso che è stato predisposto un capitolato speciale d’oneri, contenente la disciplina dell’anzidetto contratto, il cui testo è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ritenuto di procedere alla scelta del contraente mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, lettera g), della L.R. 23.1.1984 n. 8, così come modificato dalla L.R. 30.3.1992 n. 18;

ritenuto inoltre di raffrontare le offerte acquisite nel corso della trattativa privata in base al criterio del prezzo più basso, determinato sommando al canone mensile di noleggio il costo di un numero di copie eccedenti pari al 10% del quantitativo compreso in tale canone;

considerato che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte, operanti nel settore merceologico interessato: Canon Italia S.p.A., Danka Italia S.p.A., G. C. Ballor, Gruppo Digito, Infosistemi S.r.l., Molteco S.p.A., NRG Italia S.p.A., Ocè Italia, Ricoh Point Torino S.r.l., Xerox Noleggi S.p.A., Lanier Italia S.p.A.;

preso atto che sono pervenute le offerte delle ditte di seguito elencate, con l’indicazione, per ciascuna, al netto degli oneri fiscali, del canone mensile di noleggio e del costo delle copie eccedenti il quantitativo compreso in tale canone proposti, nonchè del prezzo complessivo di raffronto calcolato con il criterio sopra esposto:



Ditta        Canone mensile        Costo copie eccedenti        Prezzo di raffronto

Molteco S.p.A.    Lit.    634.000    Lit.    200    Lit.    654.000

Lanier Italia S.p.A.    Lit.    647.000    Lit.    400    Lit.    687.000

Danka Italia S.p.A.    Lit.    745.000    Lit.    200    Lit.    765.000

Gruppo Digito    Lit.    820.000    Lit.    320    Lit.    852.000

Xerox Noleggi S.p.A.    Lit.    1.400.000    Lit.    250    Lit.    1.425.000



dato atto che devono considerarsi inammissibili le seguenti ulteriori offerte pervenute:

- l’offerta della ditta G.C. Ballor, poichè contiene una modalità di computo dei corrispettivi diversa e difforme da quella indicata nel capitolato speciale d’oneri, inviato a tutti i partecipanti alla gara unitamente alla lettera d’invito, le cui disposizioni, come si evince chiaramente anche dalla stessa lettera d’invito, devono ritenersi inderogabili;

- le offerte delle ditte Infosistemi S.r.l. e Ricoh Point Torino S.r.l. poichè in esse vengono proposte due apparecchiature alternative, con differenti caratteristiche tecniche e comportanti prezzi diversi, integrando così la fattispecie dell’offerta plurima, vietata dai principi generali in materia di gare pubbliche, applicabili anche nei casi, come quello di specie, in cui la pubblica amministrazione espleta la trattativa privata sotto forma di gara esplorativa;

rilevato che l’offerta presentata dalla ditta Molteco S.p.A. è la più conveniente, comportando il minor costo complessivo;

rilevato che l’importo complessivo del contratto può essere stimato in Lit. 99.000.000 circa (ossia Lit. 33.000.000 per ciascuna apparecchiatura), al netto dell’I.V.A., non imputabili, nemmeno in parte, all’esercizio finanziario in corso in quanto, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’oneri, le prime fatture per i corrispettivi possono essere emesse solo dopo sei mesi dalla stipulazione del contratto;

rilevato inoltre che le spese imputabili agli esercizi successivi potranno essere impegnate con provvedimenti adottati nel corso dei medesimi e imputate:

- sul capitolo corrispondente al 10380 del bilancio per l’esercizio in corso, per l’apparecchiatura in dotazione alla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione;

- sul capitolo corrispondente al 23626 del bilancio per l’esercizio in corso, utilizzando gli accantonamenti che saranno disposti a favore della Direzione Regionale Difesa del Suolo, come stabilito nella citata nota di tale Direzione, prot. 4503/23 del 16.7.2001, per l’apparecchiatura in dotazione alla stessa;

