Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice  22.4
D.D. 29 novembre 2001, n. 624

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per attività di servizio nuovi, da modificare o da trasferire

Visto il D.P.R. 24 maggio  1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali;

attesto che per l’art. 4 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R.  n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attività delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per le attività di servizio individuate nell’allegato 2 possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che, allo stato attuale delle conoscenze, risultano essere quelle di cui allo stesso allegato;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali attività di servizio adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all’allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all’allegato 1;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 che all’art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 all’art. 3, comma 1, lett. d), e divenuta operativa dal 21 febbraio  2001;

considerato che per il combinato disposto della sopra citata legge regionale 44/2000 e della D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all’allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 17 del D.P.R. n. 203/1988 e dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia competente per territorio;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

visti gli artt. 3 e 16 del Decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D.lgs. n. 470/93;

visto l’art. 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico

determina

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le attività di servizio indicate nell’allegato 2, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui allo stesso allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per tali attività di servizio adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all’allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all’allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Provincia deve essere contestualmente inviata al Sindaco e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all’allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Provincia.

L’autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata dalla Provincia competente per territorio sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda, pervenuti ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per le attività di servizio con caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell’allegato 2, devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R.  n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente dalla Provincia.

Ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all’allegato 2 sono affidate ai Dipartimenti provinciali o subprovinciali dell’A.R.P.A. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonchè specifici e motivati interventi da parte dell’Autorità Sanitaria ai sensi dell’art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell’attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l’eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno  inviare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell’A.R.P.A. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto;

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;

- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato (fare riferimento al file PDF)