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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2002, n. 45 - 5085

Procedura ex art. 12 L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ampliamento di cava di inerti con modifica delle modalita’ di recupero ambientale”, sita in localita’ Vernetti del Comune di Bruzolo (TO) presentato dalla Societa’ ESLO SILOS S.r.l.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, per il progetto di “Ampliamento di cava di inerti con modifica delle modalità di recupero ambientale” sita in località Vernetti del Comune di Bruzolo (TO) presentato dalla Società ESLO SILOS S.r.l. con sede in Meana di Susa (TO) - Via Campo Castello n. 2, in quanto la sua realizzazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- per l’attuazione del progetto sono utilizzate tecniche di coltivazione, peraltro in coerenza con quelle già adottate nello stesso sito nel corso delle autorizzazioni precedenti, che non alterano sostanzialmente e non snaturano la capacità riproduttiva delle risorse naturali coinvolte anche nella nuova configurazione del sito;

- gli interventi di ripristino ambientale, garantiscono un efficace recupero del sito per la fruizione naturalistico - ricreativa, costituendo un rilevante intervento di biodiversità in un contesto altamente antropizzato;

- il progetto proposto consente significativi risultati in termini produttivi ed occupazionali per quanto concerne la domanda di materiali di cava da parte del mercato locale.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è vincolato all’osservanza delle condizioni:

- devono essere attuate tutte le prescrizioni di coltivazione e recupero, compresi tutti i controlli in corso d’opera, come definiti nel documento ex l.r. 69/1978 a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva;

- l’isola artificiale prevista in progetto, all’interno del lago deve essere realizzata con materiale di pezzatura grossolana e comunque tale da impedire la dispersione di parti fini nel bacino artificiale;

- devono essere realizzati tre sondaggi attrezzati con piezometri, in posizione tale da consentire le misure di falda per tutto lo sviluppo dei lavori secondo le specifiche previste nel Documento di Programmazione Attività Estrattive (D.P.A.E.) I° stralcio e di diametro tale da consentire il campionamento della falda in corso d’opera. Due piezometri siano realizzati a valle rispetto al flusso della falda e uno a monte;

- i depositi di materiale sia da trattare che trattato devono essere mantenuti ad un grado di costante umidità per impedire il trasporto eolico delle parti fini.

- la gestione del sito a fine coltivazione deve essere orientata ad una fruizione prevalentemente naturalistica dell’area; pertanto l’attività di pesca deve essere opportunamente regolamentata secondo criteri di tutela della naturalità dell’area prevista dal progetto di recupero e riassetto del sito;

- l’area, recuperata secondo i criteri di naturalità previsti, deve costituire un elemento per il mantenimento dei corridoi ecologici nell’ambito del progetto in corso di approvazione da parte della Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia, della Provincia di Torino e dei Comuni interessati, con il contributo tecnico-scientifico dell’A.R.P.A.;

- la Convenzione, la cui bozza è stata già approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 25 settembre 2001, dovrà essere stipulata entro 6 mesi dall’autorizzazione ex l.r. 69/1978 tra Comune, Società esercente e proprietari dei terreni interessati dagli interventi di recupero ambientale e dovrà contenere l’individuazione di eventuali infrastrutture funzionali al riuso del sito e la definizione del regolamento di gestione delle attività previste.

Di dare atto che, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, visti i pareri, citati in premessa, del Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale di Torino - e del Settore Prevenzione territoriale del Rischio Idrogeologico area di Torino, Novara e Verbania, è ricompresa nel presente atto l’autorizzazione ex l.r. 45/1989.

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 13 della l.r. 40/1998, che il Comune di Bruzolo dovrà provvedere a rilasciare l’autorizzazione ex l.r. 69/1978, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

Di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’inizio lavori all’ARPA competente per territorio.

Il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Alla presente deliberazione è allegato, per farne parte integrante, il documento ex l.r. 69/1978 a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, che contiene in dettaglio prescrizioni di coltivazione e recupero, nonché la definizione dei controlli in corso d’opera.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

(omissis)