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Bollettino Ufficiale n. 06 del 7 / 02 / 2002

Codice 21.5
D.D. 7 novembre 2001, n. 583

Legge regionale 16 maggio 1980, n. 46. Autorizzazione all’Arch. Paolo Caligaris, Responsabile area Lavori Pubblici del Comune di Avigliana, alla realizzazione di opere di ottimizzazione dell’arredo lungo il Lago Grande tratto compreso tra la Baita Grande e la proprietà Allais, nel Comune di Avigliana (TO), all’interno del Parco naturale dei Laghi di Avigliana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai sensi dell’articolo 8, commi 2º e 3º della legge regionale 16 maggio 1980, n. 46, dall’Arch. Paolo Caligaris, in qualità di Responsabile area Lavori Pubblici del Comune di Avigliana, alla realizzazione di opere di ottimizzazione dell’arredo urbano lungo le sponde del Lago Grande, tratto compreso tra la Baia Grande e la proprietà Allais, nel Comune di Avigliana (TO), all’interno del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, alle seguenti condizioni:

a) nel completamento dell’opera si dovrà dare priorità alla sistemazione dei tratti da rinaturalizzare, adottando le soluzioni contenute nel progetto a suo tempo approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Aree Protette n. 00219 dell’11 giugno 1998 e qui integrato;

b) la piantumazione dovrà essere pertanto effettuata mediante l’alternanza di tratti di canneto con tratti di vegetazione arborea ed arbustiva;

c) le operazioni mascheramento, in cannicciato o legno, susseguenti all’installazione del pontile galleggiante e del percorso su terraferma presso la proprietà Aldo Allais dovranno essere preventivamente assentite dall’Ufficio tecnico del Parco, previa campionatura, e dovranno essere tali da garantire la completa occlusione alla vista del canneto sia dalla terraferma verso il lago sia dal pontile verso il canneto;

d) la realizzazione delle opere di recinzione, parapetti, ecc. fatte salve ulteriori indicazioni in merito all’inserimento estetico paesaggistico di competenza del Settore Beni Ambientali, dovranno essere mascherate, per quanto possibile e almeno dove sono più estese, con siepi di specie autoctone;

e) le specie vegetali indicate in progetto ad utilizzare per le piantumazioni devono appartenere alla flora spontanea dei luoghi e pertanto si danno le seguenti indicazioni:

- Salici (Salix alba, Salix purpurea sp., Salix viminalis);

- Gelso (Morus alba, Morus nigra);

- Carpino (Carpinus betulus);

- Biancospino (Crataegus monogyna);

- Ciliegio selvativo (Prunus avium).

E’ fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.

Il Dirigente responsabile
Ermanno De Biaggi