- sul capitolo corrispondente al 20360 del bilancio per l’esercizio in corso, utilizzando gli accantonamenti che saranno disposti a favore della Struttura Speciale Museo Regionale di Scienze Naturali, come stabilito nelle note di tale Struttura Speciale, prot. 909/S4 del 2.4.2001 e prot. 2789/S4 del 10.10.2001, per l’apparecchiatura in dotazione alla stessa;

preso atto che, con lettera datata 5.10.2001 (registrata al protocollo regionale con il n. 31071/10.6 in data 25.10.2001) la Ricoh Point Torino S.r.l.:

- ha affermato di non concordare con l’esclusione della sua offerta, aggiungendo che il divieto di offerte plurime non è “specificatamente prescritto nel .... bando di gara” e di non aver rinvenuto alcuna “Legge o Decreto che specifichi (a meno che non espressamente citato) la formulazione di offerte per un unico modello”;

- ha avanzato “formale richiesta ai sensi della Legge 241/90 sull’accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”;

rilevato, riguardo a tale atto della Ricoh Point Torino S.r.l., che:

- il divieto di offerte plurime discende da un principio generale in materia di gare pubbliche non codificato in modo espresso in alcun atto normativo ma, nondimeno, pienamente operativo nel nostro ordinamento giuridico;

- trattandosi di una trattativa privata, non è stato pubblicato un bando di gara per la fornitura in oggetto; non poteva quindi essere inserita nello stesso alcuna disposizione che ribadisse il divieto di offerte plurime; peraltro, la lettera d’invito, inviata alla Ricoh Point Torino (prot. 24795/10.6 del 29.8.2001) ed identica a quella inviata a tutti gli altri concorrenti, nel disciplinare le modalità di presentazione dell’offerta (paragrafo 1.1) parla di “modello dell’apparecchiatura proposta” (lettera a) e di “specifiche tecniche dell’apparecchiatura” (lettera b), al singolare, confermando così l’inammissibilità di offerte plurime;

- nel dichiarare di voler esercitare il diritto di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) della L. 241/90, la Ricoh Point Torino S.r.l. non ha indicato a quali documenti intende accedere nè ha fornito alcun elemento per determinare i medesimi, sicchè la relativa richiesta va considerata inammissibile perchè l’oggetto del diritto esercitato non è nè determinato nè determinabile;

ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente Responsabile del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della citata L.R. n. 8/84 e dell’art. 22 della L.R. 51/97;

visto lo schema della lettera di stipulazione;

dato atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’accertamento dell’insussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalle vigenti leggi;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Leg. 29/93 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

IL DIRIGENTE

in conformità con gli indirizzi in materia, disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 25-2105 del 29.1.2001;

determina

Di approvare il capitolato speciale d’oneri, contenente la disciplina del contratto di cui in premessa, nel testo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

di affidare, mediante trattativa privata, alla ditta Molteco S.p.A., corrente in Torino, Via Reiss Romoli 148, la fornitura di cui in premessa, al prezzo complessivo di Lit. 99.000.000 al netto degli oneri fiscali;

di procedere alla stipulazione del contratto per mezzo di corrispondenza, sottoscritta dal Dirigente del Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa, ai sensi dell’art. 33, lettera d), della L.R. 8/84 e dell’art. 22 della L.R. 51/97;

di dichiarare inammissibile, per i motivi di cui in premessa, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi avanzata dalla Ricoh Point Torino S.p.A. con lettera datata 5.10.2001 (registrata nel protocollo regionale con il n. 31071/10.6, in data 25.10.2001).

Le spese derivanti dal suddetto contratto negli esercizi finanziari successivi a quello in corso saranno impegnate, con provvedimenti assunti nel corso dei medesimi, come meglio specificato in premessa.

Il Dirigente responsabile
Luciano Funtò