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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2002, n. 44-5136

Aziende Sanitarie Regionali - Ulteriori determinazioni per il contenimento della spesa derivante da nuove assunzioni. Revoca della D.G.R. n. 24-3936 del 17.9.2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di invitare, nel rispetto dei livelli di assistenza erogati, le Aziende Sanitarie Regionali, a far data dal 1.1.2002 e fino al 30.6.2002, nelle more dell’approvazione del Piano Sanitario Regionale, a non dar corso a nuove assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, relativamente a tutto il personale, ivi compresi i dirigenti di struttura complessa, legate sia all’ordinario turn-over sia determinate dall’attivazione di nuovi servizi, con le seguenti eccezioni:

a) Assunzioni, in relazione alle funzioni legate all’Emergenza e ai Centri Trapianto, riguardanti il personale dirigenziale e dell’area del Comparto o per altri Servizi che presentano particolare necessità e urgenza di acquisizione di personale, d’intesa che per le stesse deve essere preventivamente attivata la procedura di mobilità endoaziendale o l’attivazione a livello endoregionale secondo i criteri che saranno definiti da appositi Protocolli con le OO.SS.

Nel caso tali ricerche abbiano dato esito negativo, potrà essere richiesta alla Regione - Assessorato alla Sanità - Direzione Controllo Attività Sanitarie - la preventiva autorizzazione per procedere alla specifica assunzione.

2. Di subordinare le assunzioni di cui ai punti precedenti al precetto tassativo che la spesa complessiva per il personale nell’anno 2002 deve essere determinata in funzione della revisione delle dotazioni organiche relativamente ai posti letto rideterminati ai sensi della D.G.R. n. 11 - 4878 del 21/12/2001 e, comunque, la spesa sostenuta da ciascuna Azienda comprensiva dei costi derivanti dalla contrattazione aziendale per ciascuna area non potrà essere superiore a quella dell’anno 2001.

3. Di richiamare le Aziende sull’opportunità che le indicazioni contenute nel presente provvedimento non abbiano a cagionare, attraverso l’esternalizzazione di determinati servizi o l’instaurazione di convenzioni anche interaziendali, l’implementazione dei costi relativi ai servizi: in ogni caso, il ricorso a tali strumenti sarà assoggettato parimenti a preventiva autorizzazione regionale. A tal fine le Aziende dovranno evidenziare negli atti di richiesta, le ragioni poste a fondamento di tale scelta, la situazione di organico esistente, l’attività svolta sotto il profilo quali-quantitativo, nonché le economie che l’Azienda ritiene conseguire.

4. Di revocare la D.G.R. n. 24-3936 del 17/9/2001.

5. Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali.

(omissis)