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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice 20.5
D.D. 13 settembre 2001, n. 145

Legge 9.07.1908 n. 445 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Legge 2.02.1974 n. 64 - art. 2. Lavori di sottomurazione di fondazioni per una tettoia pericolante, recinzione metallica a maglie su fondazioni in cls e canalizzazione fognatura - Variante confermativa ex art. 15 L. 45/85. Istanza del Signor Arrobio Marcello. Comune di Castagnole Monferrato (AT)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di Autorizzare

Ai sensi dell’art. 2 della L. 2.02.1974 n. 64, l’esecuzione dei lavori di variante in oggetto specificati, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti leggi urbanistiche e delle seguenti condizioni.

1) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e, in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 11.03.1988 n. 47. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario.

2) Nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.03.1988 n. 47. In particolare modo, dovrà essere verificata la stabilità dell’opera con il versante sottostante. Tali verifiche ed il ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto. Nel caso di accertata instabilità, si dovranno progettare e realizzare idonee opere di consolidamento e/o sostegno.

3) Si dovrà provvedere ad idonee opere di drenaggio, alla regimazione delle acque meteoriche e superficiali, ed occorrerà attenersi alle prescrizioni costruttive indicate nella Relazione geologico-tecnica a firma della Dott.ssa Geol. Grazia Lignana dell’08.01.1999.

A lavori ultimati dovrà essere presentata dal Direttore dei lavori e dal costruttore una dichiarazione attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita al progetto approvato.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti nella presente determinazione, si applicheranno le sanzioni previste dal titolo III della Legge n. 64/1974.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Masoero