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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 06

Codice S4
D.D. 10 ottobre 2001, n. 65

Individuazione dei soggetti aventi diritto all’ingresso gratuito e ridotto presso il Museo Regionale di Scienze Naturali

Vista la L.R. 37/78 che ha istituito il M.R.S.N. e che, in particolare, con l’art. 5, vengono riconosciute al Direttore le facoltà di spesa, confermate dal regolamento del Museo approvato con deliberazione del C.R. del 17.4.1980.

Vista la nota 2742/S4 del 5 ottobre 2001 con la quale il Direttore del Museo riassegna un budget ad ogni singolo Dirigente e nel contempo dispone che i medesimi adottino i conseguenti provvedimenti, ivi comprese le determinazioni.

Visto che occorre indicare i soggetti che hanno diritto all’ingresso gratuito o all’ingresso ridotto presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, il Direttore e l’Ufficio di Direzione del Museo hanno stabilito di determinarne i beneficiari.

Considerato che a tal proposito è stata presa come base di analisi il Decreto 28 settembre 1999, n. 375 “Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, concernente norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”.

Preso atto che sulla base del sopraccitato decreto si è stabilito di individuare i beneficiari dell’ingresso gratuito e ridotto presso il M.R.S.N. così come indicato nel dispositivo.

Visto il nulla osta espresso dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo

Tutto ciò premesso,

visto la L.R. 51/97;

vista la L.R. 55/81;

vista la L.R. 8/84;

vista la nota prot. 2742/S4 del Direttore del M.R.S.N., datata 5.10.2001, con la quale si riattribuisce ai Dirigenti la responsabilità degli atti di competenza;

determina

Art. 1

L’ingresso gratuito al Museo Regionale di Scienze Naturali è consentito a:

1. Alle guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza, rilasciata dalla competente autorità.

2. Agli interpreti turistici quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità.

3. Ai Consiglieri e Assessori regionali.

4. Ai dipendenti regionali.

5. Ai cittadini dell’Unione Europea che non abbiano compiuto il diciottesimo e che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori minori di anni quattordici devono essere accompagnati.

6. A gruppi o comitive di studenti delle scuole italiane statali e non statali e degli altri stati appartenenti all’Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione.

7. Ai docenti ed agli studenti delle facoltà di a) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, b) Scienze della Formazione, c) Architettura. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante documento attestante l’iscrizione per l’anno accademico in corso.

8. Ai Conservatori onorari del M.R.S.N..

9. Ai soggetti che per motivi di studio e ricerca devono documentarsi presso il Museo. Tale autorizzazione sarà concessa dal Direttore del Museo o suo sostituto previa visione di documentazione rilasciata dai responsabili degli Enti o Istituti dei soggetti interessati.

Art. 2

1. Per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni nonchè per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali e non statali l’importo del biglietto di ingresso è ridotto alla metà.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione Europea, si applicano, a condizione di reciprocità, le disposizioni sull’ingresso gratuito di cui al punto 5 dell’art. 1 e sulle riduzioni di cui al punto 1 del presente articolo.

Art. 3

1. Il Direttore del Museo può stabilire che in occasione di particolari avvenimenti si acceda liberamente negli spazi ostensivi del Museo.

2. Il prezzo d’ingresso al Museo è stabilito dal Direttore del Museo, sentiti i Dirigenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al T.A.R..

Il Dirigente responsabile
Maurizio Pagliassotto